Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il rigetto della richiesta di compiuta pratica va impugnato al TAR

    Il provvedimento con il quale il consiglio dell’ordine degli avvocati rigetta la richiesta di rilascio di un certificato di compiuta pratica forense e la delibera del consiglio dell’ordine che ne disciplina le modalità di espletamento hanno natura amministrativa e pertanto rientrano nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. (Regola giurisdizione)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 28-12-2007, n. 27184- Pres. IANNIRUBERTO Giuseppe- Est. MENSITIERI Alfredo

  • Per la validità delle decisioni del CNF è necessaria la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ai fini della validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale forense, non solo è indispensabile, a norma dell’art. 43 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, così come modificato dall’art. 22 del d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 382, la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti, ma è altresì elemento imprescindibile l’accertamento della previa convocazione di tutti i suoi membri. Ciò si ricava dalle prescrizioni contenute nel regolamento del CNF, adottato il 30 ottobre 1992, sulle attività del Consiglio stesso (regolamento che deve essere applicato in sede di legittimità in quanto costituente un vero e proprio atto di normazione secondaria, non esaurentesi nell’ordinamento interno di settore, almeno nelle parti in cui detta disposizioni sull’esercizio delle funzioni giurisdizionali del CNF): esso infatti prevede che i consiglieri non solo siano informati, di anno in anno, del calendario dei lavori, ma, altresì (art. 11), che sia data ad essi notizia, con lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della seduta cui si riferisce, dell’ordine del giorno, formato e sottoscritto dal presidente. Ne consegue che la violazione di quest’ultimo precetto integra un “error in procedendo”, cui segue la nullità della decisione adottata dal collegio irregolarmente costituito, senza che rilevi, in senso contrario, che a tutti i consiglieri sia, comunque, noto il calendario annuale.

    Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.) – Ialuna c. Proc. Gen. Cassazione ed altri

  • L’irregolare costituzione del COA non può essere denunciata per la prima volta in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine per mancata rituale convocazione di tutti i membri dello stesso, ove la relativa eccezione non sia già stata sollevata quanto meno nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense, non può essere dedotta per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della S.C..

    Cassazione Civile, sez. U, 21-06-2005, n. 13298- Pres. Olla G- Rel. Finocchiaro M- P.M. Delli Priscoli M (Conf.)

  • Sull’istanza di ricusazione del CNF, decide il CNF stesso (in altra composizione)

    Nel procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense, in sede di ricorso contro le deliberazioni del Consiglio dell’ordine territoriale, qualora l’incolpato abbia avanzato istanza di ricusazione di alcuni dei componenti dell’organo decidente, la competenza a decidere è del medesimo Consiglio nazionale forense; ai sensi dell’art. 53 cod. proc. civ. è, però, necessario, pena la nullità dell’attività svolta, che del collegio che decide sull’istanza di ricusazione non facciano, comunque, parte i componenti ricusati. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Maggio 2006)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 16-11-2007, n. 23729- Pres. CORONA Rafaele- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. PALMIERI Raffaele – S.N. c. CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

  • L’incolpato ha diritto di essere ascoltato personalmente anche se abbia nominato un difensore

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato ha diritto, anche quando si sia avvalso della facoltà di farsi assistere da un difensore, di esporre le sue deduzioni personalmente nella seduta fissata per la discussione del ricorso; pertanto, in caso di legittimo e comprovato impedimento, il mancato rinvio della seduta, riflettendosi sull’esercizio del diritto di difesa, comporta la nullità della seduta stessa e degli atti successivi e da essa dipendenti, compresa la decisione. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 29 Dicembre 2005)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 01-12-2006, n. 25645- Pres. NICASTRO Gaetano- Est. MENSITIERI Alfredo- P.M. PALMIERI Raffaele

  • La sentenza penale di patteggiamento ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare

    A norma degli artt. 445 e 653 cod. proc. pen., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) hanno efficacia di giudicato – nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati ed i praticanti avvocati – quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Né può valere in contrario l’art. 5 del codice deontologico che, nel far salva l’autonoma valutazione del fatto, si riferisce, in presenza di un giudicato penale, alla rilevanza disciplinare degli stessi e non al loro accertamento. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 16 Luglio 2007).

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09-04-2008, n. 9166- Pres. VITTORIA Paolo- Est. TOFFOLI Saverio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Con riguardo all’azione disciplinare nei confronti di avvocati o procuratori, la prescrizione quinquennale, di cui all’art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, è interrotta dall’instaurazione del procedimento disciplinare, e non corre fino alla sua conclusione, in applicazione dei principi generali posti dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., restando a tal fine ininfluente la circostanza che il procedimento stesso sia sospeso in attesa della definizione di giudizio penale (salva la riassunzione a norma dell’art. 207 cod. proc. civ. ed, in mancanza, la conseguente estinzione su eccezione di parte).

    Cassazione Civile, sentenza del 02 giugno 1988, n. 3763, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. GIRONE G- P.M. PAOLUCCI P (CONF)

  • I limiti all’impugnazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell’art. 111 Cost., le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l’inadeguatezza, l’insufficienza o la contraddittorietà dell’ “iter” argomentativo che sorregge il “decisum”, a meno che tali vizi non consistano nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione, così da risolversi essi stessi in violazione di legge sotto il profilo dell’inosservanza dell’obbligo, imposto al giudice dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2001, n. 8747, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Cristarella Orestano F- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’applicazione sussidiaria delle norme di rito civile

    Il principio della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni o di temi di contestazione che comportino la necessità di nuovi accertamenti o di valutazione di fatti, desumibile dall’art. 360 Cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle sezioni unite della suprema corte avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense il quale è soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, o nelle disposizioni integrative e di attuazione di cui al R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 marzo 1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)

  • Processo penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Con riguardo all’azione disciplinare a carico di avvocato o procuratore, per fatto che abbia implicato l’apertura di processo penale, la prescrizione quinquennale (art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) decorre non dalla data del fatto stesso, ma da quella in cui sia stato definito detto processo, anche nel caso di sentenza istruttoria di non doversi procedere per amnistia.

    Cassazione Civile, sentenza del 12 giugno 1990, n. 5717, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. LONGO GE- P.M. PAOLUCCI P (CONF)