Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Le norme processuali applicabili al rito disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari contro avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale, in mancanza delle quali si deve far ricorso alle norme del codice di procedura civile, mentre del codice di procedura penale sono applicabili solo quelle cui la legge professionale fa espresso rinvio, ovvero quelle relative ad istituti (amnistia, indulto) che trovano la loro regolamentazione soltanto nel codice anzidetto. Consegue che la verifica della legittimità dell’azione amministrativa dell’ordine professionale relativamente al diritto di difesa va condotta con precipuo riguardo alla speciale procedura delineata dal R.D.L. n. 1578 del 1933 e dal R.D. n. 37 del 1934 In particolare, in tema di termine dilatorio da accordare all’incolpato per le sue esigenza di difesa, il combinato disposto degli artt. 47, terzo comma del R.D. n. 37 del 1934 e 45 del R.D.L. n. 1578 del 1933 impone che fra la data della citazione e quella della comparizione dell’interessato dinanzi al Consiglio dell’ordine per rendere le sue discolpe intercorra un termine non inferiore a dieci giorni (nel caso di specie si è esclusa la violazione del diritto di difesa per essere stata effettuata la notificazione della citazione in data 21 luglio 1994 e disposta la comparizione per il 17 ottobre).

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • L’audizione dell’incolpato prima dell’eventuale apertura del procedimento è facoltativa

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, nella fase delle indagini conoscitive che l’ordine professionale può svolgere prima di provvedere all’apertura del procedimento, l’audizione dell’interessato non costituisce atto istruttorio dovuto.

    Cassazione Civile, sentenza del 24 febbraio 1998, n. 1988, sez. U- Pres. Sgroi V- Rel. Evangelista SM- P.M. Leo A (Conf.)

  • Le decisioni del COA e le sentenze del CNF sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario

    L’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, a norma del quale le deliberazioni del Consiglio nazionale forense e quelle dei Consigli dell’Ordine locali sono sottoscritte dal presidente e dal segretario, non è stato abrogato dall’art. 6 della legge 6 agosto 1977 n. 532, il quale, nel sostituire l’ultimo comma dell’art. 132 cod. proc. civ., ha stabilito, tra l’altro, che la sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore.

    Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)

  • Le conseguenze della natura amministrativa del procedimento disciplinare avanti al COA

    La natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento disciplinare che si svolge davanti al Consiglio dell’Ordine locale impedisce che, in presenza di una disciplina diversa, si applichino automaticamente ad esso norme proprie del procedimento giurisdizionale. Pertanto, nel procedimento disciplinare, essendo il termine di comparizione specificamente disciplinato dagli artt. 45 del R.D. 27 novembre 1933 n. 1578 e 47 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, non è ammissibile l’applicazione analogica dell’art. 163 bis cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 16 marzo 1995, n. 3056, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Marotta R- P.M. Amirante F (Conf.)

  • La funzione disciplinare dei COA non contrasta con l’ordinamento comunitario

    Non esiste alcuna norma dell’ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l’attribuzione, ai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza all’ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • I requisiti di contenuto e forma della contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • L’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo, se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato che sia anche giudice di pace

    Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, svolgentesi dinanzi al Consiglio locale dell’ordine degli avvocati, non è configurabile, allorché l’incolpato svolga le funzioni di giudice di pace nel distretto, alcuno spostamento di competenza ad altro Consiglio dell’ordine sulla falsariga di quanto stabilito dall’art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge 2 dicembre 1998, n. 420) per le cause civili in cui sono comunque parti magistrati.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • La rilevanza disciplinare dei comportamenti estranei all’attività professionale

    L’avvocato costituisce un collaboratore della giustizia, sicché la sua condotta, anche se estranea all’attività professionale da lui svolta, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro (nella specie, la S.C. ha confermato, siccome adeguatamente motivata, la decisione del giudice disciplinare che aveva inflitto la sanzione ad un avvocato il quale, incontrata la moglie da cui viveva separato per le strade di un piccolo centro, l’aveva ingiuriata e percossa, così da suscitare commenti sfavorevoli o riprovevole curiosità in grado di riflettersi sull’intera classe forense).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 agosto 1996, n. 7401, sez. U- Pres. La Torre A- Rel. Meriggiola E- P.M. Leo A (Conf.)

  • La cassazione con rinvio al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 56, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, per contrasto con l’art. 24 Cost., in quanto nell’ipotesi di annullamento della decisione assunta in sede disciplinare dal Consiglio Nazionale Forense prevede il rinvio allo stesso Consiglio, atteso che la designazione di quest’organo giurisdizionale come giudice di rinvio trova piena e logica giustificazione nella competenza funzionale e per materia dello stesso, al quale per la sua unicità e specialità non se ne può sostituire alcun altro, e tenuto conto, inoltre, che la natura e la funzione del giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione del precedente unico grado di merito, escludono che l’ipotesi in questione sia assimilabile a quella della partecipazione dello stesso giudice a successivi gradi o fasi del medesimo processo.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 settembre 1997, n. 9428, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Baldassarre V- P.M. Leo A (Diff.)