Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • L’accesso agli atti amministrativi del procedimento disciplinare dinanzi al COA

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l’incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto

    In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l’illegittimità di tali letture in quanto l’incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Giudizi disciplinari: la convocazione del Collegio è a forma libera

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione – riguardando l’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, quali l’incolpato e i testimoni – deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

    Cassazione Civile, sentenza del 25 maggio 2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    L’apprezzamento del consiglio nazionale forense circa l’idoneità di un determinato comportamento di un avvocato a ledere il decoro e la dignità professionale tutelati dall’art. 38 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del consiglio, che aveva ritenuto meritevole della censura il professionista il quale, servendosi degli stessi locali, aveva operato nel contempo come avvocato e nell’interesse della società finanziaria di cui era socio di maggioranza, contrattando personalmente la concessione di mutui e curando le azioni esecutive contro i debitori inadempienti).

    Cassazione Civile, sentenza del 13 luglio 1990, n. 7273, sez. U- Pres. SANDULLI R- Rel. MERIGGIOLA E- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è incensurabile in sede di legittimità la motivata valutazione del Consiglio Nazionale Forense circa l’intrinseca rilevanza disciplinare di un determinato comportamento del professionista, indipendentemente dai suoi possibili moventi e dalla circostanza che esso abbia o no suscitato una reazione scandalizzata, atteso che della sussistenza di un’offesa alla dignità professionale debbono giudicare gli organi a ciò deputati e non i testimoni di una supposta generale approvazione o riprovazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 14 aprile 1993, n. 4405, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Parz Diff)

  • Impugnazione al CNF: COA e PG sono contraddittori necessari

    Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell’unico termine all’uopo stabilito (artt. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la corte di cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 luglio 1988, n. 4636, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. NARDINO S- P.M. DI RENZO M (CONF)

  • La mancata astensione in assenza di rituale ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari, così come negli ordinari processi civili, l’inosservanza dell’obbligo di astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • Sottoscrizione della decisione disciplinare: il cambiamento della composizione del COA al momento della pubblicazione della decisione è irrilevante

    Le decisioni dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • Valutazione della sussistenza dell’illecito disciplinare e limiti di censurabilità in sede di legittimità

    La valutazione del Consiglio Nazionale Forense in ordine alla sussistenza – nell’elemento sia materiale che psicologico (concretantesi, di norma, nella coscienza e volontarietà dell’azione o dell’omissione) -dell’illecito disciplinare addebitato al professionista (nella specie, transazione della lite direttamente con la controparte del proprio assistito ed in assenza del difensore della medesima) è incensurabile in sede di legittimità, in quanto sorretta da motivazione adeguata ed immune da errori.

    Cassazione Civile, sentenza del 18 marzo 1992, n. 3358, sez. U- Pres. Zucconi Galli Fonseca F- Rel. Rotunno G- P.M. Paolucci P (Conf)

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica davanti al COA

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonché la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. E’, invece, indispensabile che il requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale “quorum” sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una Cassazione Civile, sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell’Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell’immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del “quorum” stabilito dalla legge).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)