Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’impugnazione delle sentenza del CNF per difetto di motivazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della corte di Cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 gennaio 1998, n. 764, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (Conf.)

  • L’eccezione di prescrizione può essere sollevata anche in Cassazione

    Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare può essere sollevata, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, allorchè il relativo esame non comporti indagini fattuali.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    Alla prescrizione quinquennale, prevista dall’art. 51 del R.D. legge 27 novembre 1933 n. 1578, dell’”azione” disciplinare nei confronti degli avvocati, che costituisce esercizio di una podestà punitiva di natura pubblicistica, non è integralmente applicabile la disciplina civilistica della prescrizione, dovendosi fare riferimento anche, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’interruzione del corso della prescrizione penale dettata dall’art. 160 cod. pen., suscettibile di assumere rilevanza in tutta la materia punitiva. Sulla base di tali criteri può precisarsi che la prescrizione in esame, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è soggetta, durante il procedimento amministrativo disciplinare davanti al Consiglio dell’ordine, ad interruzione con effetti istantanei per effetto, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva (per esempio, atti di impugnazione), o probatoria (per esempio, interrogatorio del professionista sottoposto al procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. – escluso peraltro il limite di cui al terzo comma del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà – , nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti non a riconoscere il diritto ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine. D’altra parte, stante la natura pubblicistica della materia, sono soggetti a rilievo d’ufficio sia la maturazione della prescrizione in questione che gli effetti degli atti interruttivi.

    Cassazione Civile, sentenza del 30 giugno 1999, n. 372, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Il divieto di reformatio in peius nel giudizio dinanzi al CNF

    In tema di sanzioni disciplinari nei confronti degli avvocati, viola l’art. 50, comma quarto, R.d.l. n. 1578 del 1933 – che attribuisce al C.N.F. il potere di infliggere al professionista, già condannato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza, “una pena disciplinare più grave per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell’ordine, soltanto se vi è il ricorso incidentale del P.M. -, la sentenza del C.N.F. che, nell’escludere la responsabilità disciplinare per uno dei due fatti addebitati al professionista e nel determinare nuovamente la sanzione da infliggere all’incolpato per il solo fatto per cui viene affermata la sua responsabilità, riduca la sanzione in misura non proporzionale e – perciò – inferiore alla metà, pur tenendo fermo il giudizio di maggiore gravità del fatto rispetto al quale la responsabilità è stata esclusa (Fattispecie relativa a giudizio disciplinare per tentata truffa del cliente e per contraffazione del certificato dell’Ufficio giudiziario riguardante il campione penale, nel corso del quale il professionista, condannato dal consiglio locale in ordine ai due fatti alla pena disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi nove, era stato assolto da quello ritenuto più grave, riguardante la tentata truffa in danno del cliente, dal C.N.F., che aveva rideterminato la sanzione in mesi sei di sospensione, così diminuendo la pena complessiva di soli mesi tre di sospensione).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5039, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Martone A (Diff.)

  • La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 56 R.D.L. n. 1578 del 1933, soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni, la scelta della sanzione opportuna e, in generale, la valutazione delle risultanze processuali non possono essere oggetto del controllo di legittimità, salvo che si traducano in un palese sviamento di potere, ossia nell’uso del potere disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1999, n. 148, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

  • I limiti all’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 111 Cost., per vizio di motivazione: tale vizio, peraltro, deve tradursi in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, sicché risultano inammissibili le doglianze con cui il ricorrente intenda far accertare in sede di legittimità i presupposti integranti una situazione di necessità, scriminante, in presenza della quale il medesimo non avrebbe potuto non tenere il comportamento censurato dall’organo disciplinare, risolvendosi in accertamenti in punto di fatto e valutazioni delle risultanze processuali che non possono essere oggetto di controllo in sede di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 22 aprile 2008)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 febbraio 2009, n. 2637- Pres. Mattone Sergio- Est. Segreto Antonio- P.M. Ciccolo Pasquale Paolo Maria

  • La riassunzione del processo davanti al CNF dopo il rinvio della Cassazione

    La riassunzione del giudizio disciplinare davanti al Consiglio Nazionale Forense, a seguito di cassazione con rinvio, deve essere compiuta secondo il disposto dell’art. 392 cod. proc. civ., attesi l’assenza, nell’ambito della legge speciale forense, di una specifica disposizione regolante le modalità di proposizione del giudizio di riassunzione e la vigenza del principio secondo cui, in mancanza di disposizioni specifiche della legge professionale, si applicano quelle del codice di procedura civile. Ne consegue che sono inapplicabili nel giudizio di rinvio le disposizioni relative all’originario giudizio di impugnazione le quali prevedono il deposito dell’atto presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed assolvono ad esigenze proprie di tale fase processuale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21/04/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 agosto 2012, n. 13797- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. PICCIALLI Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Le sentenze del CNF devono essere firmate dal Presidente e dal Segretario (non anche dal Relatore)

    Ai sensi di quanto disposto, in via generale, dall’art. 44 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sull’ordinamento della professione di avvocato e, con riferimento alle deliberazioni in materia disciplinare, dagli artt. 51 e 64 dello stesso decreto, norme aventi carattere speciale rispetto alla disposizione dell’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ., le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense sono sempre sottoscritte dal solo presidente e segretario, non anche dal relatore, senza che ciò determini alcun contrasto con gli artt. 24 e 101 Cost. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 21/04/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01 agosto 2012, n. 13797- Pres. LUCCIOLI Maria Gabriella- Est. PICCIALLI Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il praticante avvocato non è legittimato ad impugnare in proprio al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talchè non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; nè ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 2003, n. 19358, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il CNF ha competenza esclusiva a decidere e impugnazioni dei provvedimenti disciplinari dei COA

    A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1927 n. 1578 al Consiglio Nazionale Forense è riservata la competenza esclusiva a decidere le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti degli avvocati e procuratori dai Consigli degli ordini degli avvocati e procuratori, siano essi assolutori o inflittivi di sanzione, e di conseguenza a conoscere tutte le questioni connesse, pregiudiziali e preliminari, che in ordine a tali impugnazioni possono sorgere, ivi compresa l’eccezione di difetto di legittimazione dell’appellante.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 novembre 1994, n. 9756, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)