Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Inammissibile il ricorso al CNF o in Cassazione proposto in proprio dal praticante avvocato

    È inammissibile il ricorso, proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento, emesso dal Consiglio dell’ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell’interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all’albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello “ius postulandi” indispensabile per stare in giudizio di persona. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22/09/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23022- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TIRELLI Francesco- P.M. GAMBARDELLA Vincenzo

  • L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva

    L’iscrizione nell’albo professionale di cui agli artt. 24 e segg. del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ha natura costitutiva ai fini dell’esercizio della libera professione forense davanti ai tribunali o alle corti di appello, con la conseguenza che, nella vigenza della citata normativa, l’atto introduttivo del giudizio di impugnazione sottoscritto da un praticante procuratore, non ancora iscritto nell’albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere soltanto l’attività indicata nell’art. 8 del del r.d.l. cit., è affetto da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la stretta attinenza alla costituzione del rapporto processuale. (Cassa senza rinvio, App. Salerno, 16/01/2006)

    Cassazione Civile, sez. I, 23 settembre 2009, n. 20436- Pres. Vittoria Paolo- Est. Salvago Salvatore – C.G. c. Comune di Serre

  • Al componente della Commissione Tributaria non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    In tema di ordinamento della professione forense, l’esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto del giudice tributario nell’albo degli avvocati sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge (artt. 26 e 30 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) per i magistrati professionali. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16/03/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 08 agosto 2011, n. 17068- Pres. PREDEN Roberto- Est. SAN GIORGIO Maria Rosaria- P.M. CICCOLO Pasquale Paolo Maria

  • Al VPO non spetta l’iscrizione di diritto all’albo forense

    L’esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario non è equiparabile a quello di magistrato inquadrato nell’ordine giudiziario e, di conseguenza, non può consentire l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell’arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, di chi abbia svolto tali funzioni. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 29 marzo 2011, n. 7099- Pres. VITTORIA Paolo- Est. FORTE Fabrizio- P.M. IANNELLI Domenico

  • Sul divieto per i dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere anche la libera professione di avvocato

    Gli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339 – in base ai quali non è consentito ai dipendenti pubblici a tempo parziale di svolgere contemporaneamente anche la libera professione di avvocato – non sono in contrasto con i principi comunitari di uguaglianza, di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, poiché tale normativa ha inciso sul modo di svolgere il servizio presso gli enti pubblici e non sulle modalità di organizzazione della professione forense; i dipendenti pubblici, del resto, non svolgono un’attività economica assimilabile a quella di impresa ed il divieto di cui alla citata legge è giustificato nell’ottica per cui i medesimi devono essere ad esclusivo servizio dell’interesse pubblico. (Solleva questione legittimita’ costituzionale)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 06 dicembre 2010, n. 24689- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. IANNELLI DOMENICO

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici: i requisiti per l’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale

    Al fine dell’iscrizione degli addetti agli uffici legali di enti pubblici negli elenchi speciali annessi agli albi degli avvocati e procuratori, di cui agli art. 3 e 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36) si richiede che il dipendente dell’ente pubblico sia addetto ad un ufficio legale – che abbia una sua autonomia nell’ambito della struttura dell’ente – ed, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, sia in linea di principio abilitato a svolgere, nell’interesse di questo, in via esclusiva, attività professionale, intesa in senso comprensivo sia di quella giudiziaria, che di quella extragiudiziaria; né alla mancanza di tale presupposto può supplire la circostanza che – sussistendo come nella specie per l’ente Ferrovie dello Stato (nel regime precedente alla trasformazione in società per azioni) il patrocinio “ex lege” dell’Avvocatura di Stato – il dipendente venga all’occorrenza delegato in giudizio (previa intesa con quest’ultima) dinanzi ad alcuni uffici giudiziari ed in relazione a singole cause, per le quali deve ricevere uno specifico incarico da parte dell’ente patrocinato.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 ottobre 1998, n. 10367, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Ianniruberto G- P.M. Lo Cascio G (Conf.)

  • L’avvocato in servizio presso istituzioni comunitarie

    L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico del Consiglio dell’Unione europea, con sede in Bruxelles, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto Servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto di ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale nel cui ambito è compreso il Comune presso il quale è registrata la di lui posizione anagrafica di cittadino italiano residente all’estero (AIRE): tale iscrizione – prevista dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un Paese membro della CE – neppure è subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito dell’inserimento nella struttura organizzativa del Consiglio dell’Unione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), l’attività dell’interessato è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.

    Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 8437, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • L’avvocato in servizio presso istituzioni comunitarie

    L’avvocato che assume le funzioni di addetto al Servizio giuridico della Commissione europea, con sede in Bruxelles, al quale sono attribuiti compiti di consulenza giuridica nell’interesse di questa istituzione comunitaria e di rappresentanza in giudizio della medesima dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee e ad ogni altro organo giurisdizionale, è obbligato a risiedere nel luogo ove ha sede detto servizio e, svolgendo la relativa attività con carattere di esclusività, poichè non può espletare attività in favore di altri soggetti, ha diritto ad ottenere l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale -iscrizione peraltro prevista dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 96 del 2001, in favore degli avvocati addetti agli uffici legali di enti aventi sede in un paese membro della CEsenza che tale iscrizione sia subordinata alla conservazione del domicilio professionale nella circoscrizione originaria, dato che, a seguito del suo inserimento nella struttura organizzativa della Commissione europea, la cui sede è ubicata in uno Stato estero (Belgio), la sua attività è necessariamente svolta in un luogo diverso da quello originario.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 dicembre 2003, n. 19547, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Marziale G- P.M. Martone A (Diff.)

  • Avvocati dipendenti di enti pubblici ed obbligo di esclusività della prestazione professionale

    Gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’Albo ordinario, presso il Consiglio dell’Ordine locale (art. 3, quarto comma, lett. “b”, R.D.L. n. 1578 del 1933, conv. nella legge 36 del 1934 e modificato dalla legge n. 1949 del 1939), solo sul presupposto imprescindibile della “esclusività” dell’espletamento, da parte loro, dell’attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell’ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell’ente stesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 giugno 1995, n. 7084, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Marotta R- P.M. Aloisi M (Conf.)

  • Le conseguenze della cessazione del rapporto di impiego dell’avvocato dipendente da ente pubblico

    Con riguardo all’attività degli avvocati dipendenti da enti pubblici, abilitati unicamente al patrocinio per le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro attività, il rilascio della procura ha effetto esclusivamente per la durata del sottostante rapporto di pubblico impiego e viene meno col cessare di questo, senza alcuna ultrattività, determinando il venir meno altresì della elezione di domicilio, con conseguente ritualità della notifica dell’impugnazione fatta alla parte personalmente.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 giugno 2004, n. 10913, sez. Lavoro- Pres. Dell’Anno P- Rel. Lamorgese A- P.M. Destro C (Conf.)