Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Compensi professionali: l’accordo standard sul pagamento dei massimi

    Il principio, enunciato in una decisione in materia disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense, secondo cui viola la deontologia professionale l’instaurazione da parte di un avvocato di una prassi consistente nella richiesta indiscriminata ad ogni cliente di emolumenti stabiliti in misura corrispondente a quella massima prevista dalle tariffe forensi o di compensi diversi e maggiori di quelli tariffariamente previsti – in quanto si pone in contrasto con un principio consuetudinario recepito nel codice deontologico forense approvato il 17 aprile 1997, per il quale di massima l’avvocato non deve chiedere compensi sproporzionati all’attività in concreto svolta e il cliente, a sua volta, ha diritto di pagare compensi ragguagliati alla quantità e qualità delle prestazioni di fatto ricevute -, non è in contraddizione con il principio più generico circa l’ammissibilità e la validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi; ne consegue l’inidoneità, in relazione ad una decisione in tal senso motivata, del motivo di ricorso per cassazione basato sul richiamo di quest’ultimo principio. (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare faceva sottoscrivere ai clienti clausole, contenute nei mandati a margine degli atti processuali, prevedenti l’obbligo di pagamento delle competenze professionali nel massimo di tariffa, nonché l’equiparazione ai fini del compenso delle conferenze telefoniche alle conferenze di trattazione).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 febbraio 1999, n. 103, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • L’adeguatezza della sanzione disciplinare irrogata non è censurabile in Cassazione

    L’adeguatezza della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile dalla Corte di Cassazione atteso che è riservato agli organi disciplinari il potere di determinare la sanzione più rispondente alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • I due presupposti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico (Nel caso di specie, il COA aveva invece ritenuto idoneo a giustificare la misura cautelare il “fumus o fondatezza dell’accusa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare de quo).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133

  • La contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo invece sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi dal quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Le sentenze del CNF non possono essere impugnate in Cassazione per (asserito) travisamento dei fatti

    I vizi denunziabili con ricorso per cassazione contro le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, non comprendono il travisamento dei fatti, che, pur potendo costituire vizio anche di una pronuncia giurisdizionale è estraneo al sindacato di legittimità.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    L’eccesso di potere cui fa riferimento l’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) sull’ordinamento della professione forense, nel prevedere il ricorso degli interessati e del P.M. avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, è solo quello giurisdizionale che si concreta nell’esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un altra autorità, sia essa legislativa o amministrativa, o nell’arrogazione di un potere non attribuito ad alcuna autorità, e non può quindi essere fatto valere per omissione di valutazioni di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La sospensione dell’esecutività provvisoria delle sentenze del CNF

    La mancanza di un meccanismo di sospensione automatica dell’esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense applicativa di una sanzione disciplinare, non da luogo a dubbi di incostituzionalità in riferimento agli articoli 3, 24 e 27 Cost., posto che la detta esecutività non è assoluta e inderogabile, essendo prevista dall’art. 56 quarto comma R.D.L. 27 novembre 1933 , n. 1578, convertito con modifiche nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, la possibilità di sospensione della stessa da parte delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, su istanza del ricorrente.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura civile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di esercente la professione forense, il principio di immediatezza e di concentrazione proprio del procedimento penale non può esser validamente dedotto con riferimento al procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio Nazionale Forense, atteso che tale procedimento, di natura giurisdizionale, è regolato in via generale dalle norme del codice di rito civile, mentre a quelle del codice di procedura penale è soggetto solo in base ad espresso rinvio (e quindi non in via analogica) ovvero se sorga la necessità di applicare istituti che trovano esclusivamente in detto codice la loro disciplina.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 febbraio 1998, n. 1342, sez. U- Pres. Corda M- Rel. Ravagnani E- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • La contestazione dell’addebito disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che, con la lettura dell’imputazione, l’incolpato sia posto in grado di approntare in modo efficace la propria difesa, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli. Al riguardo, gli accertamenti del Consiglio Nazionale Forense implicano apprezzamenti non censurabili con ricorso per cassazione, quale rimedio proponibile avverso le decisioni del detto organo, ai sensi degli artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – convertito, con modificazioni, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 – e 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, e non per denunciare l’inadeguatezza od altri vizi della motivazione, che non si risolvano essi stessi nella violazione di legge, come la mancanza totale o la mera apparenza della motivazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Il giudizio sulla rilevanza deontologica di un fatto spetta agli organi disciplinari (non alla Cassazione)

    La valutazione del Consiglio Nazionale Forense sulla non conformità dei comportamenti addebitati alla dignità ed al decoro della professione e sulla idoneità degli stessi a ledere il prestigio della classe forense, è incensurabile in sede di legittimità, sempre che sia sorretta da adeguata motivazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 597, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (conf.)