Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La sospensione della sentenza CNF impugnata

    A seguito di ricorso per cassazione avverso pronuncia del consiglio nazionale forense in materia disciplinare, la sospensione della esecuzione della statuizione impugnata può essere disposta dalle sezioni unite della suprema corte non in sede di decisione del ricorso medesimo, ma soltanto in via preventiva ed in camera di consiglio, su istanza del ricorrente, ai sensi dell’articolo unico della legge 15 novembre 1973 n 738, modificativo del quarto comma dell’art 56 del rdl 27 novembre 1933 n 1578.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Citazione per il giudizio disciplinare davanti al COA: basta la notifica all’incolpato (senza avviso al difensore)

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, nella fase di natura amministrativa dinanzi al consiglio dell’ordine locale, deve notificarsi all’incolpato la citazione per il giudizio, a norma dell’art 48 del rd 22 gennaio 1934 n 37, ma non deve anche darsi avviso al difensore del giorno all’uopo fissato, attesa l’inapplicabilità, in difetto di espressa previsione, delle norme dettate in proposito dal codice di procedura penale. Tale principio manifestamente non pone il citato art 48 in contratto con l’art 24 secondo comma della costituzione, tenuto conto che la suddetto citazione, in relazione all’indicata natura del procedimento in questione ed alla qualità dell’incolpato, è idonea a garantire adeguatamente la possibilità di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 aprile 1981, n. 2176, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il COA è legittimato a proporre ricorso (straordinario) in Cassazione contro le sentenze del CNF

    Il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare – che l’art. 56 della legge 27 novembre 1933, n. 1578 consente attribuendo legittimazione a ricorrere soltanto al professionista cui sia stata irrogata la sanzione ed al rappresentante del Pubblico Ministero – è, nondimeno, sollecitabile anche attraverso il ricorso del Consiglio dell’Ordine che ha provveduto a tale irrogazione, trovando la sua legittimazione a ricorrere fondamento nell’art. 111 Cost. – attesa la natura giurisdizionale delle decisioni suddette e considerato l’interesse del consiglio medesimo a tutelare, attraverso l’impugnazione, i fini istituzionali dell’ordine, affidati alla sua cura – ed applicandosi per il relativo esercizio o il termine breve decorrente dalla comunicazione di ufficio della decisione o, in difetto di tale adempimento ovvero di notificazione della parte interessata, il termine annuale di cui all’art. 327.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 marzo 1994, n. 2077, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Rocchi A- P.M. Lanni S (Conf)

  • Procedimento penale e sospensione della prescrizione disciplinare

    In mancanza di norme che escludano o limitino la portata del principio generale stabilito dall’art. 2945, secondo comma, cod. civ., il termine di prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare, previsto dall’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore) non decorre durante il giudizio disciplinare instaurato a carico del professionista; né ciò autorizza sospetti d’illegittimità del citato art. 51 in rapporto al principio costituzionale d’uguaglianza, con riguardo al trattamento degli impiegati statali (artt. 110 e 120 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3) o a diverse previsioni di altri ordinamenti professionali (art. 45 legge 7 gennaio 1976 n. 3 sull’ordinamento dei dottori agronomi e forestali, art. 58 legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull’ordinamento dei giornalisti, art. 145 legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull’ordinamento del notariato), attese le peculiari esigenze del rapporto di pubblico impiego e tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sè elementi differenziatori che giustificano razionalmente diversità di disciplina in tema di efficacia degli atti interruttivi del procedimento disciplinare.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 ottobre 1992, n. 11258, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Beneforti E- P.M. Di Renzo M (Conf)

  • L’interruzione della prescrizione in sede amministrativa (COA) e giurisdizionale (CNF)

    L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (nella specie era trascorso un lungo periodo – quattro anni – tra la discussione del gravame innanzi al CNF e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha ritenuto operante l’effetto interruttivo permanente).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 2001, n. 187, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Elefante A- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Prescrizione dell’azione disciplinare e principio di non prolungabilità dei termini

    Il termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare a carico di avvocati e procuratori (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), il quale decorre dal giorno della consumazione del fatto, ovvero, se questo costituisce anche reato per cui sia stato promosso processo penale, dalla data di definizione del processo stesso con sentenza irrevocabile, resta interrotto per effetto della notifica all’incolpato della delibera di apertura del procedimento disciplinare, nonché per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo, senza che possa applicarsi, in difetto di espressa previsione contenuta nell’ordinamento forense, il principio fissato dall’art. 160 terzo comma Cod. pen. sulla non prolungabilita dei termini di prescrizione, pur in presenza di più atti interruttivi, oltre la meta.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 ottobre 1979, n. 5523, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • L’avvocato non cassazionista può impugnare in proprio le sentenze del CNF

    L’avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio Nazionale Forense può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto conto che il principio generale sancito dagli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ. è derogato – ai sensi dell’art. 67, quinto comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – dalla norma speciale del terzo comma dello stesso art. 67, che abilità a difendersi personalmente anche l’avvocato non iscritto nell’albo speciale, e dovendo escludersi la natura meramente regolamentare del citato R.D. n. 37 del 1934.

    Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Carbone V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

    NOTA:
    In senso conforme (oltre a Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913), tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120, secondo cui “L’avvocato che intenda impugnare una decisione emessa dal Consiglio nazionale forense nei propri confronti, pur senza essere iscritto all’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte: soltanto se intende affidare la propria difesa ad altro professionista, questi deve essere iscritto all’albo speciale”.
    Contra, Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Il termine per l’indicazione dei testimoni nel procedimento disciplinare

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine entro il quale, a norma dell’art. 48 r.d. n. 37 del 1937, l’incolpato, il suo difensore e il P.M. possono prendere visione degli atti del procedimento, produrre documenti e indicare testimoni, contenuto nella citazione ad essi notificata, deve ritenersi perentorio.

    Cassazione Civile, sez. U, 07-02-2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • Il Presidente del collegio giudicante nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio nazionale forense non è necessario che ad esso partecipi, assumendo il ruolo di Presidente del collegio giudicante, il presidente o uno dei vicepresidenti del Consiglio stesso, in quanto tale ruolo verrà ricoperto – come in ogni collegio giudicante – da chi ha l’investitura formale di presidente (di sezione o dell’organo) e, in mancanza, dal vicepresidente o dal più anziano dei presenti.

    Cassazione Civile, sez. U, 07-02-2006, n. 2509- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Iannelli D (Conf.)

  • L’avvocato non può impugnare in proprio in Cassazione la sentenza CNF che lo sospende dall’albo

    L’avvocato, cui il Consiglio Nazionale Forense abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, derivandone, in caso contrario, l’inammissibilità dell’impugnazione, poiché la sanzione è – ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 – immediatamente esecutiva e non rileva in contrario la circostanza che col medesimo ricorso ne sia stata chiesta la sospensione.

    Cassazione Civile, sentenza del 29 marzo 1994, n. 3074, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Giustiniani V- P.M. Viale R (Conf)

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 05092.