Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non si applica ai procedimenti davanti al COA

    Con riguardo alle deliberazioni dei consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori, incluse quelle in materia di cancellazione dall’albo, l’art. 43 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, quando esige la loro adozione con la presenza di almeno la metà dei componenti, non impone la partecipazione alla decisione di tutti coloro che sono intervenuti nella fase di audizione dell’interessato, essendo sufficiente che l’indicato “quorum” deliberativo si formi con componenti presenti a quella precedente audizione. La legittimità di tale disposizione, peraltro, non può essere contestata in base al principio dell’invariabilità del collegio giudicante, in considerazione della natura amministrativa, non giurisdizionale, di detti organi professionali.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1990, n. 7939, sez. U- Pres. BRANCACCIO A- Rel. CATURANI G- P.M. AMATUCCI E (CONF)

  • Il Comitato addetto alla tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

    Il Comitato addetto alla tenuta dell’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è parte necessaria del procedimento giurisdizionale, che si svolge innanzi al Consiglio Nazionale Forense, avente ad oggetto le delibere d’iscrizione e cancellazione dall’albo speciale emanate dal Comitato medesimo; è pertanto nullo il procedimento svoltosi senza la sua partecipazione.

    Cassazione Civile, sentenza 20-10-2000, n. 1128, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (diff.)

  • La comunicazione dell’apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato anziché con raccomandata

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non determina alcun vizio del procedimento l’effettuazione della comunicazione di apertura del procedimento disciplinare mediante atto notificato, anziché mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dall’art. 47 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, poiché lo strumento della notificazione per ufficiale giudiziario assicura ancor meglio della semplice spedizione postale l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, mentre il minor grado di riservatezza da esso assicurato, se pur possa eventualmente rilevare in altra sede, non inficia certo la validità del procedimento in esame. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04-07-2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’avvocato può impugnare in proprio le sentenze del CNF anche senza essere Cassazionista

    L’avvocato che intenda impugnare una decisione del Consiglio nazionale forense, emessa in sede disciplinare, può personalmente sottoscrivere il ricorso e partecipare alla discussione orale davanti alla Suprema Corte, pur senza essere iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, trovando al riguardo applicazione gli artt. 66 e 67 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, le cui disposizioni, legittimamente emanate in base alla delega recata dall’art. 101 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, hanno carattere speciale rispetto all’art. 365 cod. proc. civ.. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 30/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288- Pres. VITTORIA Paolo- Est. SEGRETO Antonio- P.M. CENICCOLA RAFFAELE

  • L’accertamento della condotta “specchiatissima ed illibata” (ora: “irreprensibile”) da parte del CNF

    Il requisito della “condotta specchiatissima ed illibata”, al fine dell’iscrizione nell’albo dei procuratori legali, può essere autonomamente accertato e valutato dal consiglio nazionale forense, anche in base ad elementi diversi da quelli posti dal consiglio dell’ordine a fondamento della decisione impugnata, atteso che il predetto consiglio nazionale e giudice anche del merito, non soltanto di legittimità.

    Cassazione Civile, sentenza 01-07-1980, n. 4130, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. DORSI V- P.M. SAJA F (CONF)

  • La deliberazione del COA non deve necessariamente indicare il numero dei voti favorevoli e contrari

    Sulla validità della deliberazione del consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, in materia di iscrizione e cancellazione dall’albo, non spiega rilievo la circostanza che il relativo verbale non dia indicazioni sulle modalità di scrutinio e sul numero dei voti favorevoli e contrari, essendo sufficiente che da esso emerga il rispetto delle prescrizioni fissate dall’art 43 del rd 22 gennaio 1934 n 37, e, cioè, l’intervento di non meno della meta dei componenti del consiglio e l’adozione della deliberazione medesima a maggioranza di voti.

    Cassazione, sentenza del 26-03-1981, n. 1750, sez. U- Pres. NOVELLI T- Rel. CAROTENUTO G- P.M. FABI B (CONF)

  • La contestazione degli addebiti

    Nel procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la contestazione degli addebiti non esige una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito, essendo, invece, sufficiente che l’incolpato, con la lettura dell’imputazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace, senza rischi di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli.

    Cassazione, sentenza del 19-11-1999, n. 793, sez. U- Pres. Panzarani R- Rel. Sabatini F- P.M. Morozzo Della Rocca F (conf.)

  • Procedimento disciplinare: la convocazione dei componenti del COA è a forma libera

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la convocazione dei componenti del Consiglio dell’Ordine – in assenza di specifiche previsioni, e non risultando applicabile l’art. 46 del regio decreto n. 37 del 1934 (che riguarda le comunicazioni a soggetti diversi dai componenti del Collegio, quali ad esempio l’incolpato o i testimoni) – non si sottrae alla regola generale della libertà delle forme e dei mezzi di trasmissione di una notizia, purchè idonei al raggiungimento dello scopo, e, dunque, può essere effettuata, a cura dell’ufficio di segreteria, anche mediante consegna di avviso “brevi manu”, ovvero per telefono o per fax; strumenti la cui affidabilità ed attitudine allo scopo è desumibile dalla qualità degli autori e dei destinatari della trasmissione. La libertà delle forme e dei mezzi della convocazione necessariamente si riverbera sulla prova della sua effettuazione, che può anche risultare con l’attestazione inserita nel verbale della seduta.

    Cassazione, sentenza del 27-01-2004, n. 1414, sez. U- Pres. Ianniruberto G- Rel. Lo Piano M- P.M. Gambardella V (Conf.)

  • Procedimento disciplinare: ricorso per Cassazione e principio della consumazione del diritto di impugnazione

    Poiché nel giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni adottate dal Consiglio nazionale forense, in merito ai procedimenti disciplinari nei confronti degli avvocati, si applicano le norme del processo civile (art. 67, comma quinto, R.D. n. 37 del 1934), nel medesimo trova applicazione il principio secondo cui la rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione e quindi non Ë possibile presentare motivi aggiunti con una successiva memoria (come nella specie) oppure proporre un ricorso integrativo.

    Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)

  • La mancata indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato

    La disciplina dei procedimenti disciplinari contro gli avvocati, improntata ad una certa semplicità di forme, ferma restando l’esigenza della salvaguardia del diritto di difesa, e caratterizzata dalla ammissibilità della difesa personale dell’interessato, presenta esigenze a cui rispondono nella maniera più adeguata i tempi e i modi del processo civile (per quanto non sia disciplinato con disposizioni specifiche o con il richiamo di puntuali regole del processo penale), nei quali, in linea di massima è rimessa alla iniziativa delle parti la pronuncia delle nullità, per la preferenza del legislatore per una limitazione della rilevanza dei relativi vizi. Conseguentemente l’omessa indicazione dei testimoni nella citazione dell’incolpato davanti al locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati non è deducibile come causa di nullità della decisione adottata da tale organo (in particolare, sulla base di generici principi sulla trasparenza dell’attività amministrativa o di regole dei procedimenti disciplinari nei confronti di pubblici impiegati), se l’interessato nulla abbia dedotto contro l’ammissione dei testi ammessi e abbia avuto modo di far valere ampiamente le sue ragioni, indicando a sua volta le persone da sentire in ordine agli addebiti.

    Cassazione, sentenza del 05-02-1999, n. 39, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Ianniruberto G- P.M. Dettori P (Conf.)