Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Motivazione delle sentenze del CNF e limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione

    L’inosservanza da parte del Consiglio Nazionale forense dell’obbligo della motivazione su questioni di fatto, integra violazione di legge, denunziabile in Cassazione ai sensi dell’art. 56, comma terzo del R.D.L. n. 27 novembre 1933, n, 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero in una motivazione apparente e perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima, in raffronto con le risultanze probatorie.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 settembre 1997, n. 8589, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Varrone M- P.M. Morozzo Della Rocca F (Parz. Diff.)

  • La difesa in proprio nei procedimenti disciplinari avanti al CNF

    In tema di difesa personale della parte, la norma di cui all’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali di cui agli artt. 1, 7 e 33 del R.D.L. 1578 del 1933 e 60 del R.D. 37 del 1934, con la duplice conseguenza che l’esercizio della funzione di avvocato e procuratore non è consentita se non ai soggetti iscritti all’albo professionale, e che la rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giudice speciale è consentita soltanto ai soggetti iscritti nell’albo speciale, salvo che norme di legge non dispongano diversamente. In particolare, nel procedimento dinanzi al Consiglio nazionale forense, al professionista non iscritto nell’albo speciale è consentito, in via eccezionale, l’esercizio personale dello “ius postulandi”, a condizione che egli risulti, comunque, iscritto nell’albo ordinario, con (l’eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale (art. 60, comma quarto, R.D. 37 del 1934 citato).

    Cassazione Civile, sentenza del 28 luglio 1998, n. 7399, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Roselli F- P.M. Leo A (Conf.) – GARGANI c. CONSIGLIO DELL’ORDINE AVV. RIETI

  • I requisiti soggettivi per assumere il patrocinio avanti al CNF

    La norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. va correlata con le norme speciali dell’ordinamento forense ed, in particolare, con gli artt. 1, 7, 33 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e 60 del R.D. n. 37 del 1934. Ne consegue che non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio innanzi al Consiglio nazionale Forense, bensì solo a chi la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle sue qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo. Solo eccezionalmente il ricorso al Consiglio Nazionale è consentito al professionista non iscritto nell’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario e che si faccia assistere da un avvocato iscritto nell’albo speciale.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1998, n. 160, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff.)

  • Il tipo e l’entità della sanzione disciplinare inflitta non sono censurabili in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale, è riservato agli organi disciplinari; pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione applicata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: i requisiti minimi del capo d’incolpazione

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti integranti l’illecito, essendo sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, contenente la chiara contestazione dei fatti addebitatigli, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Il CNF è Giudice speciale che esercita funzioni giurisdizionali in conformità a Costituzione

    Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorchè pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato -, le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in tale materia, con riguardo, in particolare, all’indipendenza del giudice e all’imparzialità dei giudizi; è pertanto manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 102 e 108 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Il termine breve (e perentorio) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    A norma dell’art, 56, comma terzo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla ricevuta notificazione della pronunzia contestata. Il termine ha carattere perentorio, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione proposta dopo la sua scadenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1999, n. 33, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Paolini G- P.M. Carnevali A (Conf.)

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento alle disposizioni costituzionali (art. 24 e 111 della Costituzione) e convenzionali (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) che garantiscono il diritto di difesa e il giusto processo, la questione di legittimità costituzionale delle norme, contenute nell’Ordinamento professionale forense (R.D.legge 27 novembre 1933, n. 1578), relative alla posizione del Consiglio locale dell’Ordine e al procedimento che dinanzi ad esso si svolge, trattandosi di questione sollevata sul presupposto della natura giurisdizionale del relativo procedimento e accampando la violazione dei principi che connotano la giurisdizione.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 gennaio 2004, n. 1229, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Proto V- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • I termini (breve e lungo) per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Al ricorso per Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è applicabile l’art. 56 comma terzo del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934 n. 36 con l’operatività del termine breve di trenta giorni, salva l’applicabilità del termine annuale nell’ipotesi in cui non vi sia stata notificazione d’ufficio del provvedimento impugnato e nessuna delle parti interessate abbia provveduto alla notificazione stessa di propria iniziativa. Né l’anzidetta norma speciale può ritenersi abrogata dall’art. 325 cod. proc. civ. per il carattere di norma generale di quest’ultima disposizione, non emergendo tale intento abrogativo dalla sua lettera o dal suo contenuto.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 settembre 1999, n. 621, sez. U- Pres. Amirante F- Rel. Evangelista Sm- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Il riconoscimento in italia del titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un paese membro dell’unione europea

    In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all’esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell’Unione europea (nella specie, la Spagna), qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: chiedere al Ministero della giustizia l’immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, chiedere l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d’intesa con un legale iscritto nell’albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell’albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale. (Cassa e decide nel merito, Cons. Naz. Forense Roma, 21/02/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28340- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio- P.M. CENICCOLA Raffaele