Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La mancanza di una pagina (solo) nella copia notificata della sentenza del CNF

    La parte che abbia ricevuto regolare notizia, nelle forme previste dall’art. 64 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, del deposito dell’originale della decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense e che sia stata, quindi, posta in condizione di prendere visione dell’atto nella sua integrità, non è legittimata a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della notificazione della medesima decisione, la mancanza, nella copia notificata, di una pagina presente nell’originale.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • L’avvocato sospeso non può proporre ricorso in proprio (al CNF né) in Cassazione

    Non è irragionevole, e quindi non contrasta con l’art. 3 Costituzione, l’interpretazione dell’art. 66, terzo comma, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – normativa speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. – secondo la quale, mentre anche un avvocato non iscritto nell’apposito albo può sottoscrivere il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, non è invece ammissibile tale ricorso dell’ avvocato sospeso, pur temporaneamente, dalla professione per motivi disciplinari perché in questo caso difetta il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, né d’altro canto è applicabile l’eccezione prevista dall’art. 571 cod. proc. pen., che consente all’avvocato sospeso dalla professione di sottoscrivere il ricorso penale, perché al procedimento de quo si applicano le norme del codice di procedura civile.

    Cassazione Civile, 12 giugno 1998, n. 557, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Fedeli M (Conf.)

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    La valutazione del Consiglio nazionale forense in ordine alla sussistenza dell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) dell’illecito disciplinare addebitato al professionista è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori. (Nell’enunciare il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la decisione del CNF, la quale, in fattispecie di utilizzazione da parte dell’avvocato in un giudizio civile di documenti falsi a sostegno della tesi della parte rappresentata, aveva escluso che l’affidamento, da parte dell’incolpato, dello studio e della gestione della controversia al proprio praticante fosse sufficiente ad esentare l’avvocato medesimo da ogni responsabilità).

    Cassazione Civile, sentenza del 02 luglio 2004, n. 12140, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Foglia R- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Inibito (anche al praticante) l’esercizio della professione per il tramite di una società commerciale

    Il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio che svolga attività stragiudiziale è vincolato ad osservare i doveri deontologici esistenti per gli avvocati che svolgono la stessa attività, stante la parificazione, sotto il profilo disciplinare, tra praticante ed avvocato operata dall’art. 57 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante norme integrative ed attuative del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 sull’Ordinamento professionale forense. Da tanto deriva che anche per il praticante ammesso all’esercizio del patrocinio sono da ritenere operanti i doveri di legge e deontologici relativi all’esercizio della professione forense alla cui osservanza è tenuto l’avvocato il quale presti opera di consulenza legale, e tra questi il divieto di esercizio della professione per il tramite di una società di capitali ed il divieto di utilizzare forme di pubblicità non consentite.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il CNF non deve motivare il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del pubblico ministero

    La mancata menzione, nella decisione del Consiglio Nazionale Forense, del contenuto delle conclusioni del pubblico ministero non è causa di nullità della pronunzia, nè concretizza un vizio di motivazione della decisione l’omessa giustificazione dell’eventuale dissenso rispetto a tali conclusioni.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2003, n. 18838, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lupo E- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    Non è censurabile in sede di legittimità il giudizio del Consiglio nazionale forense che, nell’esercizio del suo potere disciplinare, abbia considerato come contraria alla dignità ed al decoro della professione forense l’omesso deposito dei motivi d’appello contro una sentenza penale dopo la dichiarazione di impugnazione; è pertanto inammissibile il motivo di censura della legittimità del provvedimento disciplinare basato sull’assunto che la relativa responsabilità sarebbe quanto meno attenuata dal disinteresse dimostrato dal cliente verso la decisione di proporre impugnazione penale.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Gli atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione disciplinare

    La prescrizione estintiva quinquennale prevista dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori viene interrotta non solo dalla promozione della suddetta azione disciplinare – promozione che ha efficacia interruttiva istantanea, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. – ma anche dai successivi atti compiuti dal titolare dell’azione disciplinare in pendenza del relativo procedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il mancato pagamento della parcella giustifica il recesso ma non la negligenza professionale

    In tema di esercizio della professione forense, l’asserita mora del cliente nel corrispondere il compenso può giustificare il recesso del professionista dal rapporto di prestazione d’opera – recesso che deve comunque avvenire senza pregiudizio del cliente stesso, ai sensi dell’art. 2237 cod. civ. – ma non giustifica in alcun modo lo svolgimento della prestazione senza la dovuta diligenza (art. 2236).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 marzo 1997, n. 2661, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Roselli F- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel procedimento disciplinare avanti al COA l’interruzione della prescrizione ha effetto istantaneo

    A norma dell’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, mentre delimita nel tempo l’inizio dell’azione disciplinare, vale anche ad assicurare il rispetto dell’esigenza che il tempo dell’applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché al procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere applicabile non già la regola dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione sancito dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., bensì quella dell’interruzione ad effetto istantaneo (art. 2943 cod. CIV.).

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1997, n. 1081, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Corona R- P.M. Leo A (Diff.)

  • Il ricorso in Cassazione per difetto di motivazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 febbraio 1997, n. 1081, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Corona R- P.M. Leo A (Diff.)