Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG (che è litisconsorte necessario)

    Il ricorso per cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, nell’unico termine perentorio all’uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 04 aprile 1984, n. 2187, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. COLASURDO A- P.M. TAMBURRINO G (PARZ DIFF)

  • L’interruzione della prescrizione nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e in quello notarile

    Posto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente anche diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui consente l’interruzione della prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, diversamente da quanto disposto dall’art. 146 della legge n. 89 del 1913, con riguardo all’azione disciplinare nei confronti dei notai.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 luglio 2000, n. 478, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Morelli Mr- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’avvocato non cassazionista può impugnare in proprio le sentenze del CNF

    Con riguardo a pronuncia in materia disciplinare resa dal consiglio nazionale forense a carico di avvocato, deve riconoscersi a quest’ultimo la facoltà di sottoscrivere personalmente il ricorso alle sezioni unite della suprema corte (oltre che di partecipare alla discussione orale), pur in difetto di iscrizione nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi degli artt. 66 e 67 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, i quali integrano disposizioni speciali rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. (legittimamente emanate alla stregua dell’ordinamento dell’epoca, in base alla delega conferita dall’art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

    Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 9913, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. FANELLI O- P.M. PAOLUCCI P (DIFF)

    NOTA:
    In senso conforme (oltre a Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227), tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120. Contra, Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Il dovere deontologico di evitare incompatibilità con l’esercizio della professione forense

    In tema di ordinamento professionale forense, qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell’art. 37, primo comma, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in relazione all’art. 3 dello stesso R.D.L., può farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall’albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Nella specie l’incolpato, all’atto dell’iscrizione all’albo degli avvocati, aveva rilasciato false dichiarazioni circa lo svolgimento di un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone e, in sede di successive verifiche disposte dal consiglio dell’ordine, aveva omesso di dichiarare il persistente esercizio della detta attività).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

  • La prescrizione nel caso di fatti punibili solo in sede disciplinare ovvero costituenti anche reato

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avocato e procuratore), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che, ai sensi dell’art. 44, primo comma, del citato R.D.L., è obbligatorio) abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale, anche se in tale periodo il Consiglio dell’Ordine, venuto a conoscenza del fatto, abbia avviato il procedimento disciplinare, per poi sospenderlo di fronte all’avvenuto inizio dell’azione penale. L’indicata disciplina non è mutata per effetto dell’art. 653 del (nuovo) codice di procedura penale ne è incisa dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1993, n. 9893, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Baldassarre V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora gli artt. 54 e 56, co. 2, nuova Legge Professionale (in attesa di pubblicazione nella GU).

  • Estinzione dell’illecito per prescrizione e proscioglimento con formula piena

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, ove l’illecito risulti estinto per prescrizione, il consiglio giudicante può prosciogliere con formula piena il professionista, invece di far luogo alla dichiarazione della causa estintiva, solo se (come richiesto ai fini dell’applicabilità dell’art. 152, secondo comma, cod. proc. pen. del 1930 e dell’art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. vigente) la prova evidente dell’innocenza dell’incolpato si deduca agevolmente dagli elementi di fatto già acquisiti, senza necessità di compiere ulteriori accertamenti, restando escluso, in caso di applicazione della causa estintiva, l’obbligo di esporre le ragioni della mancata assoluzione nel merito, in quanto la declaratoria di estinzione implica l’insussistenza delle condizioni richieste per l’assoluzione piena.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 marzo 1993, n. 2762, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (Conf)

  • I termini, breve e lungo, per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione anche da parte del Consiglio dell’Ordine cui appartenga il professionista incolpato, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione stessa, sempre che tale comunicazione sia stata effettuata con modalità atte a rendere certa la data della sua esecuzione, dovendosi, in caso contrario, ritenere applicabile, per la proposizione del ricorso per cassazione, il termine “lungo” annuale.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)

  • Procedimento disciplinare: la violazione della sospensione dei termini per sisma

    Con riguardo a procedimento disciplinare a carico di avvocato o procuratore, la circostanza che il procedimento medesimo si sia celebrato e concluso dinanzi al competente consiglio dell’ordine senza tener conto della sospensione dei termini contemplata dal D.L. 26 novembre 1980 n. 776 (convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 1980 n. 874), in tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, non spiega effetti invalidanti, qualora la parte interessata abbia esplicitamente o tacitamente manifestato la volontà di non avvalersi di detta sospensione.

    Cassazione Civile, sentenza del 07 marzo 1985, n. 1884, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. AFELTRA G- P.M. FABI B (CONF)

  • L’omessa notifica del ricorso per Cassazione ad uno dei contraddittori necessari

    In materia di giudizio disciplinare o di iscrizione all’albo di avvocati e procuratori, e con riguardo al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, la disciplina disposta dagli artt. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che si limitano a fissare il termine perentorio per la notificazione del ricorso stesso ai legittimi contraddittori (Consiglio dell’Ordine che ha adottato il provvedimento impugnato e Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) senza nulla stabilire in ordine alla inosservanza di tale termine a seguito della notifica della impugnazione ad uno solo dei detti contraddittori, non comporta deroga alla norma dell’art. 331 cod. proc. civ. con la conseguenza che in tal caso, ove l’impugnazione sia stata tempestivamente notificata ad almeno uno degli indicati contraddittori, va disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quello pretermesso.

    Cassazione Civile, 01 febbraio 1991, n. 110, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Finocchiaro A- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 10 settembre 2004, n. 18261. Contra, Cassazione Civile, 11 gennaio 1997, n. 00012; Cassazione Civile, sentenza del 12 gennaio 1987, n. 00116;  Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1986, n. 05825;  Cassazione Civile, sentenza del 17 dicembre 1983, n. 07452; Cassazione Civile, sentenza del 10 giugno 1981, n. 03769; Cassazione Civile, sentenza del 10 novembre 1980, n. 06014; Cassazione Civile, sentenza del 01 ottobre 1979, n. 05033; Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04190; Cassazione Civile, sentenza del 20 aprile 1978, n. 01888; Cassazione Civile, sentenza del 07 luglio 1977, n. 03014; Cassazione Civile, sentenza del 06 ottobre 1975, n. 03156.

  • L’apprezzamento della rilevanza disciplinare della condotta è di competenza esclusiva di COA e CNF (non della Cassazione)

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sfuggono al riesame di legittimità, salvo il controllo di ragionevolezza. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva ritenuto sussistente l’illecito disciplinare nella condotta di un avvocato che non aveva informato tempestivamente i propri clienti di aver subito un provvedimento di sospensione dall’esercizio della professione e della conseguente interruzione dei processi, e ciò sul rilievo che la sospensione, inflitta in sede disciplinare, non costituisce un fatto riguardante esclusivamente la sfera personale del professionista, ma incide sui rapporti tra professionista e cliente, sia per le conseguenze di ordine processuale, sia, prima ancora, sotto l’aspetto del rapporto di mandato, che è fondato sulla reciproca fiducia).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2001, n. 15601, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Altieri E- P.M. Dettori P (conf.)