Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Impugnazione delle sentenze del CNF in Cassazione e principi generali del codice del rito civile

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense, è soggetto, in difetto di espressa previsione contraria, ai principi generali del codice del rito civile, ivi compreso quello della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di nuove questioni o temi di contestazione, che comportino la necessita di nuovi accertamenti o valutazioni di fatti.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Le sanzioni disciplinari della radiazione e della sospensione dell’esercizio della professione non contrastano con la Costituzione

    La previsione, fra le sanzioni disciplinari irrogabili a carico di avvocati e procuratori, ai sensi dell’art 40 del rdl 27 novembre 1933 n 1578, della radiazione dall’albo e della sospensione dallo esercizio della professione manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 13 e 35 della costituzione, sulla inviolabilità della libertà personale e sulla tutela del diritto al lavoro, trattandosi di sanzioni che non incidono sulla libertà fisica della persona, cui esclusivamente si riferisce il predetto art 13 della costituzione, e che integrano una limitazione dell’attività lavorativa giustificata da interessi generali circa la difesa degli ordini professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Procedimento disciplinare: il conflitto di competenza territoriale è rilevabile da parte dei soli COA

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta, per contrasto con l’art. 3 Cost., nei confronti dell’art. 49 del R.D.L. 27 novembre 1333 n. 1578 che, nei giudizi disciplinari, limita ai soli consigli dell’ordine con esclusione, cioè, degli incolpati la facoltà di sollevare in via preventiva, dinanzi al consiglio nazionale forense, il conflitto di competenza territoriale.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

  • L’omessa notifica del ricorso per Cassazione ad uno dei contraddittori necessari

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, è inammissibile ove non sia notificato, entro l’unico termine perentorio all’uopo fissato (artt. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), al consiglio dello ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, senza che possa farsi luogo alla integrazione del contraddittorio, prevista dall’art. 331 cod. proc. civ., nel caso di tempestiva notificazione al pubblico ministero ed al suddetto consiglio nazionale, atteso che quel consiglio locale ha la qualità di contraddittore essenziale e diretto nel relativo giudizio.

    Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 7452, sez. U- Pres. MOSCONE C- Rel. ZAPPULLI A- P.M. FABI B (CONF)

    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825; Cassazione Civile, sentenza del 09 aprile 1986, n. 02464; Cassazione Civile, ordinanza del 05 dicembre 1985, n. 00678; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156. Contra (in quanto ammettono la possibilità di una successiva integrazione del contraddittorio nel caso di ricorso non notificato ai litisconsorti entro l’unico termine di Legge), Cassazione Civile, ordinanza del 01 febbraio 1991, n. 00110; Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261.

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all’art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF

    A norma dell’art. 50 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, il ricorso al consiglio nazionale forense è proponibile unicamente contro le statuizioni dei consigli dell’ordine locali che definiscono il procedimento disciplinare. Il suddetto ricorso non può essere, pertanto, proposto contro la deliberazione con la quale il consiglio dell’ordine stabilisce di iniziare il suddetto procedimento.

    Cassazione Civile, sentenza del 27 ottobre 1976, n. 3897, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Berruti), sentenza del 29 novembre 2012, n. 164; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 143; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BROCCARDO ), sentenza del 17 settembre 2012, n. 118; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR, Rel. BERRUTI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 108; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008).

  • Nel giudizio di impugnazione in CNF il COA è litisconsorte necessario

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori è parte necessaria nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati in materia disciplinare o di iscrizione e cancellazione dagli albi. Pertanto, è affetta da nullità la decisione resa dal consiglio nazionale, qualora il predetto consiglio dell’ordine non sia stato messo in grado d’intervenire all’udienza fissata per la discussione del ricorso per l’omesso invio del relativo avviso.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1978, n. 3377, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. FANELLI O- P.M. SAJA F (CONF)

  • Le decisioni dei COA non sono direttamente impugnabili in Cassazione

    In materia di sanzioni disciplinari contro avvocati e procuratori, mentre ha carattere giurisdizionale il procedimento di impugnazione davanti al consiglio nazionale forense, ha natura amministrativa quello dinanzi ai consigli territoriali dell’ordine, in quanto questi ultimi, rappresentando i gruppi professionali offesi dal comportamento di un loro membro, non sono estranei ai soggetti della controversia. Ne consegue che le delibere dei predetti consigli locali non sono impugnabili con ricorso per cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 gennaio 1977, n. 169, sez. 1- Pres. MIRABELLI G- Rel. SANTOSUOSSO F

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

    Il principio secondo cui la soccombenza che fa sorgere l’interesse ad impugnare deve essere valutata non solo alla stregua del dispositivo della Cassazione Civile, sentenza del ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione, è analogicamente estensibile ai provvedimenti amministrativi assunti in materia disciplinare dagli ordini professionali locali e ricorribili in sede giurisdizionale dinanzi al Consiglio nazionale forense. Tale principio, però, incontra anche in questi casi il limite costituito dal fatto che le menzionate enunciazioni siano suscettibili di passare in giudicato quali presupposti logici della decisione (nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno confermato la sentenza del Cons. Naz. Forense che aveva dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il ricorso proposto da un avvocato, il quale, pur essendo stato prosciolto, censurava alcuni passi della motivazione della decisione di un Consiglio dell’Ordine locale).

    Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)

    NOTA:
    In senso conforme:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

  • Il rifiuto ingiustificato di prestare la propria attività difensiva in favore della persona ammessa al patrocinio gratuito

    Incorre in responsabilità disciplinare l’avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l’incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l’incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall’art. 11 del Codice Deontologico Forense. né l’indicazione di “motivi di coscienza personale” da parte dell’avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei “motivi gravi e giustificati” che rendono legittimo il rifiuto del professionista.

    Cassazione Civile, sentenza del 02 aprile 2003, n. 5075, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (conf.)