Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • I contraddittori necessari nel giudizio disciplinare in Cassazione

    Nel giudizio di impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione, delle decisioni del Consiglio Nazionale Forense, unici necessari contraddittori – in quanto unici portatori dell’interesse a proporre impugnazione e a contrastare l’impugnazione proposta – sono il soggetto destinatario del provvedimento impugnato, il consiglio dell’ordine locale che ha deciso in primo grado in sede amministrativa e il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, mentre non può considerarsi tale il Consiglio Nazionale Forense per la sua posizione di terzietà rispetto alla controversia, essendo l’organo che ha emesso la decisione impugnata; ne consegue che, ove il ricorso sia stato notificato solo al consiglio Nazionale Forense, ne va dichiarata l’inammissibilità e, non essendovi notifica neppure ad uno dei legittimi contraddittori, non può procedersi ad integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 12, sez. U- Pres. Sgroi R- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • La denuncia in Cassazione dell’irregolare costituzione del Collegio disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti nelle forme previste; l’illegale costituzione del collegio disciplinare costituisce un vizio che può essere fatto valere per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, vertendosi in ipotesi di “error in procedendo”, possono procedere ad un esame diretto degli atti processuali.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 dicembre 1999, n. 864, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Giannantonio Er- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

    NOTA:
    Contra, la successiva Cassazione Civile, sentenza del 04 maggio 2004, n. 08431, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Vitrone U- P.M. Maccarone V (Diff.), secondo cui:
    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo Consiglio dell’ordine, non può essere dedotta, come motivo di impugnazione, dinanzi al Consiglio nazionale forense, nè, tanto meno, per la prima volta, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

  • Le udienze del procedimento disciplinari non sono pubbliche

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori deve escludersi l’obbligo della pubblicità delle udienze, atteso il difetto di una previsione in tal senso nelle norme che regolano il procedimento stesso, senza che sia invocabile l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo(ratificata con legge n. 848 del 1955) che, nell’affermare l’esigenza di pubblicità del processo, pone solo un principio di comportamento per il legislatore nazionale, e senza che peraltro, sia configurabile una questione di legittimità costituzionale delle norme regolanti il suddetto procedimento nella parte non prevedente la pubblicità della udienza per contrasto con gli artt. 3 e 101 Cost., trattandosi di una scelta del legislatore obiettivamente giustificata da esigenze di tutela della categoria professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 febbraio 1999, n. 98, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Preden R- P.M. Carnevali A (Conf.)

  • La sospensione cautelare dei provvedimenti disciplinari

    Il principio generale dell’ordinamento giuridico, per il quale i provvedimenti cautelari possono essere adottati anche “inaudita altera parte” quando la convocazione dei controinteressati potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, deve ritenersi operante anche in tema di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense irrogativi di sanzioni disciplinari, chiesta dall’interessato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contestualmente al ricorso avverso la decisione impugnata (art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 come modificato dalla legge 15 novembre 1973 n. 738), con la conseguenza che – attese le peculiarità del giudizio di legittimità – è consentito alla Corte, una volta sentito il P.M., fissare la trattazione del ricorso in camera di consiglio anche se non siano scaduti i termini per la costituzione delle controparti, senza procedere ad alcuna notificazione alle parti delle conclusioni del P.M. e senza neppure avvertirle del giorno dell’adunanza, e ciò allo scopo di garantire al professionista una immediata decisione sull’istanza di provvedimento cautelare.

    Cassazione Civile, 02 dicembre 1994, n. 960, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Nicita FP (Conf.)

  • La natura delle decisioni disciplinari del Consiglio dell’Ordine

    Il procedimento disciplinare, promosso dal Consiglio dell’Ordine nei confronti di un avvocato iscritto, è un procedimento amministrativo, conformemente alla natura e alle funzioni dell’organo, e le corrispondenti decisioni sono provvedimenti amministrativi, derivando tale carattere da quello del corrispondente procedimento. Pertanto, alle decisioni adottate dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, anche quando riguardano la materia disciplinare, non si applicano gli artt. 132 e 158 cod. proc. civ., nè le disposizioni che si riferiscono alla composizione dei collegi giudicanti. Ne consegue che non costituisce motivo di nullità della decisione disciplinare il fatto che la stessa sia stata assunta con la partecipazione di un componente in precedenza astenutosi. (Nella specie, peraltro, nel verbale della seduta era stato riportato “anche” il nominativo del consigliere astenuto e il Consiglio dell’Ordine aveva posto rimedio all’errore in sede di autotutela rettificando l’intestazione della decisione mediante cancellazione del suddetto nominativo).

    Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 2003, n. 15404, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Maccarone V (Conf.)

  • Il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione viola il diritto di difesa dell’incolpato

    Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense. Sicché, la decisione del menzionato Consiglio che si fondi, sia pure in misura non prevalente, su un comportamento del professionista neppure implicitamente contenuto nel capo di incolpazione (dando così rilievo, per la prima volta, a fatti mai contestati) comporta la violazione delle norme del procedimento che, intese a tutelare il diritto della difesa, attengono all’essenza del giudizio disciplinare e, come tali, devono ritenersi prescritte a pena di nullità.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 febbraio 1999, n. 17, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Ravagnani E- P.M. Carnevali A (Conf.)

  • Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nel procedimento disciplinare

    Non incorre in violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 COD.PROC.CIV. e applicabile anche ai procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense, la decisione che fonda la sussistenza dell’illecito disciplinare su una condotta del professionista implicitamente contenuta nel capo di incolpazione non ravvisandosi in tal caso una violazione del diritto di difesa (nella specie il professionista era stato incolpato di aver posto in esecuzione il rilascio di un immobile nonostante il diverso impegno verbale assunto innanzi al pretore ed il C.N.F. aveva con motivazione congrua riferito la condotta considerata ad un accordo risultante per relationem dal richiamo fatto alle udienze precedenti in cui l’accordo era stato esplicito).

    Cassazione Civile, sentenza del 27 luglio 1999, n. 518, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Genghini M- P.M. Morozzo Della Rocca F (diff.)

  • Procedimento disciplinare: l’iniziativa officiosa del Consiglio dell’ordine

    Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha il potere – dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare allorquando venga a conoscenza di fatti lesivi dell’onore dei professionisti iscritti e del decoro della classe forense; l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinarmente rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere (nella specie, denuncia del figlio del cliente dell’incolpato).

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1999, n. 406, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Paolini G- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Procedimento disciplinare dinanzi al COA: il termine minimo per comparire e quello per prendere visione degli atti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’art. 45 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 prevede la concessione all’incolpato – chiamato a rispondere all’udienza di discussione davanti al Consiglio dell’Ordine professionale – di un termine minimo inderogabile di almeno dieci giorni per comparire all’indicata udienza “per essere sentito sulle sue discolpe”, mentre, non essendo prevista una durata minima, è lasciata alla discrezionalità dell’Organo disciplinare la determinazione del termine entro il quale l’incolpato medesimo e il suo difensore possono prendere visione dei documenti acquisiti, tale termine dipendendo dalla natura degli atti da esaminare e dal complessivo svolgimento dell’ “iter” procedimentale.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Procedimento disciplinare avanti al COA e principio costituzionale del giusto processo

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’Ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), e degli artt. 47, 50 e 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, nella parte in cui non prevedono la distinzione tra organo che delibera sull’incolpazione disciplinare e organo che stabilisce l’apertura del medesimo procedimento, e ciò stante la non pertinenza del parametro, attesa la riferibilità della norma costituzionale evocata alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 01 aprile 2004, n. 6406, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Mensitieri A- P.M. Palmieri R (Conf.)