Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il principio di consumazione vale anche per l’impugnazione delle sentenze del CNF

    Il principio della consumazione del diritto d’impugnazione trova applicazione anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, il quale è soggetto, in difetto di diversa previsione, alle regole del processo civile, con la conseguenza che, dopo la proposizione di tale ricorso, resta preclusa alla parte la possibilità di introdurre ulteriori censure con atti successivi.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’avvocato sospeso (radiato o cancellato) non può impugnare in proprio al CNF

    L’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione è privo dello “ius postulandi”; pertanto, in considerazione della natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, tale atto è inammissibile ove personalmente proposto dall’avvocato sospeso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30 Maggio 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario

  • Tempi e modalità per la riassunzione del giudizio davanti al CNF cui rinvii la Cassazione

    La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio nazionale forense a seguito di sentenza di cassazione con rinvio deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’eventuale riassunzione disposta d’ufficio dal medesimo Consiglio è inammissibile e non impedisce l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 cod. proc. civ. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 8 Novembre 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 luglio 2008, n. 17938- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MERONE Antonio- P.M. NARDI Vincenzo

  • Procedimento disciplinare ed obbligo di astensione

    L’art. 51, n. 4, cod.proc.civ., che, per effetto della disposizione dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. C.p.S. 28 maggio 1947, n. 597, trova applicazione nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati innanzi al Consiglio dell’Ordine, prevede l’obbligo di astensione solo per colui che, nella stessa causa da giudicare, abbia già deposto come testimone. (Alla stregua di tale principio, è stata, nella specie, esclusa la ricorrenza di tale causa di astensione in quanto il componente del Consiglio dell’ordine che, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto astenere nel procedimento disciplinare a suo carico perchè indicato dalla persona offesa come testimone nel procedimento penale iniziato contro lo stesso ricorrente per il medesimo fatto, era venuto a conoscenza di essere stato incluso nella lista dei testimoni presentata dalla P.C. solo dopo la conclusione del procedimento disciplinare; nell’occasione, la S.C. ha altresì rilevato che la inclusione nelle liste testimoniali non è equiparabile all’avvenuta deposizione, indicata dall’art. 51, n. 4 , cod.proc.civ. quale ipotesi di obbligatoria astensione per chi debba giudicare nella medesima causa, e che, comunque, il processo penale, iniziato per gli stessi fatti oggetto di procedimento disciplinare, non si identifica con questo.)

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • Procedimento disciplinare e principio dell’invariabilità del collegio giudicante

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, che costituisce una caratteristica essenziale di ogni procedimento giurisdizionale e di ogni decisione giudiziaria, è applicabile nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale), mentre non può essere esteso al procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine locale, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonchè la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. In detto procedimento amministrativo è, invece, sufficiente il rispetto del requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato r.d. n. 37 del 1934 e successive modificazioni.

    Cassazione Civile, sez. U, 06 luglio 2005, n. 14214- Pres. Nicastro G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il dies a quo prescrizionale nel caso di condotta illecita protratta nel tempo

    In materia di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, in presenza di una condotta illecita protratta nel tempo la prescrizione – che può essere eccepita per la prima volta anche in sede di giudizio di legittimità – decorre dalla data di cessazione dell’illecito. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 dicembre 2007)

    Ordinanza Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. BUCCIANTE Ettore

  • Nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico dell’applicazione retroattiva della legge più favorevole

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, trattandosi di sanzioni amministrative, non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole ed al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 dicembre 2007)

    Ordinanza Cassazione Civile, sez. Unite, 26 novembre 2008, n. 28159- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. BUCCIANTE Ettore

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’interruzione del termine di prescrizione della relativa azione ha, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetti permanenti per tutta la fase giurisdizionale che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense e, eventualmente, dinanzi alle sezioni unite della Corte di Cassazione ed al giudice di rinvio; questa disciplina non è in contrasto con gli artt.3 e 111 Cost., atteso che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di discipline in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione non possono essere assunti a “tertium comparationis” in fattispecie aventi natura diversa. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 10 Novembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 10 novembre 2006, n. 24094- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. CICALA Mario- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’interruzione (ad effetto istantaneo) della prescrizione dell’azione disciplinare

    La pretesa punitiva esercitata dal Consiglio dell’Ordine forense in relazione agli illeciti disciplinari commessi dai propri iscritti ha natura di diritto soggettivo potestativo che, sebbene di natura pubblicistica, resta soggetto a prescrizione quinquennale, tale dovendosi intendere il termine di cui all’art. 51 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, suscettibile dell’interruzione ad effetto istantaneo di cui all’art. 2943 cod. civ. anche per effetto dei successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento. E poiché il giudizio che segue alla conclusione della fase amministrativa dinanzi al Consiglio dell’Ordine, ha come oggetto non un mero sindacato di legittimità sull’atto di applicazione della sanzione disciplinare, ma la relazione tra il potere disciplinare e la soggezione a tale potere, resa concreta dall’incolpazione contestata, come si desume dai poteri di indagine del Consiglio Nazionale Forense (r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 63, u.c.), anche alla fase giudiziale del procedimento si estende la norma sulla prescrizione, che ha la funzione di escludere che l’infrazione possa ancora avere rilevanza. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 28 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 25 luglio 2007, n. 16402- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La prescrizione dell’azione disciplinare nel caso di fatti costituenti anche reato sub judice penale

    Nel caso dell’azione disciplinare a carico di un avvocato, esercitata per fatti costituenti reato per i quali sia iniziata l’azione penale, la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, restando irrilevante, alla luce della disciplina dell’art. 44 r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, il periodo decorso dalla commissione del fatto fino all’instaurazione del procedimento penale, anche ove, nelle more, il Consiglio dell’Ordine, avutane notizia, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo a fronte dell’esercizio dell’azione penale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13 Settembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 ottobre 2007, n. 20843- Pres. CRISCUOLO Alessandro- Est. SALVAGO Salvatore- P.M. PALMIERI Raffaele