Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e terzietà del collegio giudicante

    In materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell’ordine degli avvocati esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all’ordine forense a livello locale e, quindi, all’interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d’un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l’attuazione del rapporto che si instaura con l’appartenenza a quel medesimo ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l’associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini territoriali.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • L’astensione del giudice ricusato rende irrilevante l’omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione

    La parte che abbia ricusato un giudice che per qualunque causa non abbia poi partecipato al processo ed alla deliberazione della decisione, non ha interesse ad impugnare quest’ultima per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione perché, anche ove accolto, lo stesso non avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore di quella già derivatagli dalla mancata partecipazione del ricusato al giudizio. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, avverso la decisione del C.N.F. sull’impugnazione di una delibera in sede disciplinare del locale Consiglio dell’ordine, con il quale si denunciava il mancato esame dell’istanza di ricusazione di un componente del C.N.F. – per aver costui partecipato come componente di detto Consiglio dell’ordine alla deliberazione impugnata dinanzi allo stesso Consiglio nazionale – asseritamente necessario nonostante il predetto componente non avesse poi fatto parte del collegio giudicante sulla proposta impugnazione). (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 10 dicembre 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29294- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico

  • L’impugnazione del provvedimento del COA che dispone l’apertura del procedimento

    In tema di procedimento disciplinare a carico di un avvocato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, onde consentire, nella prospettiva del giusto processo (art. 111, primo e secondo comma, Cost.), un più rapido intervento di un giudice terzo e imparziale sulla legittimità dell’avvio dell’anzidetto procedimento, deve ritenersi ammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione con la quale il locale Consiglio dell’ordine stabilisce d’iniziare il procedimento medesimo. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 10 dicembre 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29294- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. IANNELLI Domenico
    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ritenersi superato dalla stessa Cassazione (Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335) e dalle successive pronunce del CNF, secondo cui “la deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti: Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19.

  • L’esposizione dei fatti nel ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

    In relazione ad impugnazione, dinanzi alle Sezioni Unite, di decisione in sede disciplinare emessa dal Consiglio nazionale forense, ove l’incolpato – sul presupposto di una inestricabile interdipendenza tra i fatti per i quali è stato prosciolto e quelli per i quali il giudice disciplinare ha pronunciato la sua condanna – denunzi la contraddittorietà della motivazione per non avere la stessa valutato unitariamente, in tutti i profili, i comportamenti oggetto degli addebiti, è affetto da irrimediabile lacunosità il ricorso per cassazione dal quale non sia consentito evincere il tenore complessivo del capo di incolpazione originario, difettando in tal caso quella “esposizione sommaria dei fatti di causa” che, ai sensi dell’art. 366, primo comma, numero 3, cod. proc. civ., deve, imprescindibilmente, ed a pena di inammissibilità, essere compresa nel contenuto del ricorso introduttivo.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5079, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Paolini G- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

  • Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della S.C.; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato r.d.l. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 56 cit., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non derivando, dalla mancata previsione della notifica anche al difensore, alcun pregiudizio all’incolpato.

    Cassazione Civile, 24 giugno 2005, n. 13558, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)
    NOTA:
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94.

  • Per il termine del ricorso in Cassazione è irrilevante la data di notifica al difensore della decisione del CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 56, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all’incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorchè non iscritto all’albo speciale di cui all’art. 33 del citato R.D.L.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Lo Piano M- P.M. Iannelli D (Conf.)

    NOTA:
    Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso avanti al CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94.

  • L’obbligo motivazionale delle sentenze del CNF su questioni di fatto

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, denunciabile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno ritenuta corretta sotto il profilo giuridico e congrua sotto quello logico la motivazione con la quale il CNF, nel confermare la sanzione della cancellazione dall’albo inflitta dal Consiglio locale dell’Ordine, aveva concluso che l’avvocato il quale trattenga somme di danaro, segnatamente nello svolgimento di un pubblico incarico quale quello di curatore di eredità giacente, lede gravemente i doveri di lealtà, decoro e correttezza della deontologia professionale, a nulla rilevando l’asserito mancato saldo delle competenze spettantegli).

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il termine per la notifica della sentenza del CNF è ordinatorio

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine di trenta giorni previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 per la notifica all’interessato della decisione del Consiglio nazionale forense, ha natura ordinatoria e non perentoria, e ciò in mancanza di un’espressa qualificazione nel senso della perentorietà da parte della legge, nè detta qualificazione essendo desumibile dallo scopo di tale termine e dalla funzione cui esso assolve, atteso che il termine in questione ha la funzione di consentire agli interessati ed al P.M. di proporre il ricorso per cassazione previsto dal terzo comma dello stesso art. 56, e quindi persegue uno scopo meramente sollecitatorio dello svolgimento del processo. E’ pertanto da escludere che il superamento del detto termine determini la nullità della decisione notificata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 dicembre 2004, n. 23832, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Varrone M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati trovano applicazione l’art. 653 cod. proc. pen., concernente l’efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare, nonchè l’art. 445 cod. proc. pen., che esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi; nè vi osta la circostanza che dette disposizioni siano state novellate dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, giacchè questa legge, sebbene rechi nel titolo un espresso riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, concerne anche i procedimenti disciplinari dei professionisti e trova applicazione anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il termine per la riassunzione del procedimento disciplinare davanti al COA sospeso per pregiudizialità penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale (ora: trimestrale) di cui all’art. 297, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale decorre dalla conoscenza effettiva, da parte del Consiglio locale dell’Ordine, della definizione del processo penale, al quale l’organo titolare dell’azione disciplinare è estraneo; tale conoscenza va fissata ad epoca non anteriore al deposito in cancelleria della relativa decisione, non bastando a tale effetto la pubblicazione in udienza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 615, comma terzo, cod. proc. pen.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13975, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Mensitieri A- P.M. Martone A (Conf.)