Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Incompatibilità professionali: la carica di presidente di CdA o amministratore delegato di società commerciale

    In tema di ordinamento professionale forense, il legale che ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza , ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali; pertanto, tale situazione di incompatibilità non ricorre quando il professionista, pur rivestendo la qualità di presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale attraverso la nomina di un amministratore delegato. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell’ordinamento professionale forense, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all’esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale. Nè è conferente il raffronto con il diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline. D’altra parte, non può ritenersi violato l’art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l’interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell’ordine. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 05 gennaio 2007, n. 37- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. FINOCCHIARO Mario- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La valutazione nel merito della rilevanza disciplinare di un comportamento

    Spetta al competente organo disciplinare individuare le situazioni in cui sussistono per l’avvocato doveri rilevanti sul piano deontologico, anche fuori dello specifico contesto della relazione professionista – cliente. Al riguardo, il limite della ragionevolezza, il cui superamento, solo, rende sindacabile in sede di legittimità una tale individuazione, risulta rispettato nel caso di ritenuta operatività di doveri deontologici a carico dell’avvocato che, in assenza di un rapporto professionale, si faccia consegnare una somma da un soggetto asseritamente per consentirgli di partecipare ad un investimento finanziario, sostanzialmente appropriandosi di detta somma, non più restituita. Appare, infatti, coerente con le esigenze di tutela del prestigio dell’ordine professionale che siano osservate le norme di deontologia nei rapporti in genere,anche da contatto sociale, nei quali l’avvocato, in ragione della spendita di tale sua qualità, ottenga fiducia ed ingeneri affidamento nel terzo.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2005, n. 6216, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Morelli MR- P.M. Martone A (Conf.)

  • Il COA non ha l’obbligo di comunicare l’avvio delle indagini del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase, non necessaria, delle indagini conoscitive che l’ordine professionale può svolgere prima dell’emissione del provvedimento che fissa il giudizio disciplinare, l’interessato non ha diritto di essere sentito, e quindi non è necessario effettuare ad esso, ai fini difensivi, alcuna comunicazione. Da ciò discende che, simmetricamente, l’omissione dell’avviso di apertura del procedimento al P.M., al quale sia stato, poi, regolarmente comunicato l’atto di citazione a giudizio, non comporta alcun vizio invalidante (a meno che non venga dedotta una specifica lesione dei diritti del P.M., a causa dello svolgimento di attività istruttoria preliminare), non essendo in proposito pertinente il richiamo ai principi dettati dal codice di procedure civile sull’intervento del P.M., atteso che non può configurarsi, in un procedimento amministrativo retto da un principio di libertà delle forme, una sorta di litisconsorzio necessario con la parte pubblica in una fase non necessaria.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Altieri E- P.M. Martone A (Conf.)

  • L’esponente non è legittimato ad impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    L’art. 50 del r.d.l. n. 1578 del 1933 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia disciplinare dei Consigli dell’ordine locale, “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al professionista sottoposto a procedimento disciplinare – e il P.M. presso la Corte d’appello. Ne consegue che l’eventuale denunciante, cui non è riconosciuta la qualità di parte, non è legittimato al ricorso, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 31 luglio 2007, n. 16874- Pres. PREDEN Roberto- Est. TOFFOLI Saverio

  • L’impugnazione delle comunicazioni del COA va fatta davanti al Giudice amministrativo

    Le delibere dei locali Consigli dell’ordine degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni dei provvedimenti di radiazione dall’albo professionale o di sospensione dall’esercizio della professione, previste dall’art. 46 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, sicché la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31 dicembre 2007)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29293- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. ODDO Massimo- P.M. MARTONE Antonio

  • I presupposti per la revocazione della sentenza del CNF

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ex art. 395, n. 2 cod. proc. civ., il riconoscimento della falsità della prova, equiparato alla dichiarazione giudiziale della falsità medesima, è solo quello proveniente dalla parte in favore della quale la prova stessa è stata utilizzata nella definizione del giudizio e non anche quello proveniente dal suo autore che sia rimasto, tuttavia, estraneo al giudizio, ancorchè interessato alla definizione dello stesso, (nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione, non integrando l’ipotesi del riconoscimento della falsità della prova le dichiarazioni rese in giudizio e poi successivamente modificate di altro avvocato, che non era stato parte nel procedimento disciplinare).

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9098, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il termine per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    In tema di impugnazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense, l’inosservanza del termine di trenta giorni prescritto, per il caso di avvenuta notificazione della pronuncia contestata, dall’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), comporta, in considerazione del carattere perentorio di detto termine, l’inammissibilità dell’impugnazione, senza che comporti dubbi di legittimità costituzionale la circostanza che si tratti di un termine inferiore a quello previsto dal codice di rito.

    Cassazione Civile, 27 gennaio 2005, n. 1623, sez. U- Pres. Vella A- Rel. Coletti G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • L’illecito deontologico è sostanzialmente (e legittimamente) atipico

    In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un’autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell’art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l’entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l’Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio – più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici “a forma libera” – per il quale la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il Consiglio Nazionale Forense è giudice speciale

    In tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense – che hanno natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale istituito con l’art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice ed alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l’indipendenza del giudice consiste nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l’ordine giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi, ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l’attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 2005, n. 9097, sez. U- Pres. Prestipino G- Rel. Settimj G- P.M. Palmieri R (Conf.)