Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il ricorso in Cassazione per difetto di motivazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 maggio 1995, n. 5603, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Vittoria P- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel procedimento disciplinare avanti al COA l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo

    A norma dell’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. CIV.). Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale del menzionato art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933 per contrasto con l’art. 3 Cost., sollevata sul presupposto che alla rilevanza disciplinare di un fatto si sarebbe apprestata una durata irragionevolmente maggiore della rilevanza penale, è manifestamente infondata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 maggio 1995, n. 5603, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Vittoria P- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • I soggetti legittimati ad eccepire la prescrizione dell’azione disciplinare

    Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, quale interventore necessario e quindi parte, in senso formale e sostanziale, nel processo disciplinare a carico di avvocati e procuratori, ed in quanto legittimato ad impugnare innanzi alle Sezioni Unite della stessa Corte le decisioni in materia disciplinare del Consiglio nazionale forense, ha la facoltà di avanzare ogni richiesta ritenuta necessaria od opportuna nell’interesse della legge e dello stesso incolpato e può quindi utilmente eccepire la prescrizione dell’azione disciplinare, senza che, in contrario, abbia rilevanza il principio privatistico che subordina il rilievo della prescrizione all’eccezione della parte cui essa giova, trattandosi di principio non invocabile, nella materia del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le cui disposizioni, in assenza di specifico richiamo di quelle della legge ordinaria, prevalgono su quest’ultima, come “lex specialis” e tenuto conto dell’impulso pubblicistico che domina il suddetto procedimento e degli interessi di natura indubbiamente non privatistica che esso mira a tutelare.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1997, n. 4902, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Garofalo G- P.M. Amirante F (Conf.)

  • L’interruzione (ad effetto istantaneo) della prescrizione dell’azione disciplinare

    L’efficacia interruttiva spiegata, sulla prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati (prevista dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), dal promovimento dell’azione stessa è desumibile dalla nozione della prescrizione quale causa di estinzione dei diritti in caso di loro mancato esercizio per un determinato tempo (art. 2943 cod. civ.), piuttosto che mediante il richiamo dell’efficacia interruttiva del promovimento di un giudizio (art. 2943 cod. civ.); in coerenza con tale interpretazione, al promovimento del procedimento disciplinare deve ritenersi applicabile non la regola dell’effetto interruttivo permanente degli atti di instaurazione di un giudizio (art. 2945, secondo comma), ma quella dell’effetto istantaneo dell’interruzione (art. 2945, primo comma), con la conseguenza di assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 1999, n. 58, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Dettori P (Conf.)

  • L’interruzione della prescrizione disciplinare: differenze di effetti nei procedimenti davanti al COA e al CNF

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma, cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 2004, n. 3891, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Varrone M- P.M. Martone A (Conf.)

  • La prescrizione nel caso di volontaria sottrazione dell’avvocato all’esecuzione di una ordinanza di sua custodia cautelare in carcere

    In tema di illecito disciplinare dell’avvocato, la prescrizione quinquennale dell’addebito, contestato al professionista in relazione alla sua condotta di volontaria sottrazione all’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelate in carcere, in violazione dell’art. 5 del codice dentologico forense, decorre dal momento dell’esecuzione del provvedimento cautelare, avvenuta all’estero, in esecuzione di un provvedimento coercitivo emesso dall’autorità giudiziaria italiana come atto conseguente all’esercizio della giurisdizione italiana attraverso la richiesta all’autorità estera, atteso che tale esecuzione fa venir meno l’elemento oggettivo del fatto, costituito dalla mancata esecuzione del provvedimento, e quello soggettivo, integrato dalla volontà di sottrarsi alla misura, stante l’impossibilità per l’arrestato di determinarsi liberamente nei suoi movimenti (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio una decisione del CNF, che aveva escluso la prescrizione dell’illecito e irrogato al professionista la sanzione disciplinare della radiazione, individuando – ai fini del computo del termine massimo prescrizionale – il “dies a quo” del fatto estintivo nell’avvenuta estradizione dell’arrestato, anzichè nell’avvenuto arresto, sia pure eseguito all’estero, secondo l’insegnamento delle SS.UU penali n. 21035 del 2003).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 novembre 2003, n. 17210, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, non compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio del proprio potere di controllo di legittimità, sindacare l’apprezzamento della rilevanza del fatto assunto nel capo di incolpazione, essendo questo di competenza degli organi disciplinari forensi. (Principio espresso in fattispecie di registrazione, di nascosto, di una conversazione telefonica con un collega, in violazione del divieto posto dal codice deontologico forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • La corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perchè, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorchè l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, nella parte in cui consente l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare, in quanto, da un lato, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare l’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, essendo applicabile al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione, sancito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. civ.), atteso peraltro che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di prescrizione dell’azione disciplinare, mentre i canoni adottati dal legislatore in materia penale in tema di prescrizione del reato non possono essere assunti a “tertium comparationis” in fattispecie aventi natura diversa.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico permanente o continuato

    Ai sensi dell’art. 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, l’azione disciplinare nei confronti dell’avvocato si prescrive nel termine di cinque anni, che decorrono dal giorno di realizzazione dell’illecito, ovvero, se questo consista in una condotta protratta, definibile in termini penalistici permanente o continuata, dalla data di cessazione della condotta stessa.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 2003, n. 14620, sez. U- Pres. Giustiniani V- Rel. Luccioli MG- P.M. Iannelli D (Diff.)