Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    La “violazione di legge”, per la quale sono impugnabili davanti alle sezioni unite della corte di cassazione le decisioni rese in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense, comprende i vizi di motivazione, ma nei limiti in cui i medesimi siano riconducibili alla previsione dell’art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. e, cioè, si traducano in omissioni, lacune o contraddizioni, incidenti su punti decisivi, dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 6015, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. SAJA F (CONF)

  • Impugnazione delle sentenze del CNF: al ricorso per Cassazione si applicano in via sussidiaria le norme del cpc

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, contemplate dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, resta assoggettato, in difetto di specifiche diverse disposizioni, alle regole generali poste dal codice di rito, ivi compreso l’onere dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato a pena d’inammissibilità dall’art. 366 primo comma cod. proc. CIV.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 febbraio 1983, n. 1105, sez. U- Pres. TAMBURRINO G- Rel. VELA A- P.M. MICCIO R (CONF)

  • Impugnazione delle sentenze del CNF ed esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, fissato dall’art. 366 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per il ricorso per cassazione, a pena d’inammissibilità, trova applicazione anche con riguardo al ricorso proposto avverso pronuncia del consiglio nazionale forense, tenuto conto del suo assoggettamento alle ordinarie regole del codice di rito, in difetto di diversa previsione, nonché del disposto dell’art. 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (recante norme di attuazione dell’ordinamento professionale di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), che contiene una prescrizione sostanzialmente identica a quella del citato art. 366.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 marzo 1987, n. 2645, sez. U- Pres. MARZIANO C- Rel. FIDUCCIA G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • Il COA può impugnare le sentenze del CNF (con ricorso straordinario)

    La legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori a promuovere il controllo di legittimità, da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, delle decisioni del Consiglio nazionale forense in tema di disciplina degli appartenenti alla categoria, mentre non è prevista dalle disposizioni della legge 27 novembre 1933, n. 1578, va desunta dal disposto dell’art. 111 Cost. – in correlazione all’indubbio interesse dell’organo titolare del potere disciplinare all’impugnazione volta a tutelare, attraverso il mantenimento del provvedimento, i fini istituzionali dell’ordine – e va esercitata nel termine decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto, dalla notificazione eseguita dalla parte interessata.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 novembre 1993, n. 10942, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rocchi A- P.M. Aloisi M (Diff)

  • La notifica all’incolpato (e non al suo difensore) fa decorrere il termine per impugnare al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 primo comma del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, secondo cui la notificazione della decisione del Consiglio dell’ordine, anche al fine del decorso del termine per il ricorso davanti al Consiglio nazionale forense, va effettuata all’incolpato, non pure al suo difensore, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 3 della Costituzione, considerato che le qualità dell’incolpato stesso, e quindi il suo bagaglio di conoscenze tecnico-giuridiche, rendono detta notificazione idonea ad assicurare l’esercizio del diritto di difesa in fase d’impugnazione e non consentono di ravvisare un’ingiustificata disparità di trattamento, in relazione alle diverse regole inerenti alla comunicazione del deposito della sentenza resa in esito al procedimento penale, anche alla stregua della non equiparabilità di quest’ultimo al procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Di Ciò V- P.M. Paolucci P (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. BAFFA), sentenza del 20 luglio 2012, n. 94
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 2 novembre 2010, n. 187
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), decisione n. 34 del 16 marzo 2011
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 marzo 2010, n. 7
    – Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 02981
    – Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819.

  • L’avvocato non può impugnare in proprio in Cassazione la sentenza CNF che lo sospende dall’albo

    L’avvocato, cui il consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Carbone V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 29 marzo 1994, n. 3074.

  • La corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli esercenti le professioni forensi, per aversi mutamento del fatto con riferimento al principio di correlazione tra addebito contestato e sentenza occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali (naturalisticamente intesi, come comprensivi delle caratteristiche spaziali e temporali), del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e Cassazione Civile, sentenza del perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 aprile 2000, n. 289, sez. U- Pres. Cantillo M- Rel. Elefante A- P.M. Lo Cascio G (conf.)

  • Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

    In sede di ricorso per cassazione avverso decisione disciplinare resa dal consiglio nazionale forense, la sopravvenuta morte del professionista istante comporta la cessazione della materia del contendere, e la conseguente estinzione del procedimento, in considerazione del venir meno del soggetto titolare del diritto di ottenere una pronuncia sull’impugnazione, nonché della mancanza d’interesse dell’ordine professionale alla pronuncia medesima.

    Cassazione Civile, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. MENICHINO G- P.M. SGROI V (CONF)

  • Impugnazione al CNF: il COA è contraddittore necessario

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il giudizio di impugnazione, dinanzi al consiglio nazionale forense, deve svolgersi in contraddittorio non solo del procuratore generale presso la corte suprema di cassazione, ma anche del consiglio locale dell’ordine, che ha emesso il provvedimento impugnato, quale parte interessata alla tutela della categoria professionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 febbraio 1977, n. 558, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G

  • Ricorso al CNF: la mancata notifica nei termini al PG

    Ai sensi degli artt 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema corte.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 maggio 1977, n. 1882, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)