Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale illiceità civile o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • La “consumazione” del ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

    La rituale proposizione del ricorso per cassazione determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che non solo non è possibile presentare motivi aggiunti, oltre a quelli già formulati in sede di ricorso, ma neppure è consentita la proposizione di altro ricorso, il quale, pertanto, è soggetto alla sanzione di inammissibilità. Tale principio vale anche per il giudizio di impugnazione davanti alla Corte di cassazione delle decisioni in sede disciplinare adottate dal Consiglio nazionale forense, attesa l’applicabilità delle norme del processo civile, ai sensi dell’art. 67, quinto comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il Consiglio territoriale può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF che dichiara la nullità della sospensione cautelare

    E’ ricorribile dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, da parte del locale Consiglio dell’Ordine, la decisione del Consiglio nazionale forense dichiarativa della nullità della sospensione cautelare di diritto dall’esercizio della professione disposta, a tempo indeterminato, dal medesimo Consiglio dell’Ordine, trattandosi di provvedimento avente natura sostanziale di sentenza ed incidente, in via diretta ed immediata, sullo “ius postulandi” dell’avvocato.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF e litisconsorzio necessario del consiglio dell’ordine

    Nel procedimento dinanzi al consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione avverso provvedimento disciplinare adottato dal consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori, l’instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del predetto consiglio dell’ordine, quale litisconsorte necessario, è assicurata dalla esecuzione degli adempimenti previsti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (avviso del deposito degli atti e comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza), e prescinde, pertanto, dalla circostanza che quella parte abbia o meno svolto attività difensiva.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

  • Il ricorso in Cassazione contro le sentenze del CNF va notificato, a pena di inammissibilità, anche al PG presso la corte stessa

    Il ricorso per cassazione contro le pronunce del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi (ivi compresi i registri speciali dei praticanti procuratori), deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, a tutte le parti interessate, e, quindi, anche al procuratore generale presso la corte di cassazione, nell’unico termine perentorio all’uopo fissato, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 04-04-1984, n. 2187, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. COLASURDO A- P.M. TAMBURRINO G (PARZ DIFF)

  • Valida la comunicazione dell’avviso dell’udienza al CNF a mani proprie dell’incolpato anziché al domicilio eletto presso il difensore

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocato o procuratore dinanzi al consiglio nazionale forense, l’effettuazione della comunicazione dell’avviso dell’udienza di discussione, ovvero dell’avviso del deposito degli atti, con notificazione a mani proprie dell’inquisito, anziché al domicilio eletto presso il difensore, non determina invalidità, in considerazione della qualità dell’inquisito medesimo, legittimato all’autodifesa, nonché dell’inapplicabilità a detto procedimento dell’art. 410 cod. proc. pen., in tema di avviso al difensore della data del dibattimento.

    Cassazione Civile, 04-05-1989, n. 2093, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. GIRONE G- P.M. MINETTI E (CONF)

  • La competenze del COA nel caso di responsabilità disciplinare dell’avvocato comunitario che svolga la professione in Italia

    L’avvocato comunitario che intende svolgere la sua attività professionale in Italia (o anche in Italia) ha attualmente la possibilità o di chiedere al Consiglio dell’Ordine l’iscrizione nel registro di cui all’art. 12 legge n. 31/1982, attuativa della direttiva CEE n. 77/249, per lo svolgimento dei servizi (e in tal caso gli sarà possibile svolgere in Italia attività forense in forma temporanea o occasionale senza carattere di continuità e perciò con divieto di stabilirvi la sede principale o secondaria del proprio studio), oppure di richiedere l’iscrizione all’Albo, ai sensi della legge n. 115/1992, attuativa della direttiva CEE n. 48/1988, previo il riconoscimento del proprio titolo di studio da parte del Ministero di Grazia e Giustizia e il superamento di una prova attitudinale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (e in tal caso gli sarà consentito l’esercizio stabile della professione forense in Italia); ne consegue che chi abbia ottenuto l’iscrizione al registro di cui alla legge n. 31/1982 per la prestazione dei servizi, e tuttavia abbia svolto in Italia in modo non occasionale ma stabile e continuativo la professione forense presso un proprio domicilio professionale, può essere ritenuto disciplinarmente responsabile dal Consiglio dell’Ordine, a nulla rilevando, ai fini della soggezione a sanzione disciplinare, la non iscrizione dell’avvocato all’albo, posto che, per l’art. 11 legge n. 31/1982 citata, i cittadini comunitari iscritti al registro ex art. 12 legge cit. sono pur sempre soggetti, per ogni violazione della suddetta legge relativa alla libera circolazione dei servizi, al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine competente per territorio.

    Cassazione Civile, Sez. U, sentenza 18-03-1999, n. 146, Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Conf.)

  • Successione delle norme deontologiche nel tempo e principio del favor per l’incolpato

    L’illecito disciplinare del professionista è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso, a nulla rilevando che successivamente tali norme siano state abrogate o modificate in senso favorevole all’incolpato.

    Cassazione Civile, sez. III, pres. Varrone Michele – rel. Amatucci Alfonso, sentenza 18-03-2008, n. 7274

    NOTA:
    Il principio di cui in massima, già non del tutto pacifico (contra, infatti, Consiglio Nazionale Forense, Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Pasqualin, sentenza del 15 ottobre 2012, n. 152 nonché Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Perfetti – rel. Borsacchi, sentenza del 27 ottobre 2008, n. 127), deve ora intendersi superato dall’art. 65, co. 5, Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), secondo cui “Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato”.

  • La mancanza, nella sola copia della sentenza del CNF, della sottoscrizione del presidente

    In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, la mancanza, nella decisione del Consiglio nazionale forense resa in sede di reclamo contro i risultati elettorali, della sottoscrizione del presidente – prescritta, unitamente a quella del segretario, dall’art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 – non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l’originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell’originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell’originale dell’atto non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.

    Cassazione Civile, sentenza 06-06-2003, n. 9069, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (diff.)

  • Inammissibile l’impugnazione del solo dispositivo del COA

    L’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull’ordinamento della professione di avvocato, là dove rinvia, con riguardo alle deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia disciplinare, alle disposizioni dettate dall’art. 473 cod. proc. pen., in quanto compatibili, non implica l’applicabilità di tale ultima norma anche sul punto dell’obbligo della lettura del dispositivo in udienza, tenendo conto che le adunanze di detto consiglio non sono pubbliche e le relative decisioni vengono pubblicate mediante deposito negli uffici di segreteria nonché successivamente notificate all’interessato, anche ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione. Ne consegue che l’impugnazione da parte dell’interessato avverso la deliberazione del consiglio dell’ordine va proposta nei confronti della decisione integrale di tale organo, mentre è radicalmente inammissibile quella avente ad oggetto il solo dispositivo.

    Cassazione Civile, sentenza 05-05-2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 59, lett. f, della Nuova Legge Professionale (L. n. 247/2012), che dispone la lettura immediata del dispositivo del provvedimento.