Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • La mancata rituale sottoscrizione del dispositivo da parte del presidente e del segretario non comporta nullità

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non costituisce motivo di nullità della deliberazione del Consiglio dell’ordine la mancata rituale sottoscrizione del dispositivo ad opera del presidente e del segretario, atteso che il dispositivo non costituisce un atto documentale autonomo, non dovendo essere letto in udienza, ed essendo le deliberazioni del Consiglio dell’ordine pubblicate mediante deposito dell’originale negli uffici di segreteria.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-04-2003, n. 6295, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Bonomo M- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Il principio della non deducibilità di questioni nuove in sede di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del CNF

    Il principio della non deducibilità, per la prima volta in sede di legittimità, di questioni o di temi di contestazione che comportino la necessità di nuovi accertamenti o di valutazione di fatti, desumibile dall’art. 360 Cod. proc. civ., trova applicazione anche con riguardo al ricorso alle sezioni unite della suprema corte avverso le decisioni in materia disciplinare del consiglio nazionale forense il quale è soggetto alle norme del rito civile, in difetto di diversa previsione contenuta nell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, o nelle disposizioni integrative e di attuazione di cui al R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-03-1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)

  • Procedimento disciplinare: la mancata notifica del ricorso per Cassazione al PG presso la Corte stessa

    Ai sensi degli artt 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense è inammissibile ove non notificato, nel termine di trenta giorni prescritto per la proposizione del ricorso medesimo, anche al procuratore generale presso la suprema corte.

    Cassazione Civile, sentenza del 13-05-1977, n. 1882, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. CALECA A- P.M. GAMBOGI A (CONF)

  • Procedimento disciplinare dinanzi al CNF: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del COA

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense concernente un provvedimento disciplinare emesso dal consiglio dell’ordine locale, quest’ultimo costituisce parte necessaria e, pertanto, il suddetto giudizio è nullo qualora non siano stati osservati anche nei confronti di tale consiglio gli adempimenti prescritti dagli artt 60 e 61 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per assicurare il contraddittorio delle parti interessate.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-05-1975, n. 1827, sez. U- Pres. CAPORASO S- Rel. CORASANITI A

  • La norma di rito penale che impone la lettura dell’interrogatorio dell’imputato assente non si applica al procedimento disciplinare

    L’art. 499 secondo comma Cod. proc. pen., che prevede la lettura dell’interrogatorio reso dall’imputato assente, non è applicabile nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, il quale trova compiuta regolamentazione nella disciplina dettata dal titolo secondo del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, e può essere soggetto alle disposizioni del processo penale solo in ipotesi di espresso richiamo contenuto in detta disciplina.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

  • La sindacabilità in Cassazione della motivazione addotta dal CNF nelle proprie sentenze

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense, in ordine alla sussistenza dei fatti, alla loro non conformità alla dignità od al decoro della professione, all’adeguatezza della sanzione inflitta, non si sottraggono all’obbligo della motivazione, sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art 111 primo comma della costituzione e, pertanto, in sede di ricorso per cassazione a norma dell’art 66 del rd 22 gennaio 1934 n 37, sono sindacabili dalle sezioni unite della suprema corte anche sotto il profilo della congruità e correttezza della motivazione stessa, sul piano logico.

    Cassazione Civile, sentenza del 01-07-1981, n. 4257, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BUFFONI S- P.M. FABI B (CONF)

  • La riassunzione del giudizio dinanzi al CNF dopo il rinvio della Cassazione

    Nei procedimenti dinanzi al consiglio nazionale forense, regolati dalle disposizioni del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 (e successive modificazioni), la riassunzione del giudizio in sede di rinvio, dopo pronuncia di cassazione resa dalle sezioni unite della suprema corte, è affidata all’iniziativa del medesimo consiglio e non richiede un atto riassuntivo di parte.

    Cassazione Civile, sentenza del 15-11-1983, n. 6781, sez. U- Pres. GAMBOGI A- Rel. ZAPPULLI A- P.M. SGROI V (CONF)

  • Il COA può impugnare in Cassazione le sentenze del CNF

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, il Consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso, a tutela dei fini istituzionali affidati alle sue cure; ne consegue che il Consiglio dell’ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 11-04-2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Procedimento disciplinare: le valutazioni in fatto del CNF sono incensurabili in Cassazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, le valutazioni del consiglio nazionale forense sulla concreta sussistenza dei fatti addebitati, sulla loro non conformità alla dignità ed al decoro della professione, sull’adeguatezza della sanzione inflitta dal consiglio dell’ordine, si traducono in un apprezzamento di merito non censurabile con ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-05-1978, n. 2162, sez. U- Pres. VINCI ORLANDO C- Rel. MANCUSO F- P.M. SAJA F (CONF)

  • L’accesso agli atti del procedimento disciplinare ai sensi della L. n. 241/1990

    In materia di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, non sussiste violazione del dovere di riservatezza qualora sia consentito l’accesso a documenti del procedimento disciplinare; infatti, il diritto di accesso ai documenti di procedimenti amministrativi, anche se disciplinari, previsto dagli artt. 21 ss. della legge n. 241 del 1990, compete a chiunque abbia un concreto e apprezzabile interesse personale a prenderne visione (nella specie, la S.C. ha ritenuto che tale interesse era stato correttamente riconosciuto al denunziante, un avvocato nei cui confronti l’incolpata aveva adoperato espressioni oltraggiose ed espresso giudizi negativi).

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)