Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’avvocato disciplinarmente sospeso (o radiato o cancellato) non può proporre ricorso in proprio in Cassazione (o al CNF)

    L’avvocato, cui il Consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

    Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: l’accertamento dell’illecito e della sua rilevanza deontologica spetta al COA e al CNF (non alla Cassazione)

    In sede di ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense a norma dell’art. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 è insuscettibile di ulteriore valutazione l’accertamento compiuto dal giudice disciplinare in ordine alla materialità dei fatti contestati all’incolpato e alla loro idoneità a ledere gli interessi protetti dall’art. 38 della legge professionale, essendo precluso alla Corte di Cassazione il riesame dei fatti e delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente all’organo giudicante disciplinare, il quale ha solo l’obbligo di fornire una motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Nel caso di plurimi addebiti, la sanzione disciplinare è comunque unica

    Nei procedimenti disciplinari a carico degli Avvocati e Procuratori, ciò che forma oggetto di valutazione e di sanzione è il comportamento complessivo dell’incolpato, sotto il profilo della sua conformità o meno alla dignità e al decoro professionale, sicché anche quando siano mossi vari addebiti la sanzione non può non essere unica.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: la mancata astensione in assenza di ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 novembre 1996, n. 10046, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Rapone G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111 Cost. e pertanto il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione; il vizio di motivazione che può essere fatto valere, tuttavia, è solo quello riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ossia quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 marzo 1999, n. 130, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

  • La sospensione dall’esercizio della professione per omesso versamento dei contributi previdenziali

    In tema di sanzioni disciplinari a carico di avvocati, il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato all’esercizio della professione, adottato “ex legibus” nn.536 del 1949 e 576 del 1980 è dotato di efficacia immediata, e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art.50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un’eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 maggio 2004, n. 9491, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Paolini G- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • L’attività professionale in conflitto di interessi

    In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’attività professionale vietata dall’art. 37 del codice deontologico (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997) è esclusivamente quella che determina un conflitto di interessi con un cliente. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha escluso che vi rientrasse l’attività , consistente nell’invio di una lettera, con cui l’avvocato si era limitato a sollecitare una soluzione conciliativa comunicando che, in caso di mancato accordo tra le parti, entrambe già sue clienti nell’ambito di un diverso contenzioso di affari, egli sarebbe stato costretto ad interrompere il rapporto professionale con il destinatario della missiva, dando la preferenza al cliente con il quale esisteva un rapporto consolidato).

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per violazione delle norme del codice deontologico

    Nell’ambito della violazione di legge – in relazione alla quale (oltre che per incompetenza ed eccesso di potere) le decisioni del Consiglio nazionale forense sono ricorribili per cassazione (art. 56 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e art. 111 Cost.) – va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell’Ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell’illecito disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 marzo 2004, n. 5776, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Varrone M- P.M. Pivetti M (Diff.)

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Le decisioni del Consiglio nazionale forense sono sindacabili in cassazione per vizio di motivazione non in base all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma ai sensi dell’art. 111 Cost. e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto, o non si presenti logicamente ricostruibile, o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati, così come risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 maggio 1996, n. 4360, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Vella A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.)

  • Impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF: l’esposizione sommaria dei fatti

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dall’art. 366 n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, trova applicazione anche con riguardo al ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, considerato che ai ricorsi presentati avverso le decisioni indicate si applicano le disposizioni del codice di rito riguardanti il ricorso per cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1999, n. 904, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Giannantonio Er- P.M. Morozzo Della Rocca F (diff.)