Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    A norma dell’art. 60 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il ricorso al Consiglio nazionale forense dev’essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti avanti le magistrature superiori ed eccezionalmente, ma solo per sé medesimo, da un avvocato iscritto nell’albo ordinario (nella specie, la S.C., nel confermare la pronunzia del Consiglio nazionale forense di inammissibilità di un ricorso sottoscritto dal solo interessato, praticante procuratore e non avvocato, ha anche considerato irrilevante che il ricorso fosse stato depositato in un periodo di incertezza interpretativa del citato art. 60, anteriormente all’intervento interpretativo della giurisprudenza di legittimità).

    Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F- P.M. Iannelli D (conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.
    Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.
    Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Procedimento disciplinare: costituzionalmente legittimo il termine a favore del COA per il deposito di proprie deduzioni nella cancelleria della Cassazione

    E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 66 del R.D. n. 37 del 1934 – secondo cui il Consiglio dell’Ordine cui sia stato notificato il ricorso per cassazione può far pervenire le sue deduzioni nei venti giorni successivi nella cancelleria della Corte – in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. e in riferimento all’art. 370 cod. proc. civ.; si tratta infatti di una scelta discrezionale del legislatore giustificata dalle peculiarità del procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori e che non lede il diritto di difesa, potendo il difensore del ricorrente venire a conoscenza delle deduzioni eventualmente depositate e replicare.

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Le decisioni del CNF in materia disciplinare sono vere e proprie sentenze

    Le pronunce del consiglio nazionale forense, in sede d’impugnazione dei provvedimenti in materia disciplinare resi dal consiglio dello ordine, non sono atti amministrativi, ma decisioni di natura giurisdizionale, in quanto provenienti da un organo che esercita, in detta materia, come in quella della iscrizione agli albi professionali, funzioni di giudice speciale, mediante un procedimento di carattere contenzioso. Ne consegue che il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, avverso le indicate pronunce, previsto dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, si coordina con i principi fissati dall’art. 111 della costituzione, e manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 2, 3 e 113 della costituzione medesima, sotto il profilo che sottrarrebbe atti amministrativi al sindacato degli organi della giustizia amministrativa.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-03-1980, n. 1639, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. CALECA A- P.M. GRIMALDI F (CONF)

  • La correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non va effettuata alla stregua di un confronto meramente formale tra contestazione e sentenza perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di tale principio non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il regolamento di giurisdizione in pendenza di procedimento disciplinare innanzi al CNF

    Nel procedimento disciplinare a carico di avvocati o procuratori, il regolamento preventivo di giurisdizione, mentre non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzi al consiglio dell’ordine locale, è esperibile nella fase introdotta con la impugnazione del provvedimento di detto consiglio locale davanti al consiglio nazionale forense, in considerazione del suo carattere giurisdizionale, e comporta di conseguenza l’obbligo di sospensione di cui all’art. 367 cod. proc. civ. (sempreché il regolamento medesimo sia ammissibile, anche in relazione alla sua rituale notificazione nei confronti di tutti i contraddittori necessari, nell’unico termine all’uopo fissato).

    Cassazione Civile, sentenza del 18-10-1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)

  • I termini (breve e lungo) per l’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF da parte del COA

    Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione anche da parte del Consiglio dell’Ordine cui appartenga il professionista incolpato, nel termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione stessa, sempre che tale comunicazione sia stata effettuata con modalità atte a rendere certa la data della sua esecuzione, dovendosi, in caso contrario, ritenere applicabile, per la proposizione del ricorso per cassazione, il termine “lungo” annuale.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-08-2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)

  • L’omessa comunicazione al Consiglio dell’ordine dell’udienza di discussione dinanzi al CNF

    Nei procedimenti innanzi al consiglio nazionale forense il consiglio dell’ordine autore del provvedimento in quella sede impugnato è parte necessaria, e pertanto il contraddittorio non è integro, e la decisione ciò malgrado emessa è nulla, ove nei riguardi del suddetto consiglio dell’ordine siano stati omessi l’avviso di deposito degli atti negli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione del ricorso.

    Cassazione Civile 24-03-1976, n. 1036, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. GRANATA R

  • L’inosservanza dell’obbligo di astensione nel caso di mancata proposizione dell’istanza di ricusazione

    Nei procedimenti disciplinari, così come negli ordinari processi civili, l’inosservanza dell’obbligo di astensione non determina l’invalidità della decisione quando le parti non si siano avvalse della facoltà di proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini di legge.

    Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La mancata comunicazione al COA della data dell’udienza dinanzi al CNF

    Nel giudizio di impugnazione dinanzi al consiglio nazionale forense del provvedimento adottato, in materia disciplinare, da un consiglio locale dell’ordine, quest’ultimo e contraddittore necessario e, pertanto, rientra fra “le parti interessate”, a cui deve essere comunicata, a norma dell’art. 61, ultimo comma, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, la data della seduta fissata per la discussione del ricorso. In mancanza di tale adempimento, la decisione adottata dal consiglio nazionale forense è nulla e tale nullità, attenendo alla integrità del contraddittorio, deve essere dichiarata anche di ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 02-10-1975, n. 3101, sez. U- Pres. STELLA RICHTER M- Rel. BILE F

  • Inammissibile l’appello in proprio al CNF dell’avvocato sospeso (ovvero cancellato o radiato)

    Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. GRIMALDI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 93
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 41
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 9
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. FLORIO), sentenza del 9 settembre 2011, n. 135
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 117
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BASSU), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 108
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CARDONE, rel. GRIMALDI), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 99
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 21 luglio 2009, n. 81
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MASCHERIN), sentenza del 4 giugno 2009, n. 61
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. MASCHERIN), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 249
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 19 dicembre 2008, n. 172
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 6 novembre 2008, n. 150
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 140
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BIANCHI), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 134
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. VACCARO), sentenza del 14 ottobre 2008, n. 109
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 22 aprile 2008, n. 30
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 22 dicembre 2007, n. 224
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PACE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 207
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 199
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. Bassu), sentenza del 8 novembre 2007, n. 166
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 ottobre 2007, n. 157
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 settembre 2007, n. 108
    – Cassazione Civile, sez. Unite, 16 novembre 2009, n. 24180- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Oddo Massimo- P.M. Pivetti Marco (Conf.)
    – Cassazione Civile, sez. Unite, 08 maggio 2008, n. 11213- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. MORELLI Mario Rosario
    – Cassazione Civile, sez. Unite, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. PICONE Pasquale- P.M. NARDI Vincenzo
    – Cassazione Civile, 05 novembre 1996, n. 00849, sez. U- Pres. Iannotta A- P.M. Nicita FP (Conf.)