Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale, sicchè la disciplina procedimentale non è mutuabile, nelle sue forme, dal codice di procedura penale e, in particolare, non è prevista né la fase delle indagini preliminari, conseguente alla ricezione della notizia dell’infrazione disciplinare, né una fase istruttoria vera e propria. Ne consegue che, nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione, ex art. 47 r.d. n. 37 del 1934, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni, prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 ottobre 2007, n. 20843- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. SALVAGO Salvatore- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di fatti costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, recante l’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, occorre distinguere il caso, previsto dall’art. 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall’art. 44, in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. L’azione disciplinare prevista dall’art. 38 è, infatti, collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici (nonostante il tentativo di tipizzazione degli illeciti realizzato con l’adozione, da parte del Consiglio nazionale forense, il 17 aprile 1997, di un “codice deontologico forense”), e contempla un potere d’iniziativa abbastanza discrezionale, esercitabile con il solo riferimento alla condotta tenuta dall’iscritto, con la conseguenza che il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; l’azione disciplinare prevista dall’art. 44 è, invece, collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Resta pertanto irrilevante, secondo la disciplina dell’art. 44, il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. L’indicata disciplina non è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale nè è incisa dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Cassazione Civile, sez. U, 15 luglio 2005, n. 14985- Pres. Carbone V- Rel. Falcone G- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: la fase del dibattimento avanti al COA

    In tema di azione disciplinare nei confronti di avvocati, nel procedimento innanzi al Consiglio dell’Ordine – che è introdotto dalla deliberazione di apertura e che si articola nelle successive cadenze degli atti preparatori del dibattimento, del dibattimento e dell’adozione del provvedimento finale, secondo il modello del rito penale – la fase del dibattimento è dedicata non solo all’interrogatorio dell’incolpato (citato a comparire per difendersi, di persona o con l’assistenza di un difensore, e legittimato ad indicare ulteriori testimoni, oltre quelli citati “ex officio”) ed alla discussione delle parti, ma comprende anche, secondo la disposizione espressa dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1934, propriamente l’assunzione dei testi ritenuti utili, elencati già nella citazione dell’incolpato, ovvero indicati dallo stesso incolpato o dal P.M. nel termine loro concesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • Giudizio dinanzi alla Cassazione e valutazione nel merito dell’illecito disciplinare

    In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, con riguardo alla concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, il controllo di legittimità non consente alla Corte di Cassazione di sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito nell’ambito della regola generale di riferimento, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, atteso che l’apprezzamento della rilevanza dei fatti rispetto alle incolpazioni appartiene alla esclusiva competenza dell’organo disciplinare. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto che i ripetuti comportamenti del professionista altamente provocatori, offensivi e lesivi dell’onorabilità di avvocati, magistrati, ufficiali di polizia giudiziaria e pubblici ufficiali, immotivatamente accusati di reati assai gravi, in quanto tenuti nell’esercizio dell’attività difensiva, erano in contrasto con la prudenza ed il rigore imposti dalle norme deontologiche al professionista forense e, perciò, integravano un vero e proprio abuso del diritto di difesa riconosciuto alla parte, con la conseguenza che andava esclusa l’invocata scriminante dell’esercizio del medesimo diritto, non potendo questo travalicare i limiti della corretta e decorosa manifestazione di dissenso verso la controparte). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La denuncia in Cassazione dei vizi del procedimento disciplinare (amministrativo)

    I vizi del procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, svoltosi dinanzi al consiglio dell’ordine territoriale, stante la natura amministrativa e non giurisdizionale dello stesso, non sono sindacabili dalle Sezioni Unite in sede di ricorso avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, a meno che non si alleghi che essi abbiano dato luogo ad un vizio di motivazione della stessa decisione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 23 Novembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28 settembre 2007, n. 20360- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. TRIFONE Francesco- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’instaurazione del procedimento disciplinare all’esito di quello penale

    Le disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, in tema di rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici, si applicano, in linea di massima, anche ai procedimenti disciplinari a carico dei professionisti, ad eccezione delle norme che, presupponendo logicamente il rapporto di lavoro subordinato, sono incompatibili con la posizione di lavoro autonomo; ne consegue che la previsione dell’art. 5, comma 4, della citata legge – secondo cui, in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, il procedimento disciplinare deve avere inizio entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente – non si applica agli avvocati, per i quali non sussiste la necessità di provvedere al trasferimento ad un ufficio diverso da quello occupato al momento dei fatti oggetto del procedimento penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 4 Luglio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 12 marzo 2008, n. 6530- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • La valutazione della rilevanza disciplinare di un fatto è riservata a COA e CNF

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

  • La sospensione del procedimento disciplinare ove penda procedimento penale (disciplina previgente)

    In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contemporanea pendenza, nei confronti del medesimo professionista e per gli stessi fatti, di un processo penale e di un procedimento disciplinare non comporta la necessaria sospensione di quest’ultimo a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perchè la definizione del processo penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico – giuridico della decisione che deve essere resa in sede disciplinare, la quale si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non di norme penali.

    Corte di Cassazione, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6215, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

    NOTA:
    Si segnala che, a seguito della riforma dell’art. 653 c.p.p., la più recente giurisprudenza è di contrario avviso. In arg. cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11.

  • Procedimento disciplinare: i vizi denunciabili in Cassazione.

    Poiché le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, comma terzo, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità, salvo che si traducano in palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, con cui si tendeva ad avvalorare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto all’impugnata decisione del CNF, che aveva irrogato la sanzione della sospensione per tre mesi dall’esercizio della professione all’avvocato che aveva corrisposto una rilevante somma di denaro ad un militare della Guardia di Finanza nel corso di una verifica fiscale). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 23 marzo 2007, n. 7103- Pres. CORONA Raffaele- Est. MENSITIERI Alfredo –

  • La valutazione sul merito dell’illecito disciplinare è incensurabile in Cassazione

    Con riguardo ai procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento in fatto del Consiglio Nazionale Forense circa la idoneità di un determinato comportamento posto in essere da un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale della categoria, valori tutelati dall’art. 38 del r.d.l. n. 1578 del 1933, ha carattere di esclusività, ed è, pertanto, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione idonea e sufficiente.( Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la condanna inflitta ad un avvocato incolpato, tra l’altro,di aver redatto e pubblicato un opuscolo informativo e pubblicitario indicando quale ragione giustificativa dello stesso nuove regole, in realtà inesistenti, imposte dall’Unione Europea in materia di compensi per l’attività professionale: la S.C. ha rilevato al riguardo che dalla motivazione del provvedimento impugnato era desumibile che la lesione del decoro e della dignità professionale della categoria era stata ravvisata dal Consiglio Nazionale Forense nella prospettazione al pubblico di fallaci innovazioni normative e di una funzione forense configurata come mera gestione di impresa di servizi, non essendosi, invece, inteso stigmatizzare la libera comunicazione delle informazioni sull’esercizio della professione).

    Cassazione Civile, sez. U, 23 marzo 2005, n. 6213- Pres. Carbone V- Rel. Settimj G- P.M. Maccarone V (Conf.)