Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il ricorso in Cassazione per eccesso di potere (giurisdizionale)

    La previsione del vizio di eccesso di potere tra i motivi di ricorso per cassazione contro le pronunce adottate dal Consiglio nazionale forense in materia disciplinare, provvedendo sui ricorsi proposti contro le decisioni in materia dei Consigli locali degli avvocati (art. 56, terzo comma, R.D.L. n. 1578 del 1933, da integrare mediante l’art. 111 Cost.), va interpretata in coerenza con la natura giurisdizionale, e non amministrativa, di tale funzione del Consiglio nazionale forense. In riferimento alla norma in esame, quindi, quale eccesso di potere deve essere inteso, l’eccesso di potere giurisdizionale, cioè l’esplicazione di una potestà riservata dalla legge a un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo: un’usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, che costituisce un aspetto di quei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione a norma dell’art. 362, primo comma, cod. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 24 agosto 1999, n. 598, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Ravagnani E- P.M. Dettori P (conf.)

  • La cancellazione disciplinare dall’albo

    La cancellazione dall’albo, che non era originariamente prevista tra le sanzioni disciplinari dall’art. 40 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, sull’ordinamento della professione forense, venne introdotta dalla legge 17 febbraio 1971 n. 91, il cui art. 1, modificando il suddetto art. 40, previde espressamente la cancellazione in aggiunta alla radiazione, tra le misure sanzionatorie irrogabili in sede disciplinare agli avvocati. Alla stregua di tale principio, le Sezioni Unite hanno reputato del tutto priva di fondamento la censura con cui, avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, si era lamentato che l’applicata sanzione della cancellazione non era prevista dal R.D.L. n. 1578 del 1933.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 della Costituzione, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per Cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, con la conseguenza che detto rimedio non è esperibile per denunziare, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l’inadeguatezza o altri vizi della motivazione, ferma restando, peraltro, la possibilità che essi stessi si risolvano in una violazione di legge, deducibile secondo il paradigma del n. 3 dell’art. 360, come nel caso di totale mancanza o di mera apparenza della motivazione, che concretano l’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 del cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto ed in diritto della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 1999, n. 289, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Adami V- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 marzo 1999, n. 175, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Sabatini F- P.M. Cinque A (Conf.)

  • Pratica forense: l’inosservanza dell’obbligo di esibizione semestrale del libretto

    Per il caso di inosservanza del termine semestrale per l’esibizione del libretto della pratica forense al Consiglio dell’Ordine, prevista dal secondo comma dell’art. 6 del D.P.R. n. 101 del 1990, la legge non commina alcuna sanzione; detto termine non può essere qualificato come perentorio, poiché una tale qualificazione non solo non è stabilita espressamente dalla legge (come avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 152 cod. proc. civ., il quale è applicabile anche ai termini amministrativi, dato il suo valore generale), ma, inoltre, dev’essere esclusa anche in ragione della generica formula con cui il termine è stato previsto, la quale, facendo riferimento “al termine di ogni mese” non soddisfa un requisito indispensabile per la sussistenza di un termine perentorio, cioè la scadenza in un giorno predeterminato, non consentendo, in particolare, di reputare che il termine stesso scada l’ultimo giorno di ciascuno dei quattro semestri di durata del biennio di pratica forense, in quanto, essendo il praticante tenuto ad assistere ad almeno venti udienze a semestre ed avendo egli il diritto di assistere all’ultima udienza utile per rispettare tale prescrizione anche l’ultimo giorno del semestre, non è pensabile che il legislatore abbia voluto che in quello stesso giorno egli sia tenuto, a pena di decadenza, all’esibizione, la quale, del resto, nel caso che l’udienza di quell’ultimo giorno si protraesse oltre l’orario di chiusura degli uffici dell’ordine forense, resterebbe impossibile (sulla base di tali principi le Sezioni Unite hanno confermato la decisione, con la quale il Consiglio Nazionale Forense ha annullato il provvedimento con cui un Consiglio di un Ordine locale, a seguito di mancata esibizione del libretto alla scadenza del semestre, aveva disposto la sanzione della cancellazione di un praticante dal relativo registro, nel presupposto della perentorietà del termine).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 marzo 1999, n. 175, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Sabatini F- P.M. Cinque A (Conf.)

  • Il termine per il deposito del ricorso notificato in Cassazione è perentorio

    Il termine di giorni quindici dalla notifica previsto dall’art. 66 R.D. 22 gennaio 1934 n.37 per il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione del ricorso contro le decisione del Consiglio Nazionale Forense ha carattere perentorio, avuto riguardo allo scopo che persegue e alla funzione che adempie, talché la sua inosservanza determina l’inammissibilità del ricorso, rendendo inutile la notifica dello stesso al Procuratore Generale nei cui confronti sia stata omessa l’integrazione del contraddittorio quale litisconsorte necessario.

    Cassazione Civile, 05 giugno 1998, n. 524, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Finocchiaro A- P.M. Delli Priscoli M (Diff.)

  • La notifica all’incolpato delle decisioni dei COA locali

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la notificazione all’incolpato della decisione del Consiglio dell’ordine, dalla quale decorre il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense, non deve avvenire necessariamente a mani del destinatario o almeno presso la sua abitazione, ma, in applicazione il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., può essere validamente eseguita – nell’ambito del comune di residenza – anche presso il suo studio professionale e a mani di persona addetta allo stesso.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • La notifica all’incolpato (e non al suo difensore) fa decorrere il termine per impugnare al CNF le decisioni dei COA locali

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50, primo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine è necessaria soltanto nei confronti dell’incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione alla parte deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di venti giorni per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense; e tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 24 e 3 Cost., considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Il ricorso in Cassazione per carenza di motivazione

    L’inosservanza, da parte del Consiglio nazionale forense, dell’obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge denunziabile in Cassazione, ai sensi dell’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, soltanto ove si traduca in assoluta mancanza di motivazione, oppure in una motivazione apparente o perplessa, esulando da detta previsione una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie, non imposta neanche dall’art. 111 Cost. (Nella specie la S.C. ha fatto applicazione del riportato principio riguardo alle parti della impugnata decisione relative sia all’accertamento dell’insussistenza di un effettivo impedimento di natura sanitaria alla comparizione dell’incolpato all’udienza di discussione, sia al giudizio sul merito).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Il diritto di difesa dell’avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all’udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d’ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all’udienza. Quest’ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l’insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicché va esclusa in radice una lesione dell’art. 24 Cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d’ufficio. (Nella specie la S.C. ha confermato la impugnata decisione del Consiglio nazionale forense, che aveva ritenuto insussistente l’impedimento – e quindi proceduto Alla discussione del ricorso – a fronte di una infermità non incidente sulle condizioni generali di salute e comportante una difficoltà di deambulazione e non il suo assoluto impedimento).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)