Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Motivazione delle sentenze del CNF e limiti di sindacato della Corte di Cassazione

    Il sindacato delle sezioni unite della corte di cassazione, sulla motivazione delle pronunce del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, se comprende i vizi di motivazione di cui all’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., non può essere esteso alla valutazione delle prove, né agli apprezzamenti sulla gravità dell’offesa arrecata dai fatti accertati al prestigio dell’ordine, ne alla adeguatezza della sanzione inflitta.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale

    Il procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato o procuratore per il fatto che ha formato oggetto d’imputazione in sede penale è ai sensi dell’art. 44, primo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, obbligatorio, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, e resta automaticamente sospeso fino alla definizione del procedimento penale che si concluda con una formula diversa da quelle sopra indicate, con la conseguenza che, prima di tale conclusione del processo penale, l’azione disciplinare non è soggetta alla prescrizione quinquennale sancita dall’art. 51 dello stesso R.D.L.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1993, n. 2762, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (Conf)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

  • La sospensione dall’esercizio professionale disposta dal COA non viola il diritto al lavoro dell’incolpato

    Il potere dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori di infliggere, in esito a procedimento disciplinare ed a norma degli artt 40 e 43 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, la grave sanzione della sospensione dall’esercizio professionale non implica, in relazione alla natura amministrativa dell’attività di detti consigli, alcuna violazione del diritto di difesa dell’incolpato, il quale può ricorrere al consiglio nazionale forense, che svolge attività giurisdizionale, e manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 4 della costituzione, sul diritto al lavoro, vertendosi in tema di limitazioni, cui il diritto stesso soggiace in casi specifici e per espressa disposizione di legge, giustificate da esigenze di tutela di interessi generali.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato

    Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), con riguardo a fatti che costituiscano anche reato, e per i quali sia stato promosso procedimento penale, decorre dalla pronuncia definitiva del giudice penale.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 dicembre 1983, n. 7347, sez. U- Pres. MAZZACANE F- Rel. COLASURDO A- P.M. CORASANITI A (CONF)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

  • La mancata lettura in udienza della decisione del COA

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e procuratore, la mancata lettura in udienza della decisione del consiglio dell’ordine, come prescritto dall’art. 472 Cod. proc. pen., non determina, in difetto di espressa comminatoria di legge, nullità del procedimento medesimo.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 ottobre 1979, n. 5573, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)

  • La competenza disciplinare per territorio dei COA non contrasta con la Costituzione

    Con riguardo all’art. 44 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui devolve attribuzioni in materia disciplinare al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, ancorché diverso da quello nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto addebitato, non è configurabile una questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dei principi fissati dall’art. 25 della costituzione sul giudice naturale, in quanto le suddette attribuzioni dei consigli professionali locali hanno natura amministrativa, non giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 dicembre 1983, n. 7347, sez. U- Pres. MAZZACANE F- Rel. COLASURDO A- P.M. CORASANITI A (CONF)

    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora intendersi riferito ai Consigli Distrettuali, di cui all’art. 51, co. 2, nuova Legge professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58”.

  • Le pronunce disciplinari del CNF non sono atti amministrativi (ma sentenze)

    Le pronunce del consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal consiglio dello ordine, non sono atti amministrativi, ma decisioni di natura giurisdizionale, in quanto provenienti da un organo che esercita, in detta materia, come in quella della iscrizione agli albi professionali, funzioni di giudice speciale, mediante un procedimento di carattere contenzioso. Ne consegue che il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le indicate pronunce, previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si coordina con i principi fissati dall’art. 111 della costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2, 3 e 113 della costituzione medesima, sotto il profilo che sottrarrebbe atti amministrativi al sindacato degli organi della giustizia amministrativa.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 37, co. 2, ultimo periodo, della nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza“. Probabilmente a causa di un refuso, il termine “sentenza” è anche usato, con riferimento alle decisioni disciplinari dei Consigli distrettuali, dall’art. 61 co. 1 e dall’art. 62 co. 2 della nuova Legge Professionale cit.

  • La prescrizione dell’azione disciplinare (non) è rilevabile d’ufficio

    Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

    NOTA:
    Contra -oltre a Cass. SS.UU. nn. 5038/2004, 9694/2002, 372/1999- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 267 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61, secondo cui “La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale”.

  • Il preteso vizio della motivazione in fatto della sentenza del CNF non è deducibile in Cassazione

    Il riesame in sede di legittimità delle decisioni disciplinari del Consiglio nazionale forense può avvenire soltanto nei limiti segnati dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, (convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36), e dall’art. 111 Cost., nel cui ambito non è compreso il sindacato sulla sufficienza o congruità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. CIV..

    Cassazione Civile, sentenza del 06 aprile 2001, n. 150, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Altieri E- P.M. Cinque A (conf.)
    NOTA:
    La nuova legge professionale nulla innova sul punto rispetto all’art. 56 RDL n. 1578/1933 di cui in massima, testualmente ribadendo infatti che l’impugnazione in Cassazione è possibile esclusivamente “per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge” (art. 36 co. 6).

  • La correlazione tra contestazione dell’addebito e decisione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 luglio 2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)