Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Il termine “particolare” per impugnare in Cassazione le sentenze del CNF è conforme a Costituzione

    Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in base alla disciplina di cui agli artt. 66 e segg. del R.D. 22 gennaio 1934 n.. 37, è soggetto al termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni medesime, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. La minore entità di tale termine, rispetto a quello stabilito dall’art. 362 cod. proc. civ., in relazione all’art. 325 cod. proc. civ., per i ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali, manifestamente non pone il suddetto art. 56 in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 3 e 24 della costituzione, trattandosi di difforme trattamento che trova obiettiva giustificazione nella diversità delle rispettive situazioni e nella peculiarità del procedimento introdotto con il ricorso avverso le pronunce del consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 20-11-1982, n. 6252, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)

  • Inammissibile l’impugnazione dell’avvocato in proprio che sia cancellato dall’albo con provvedimento provvisoriamente esecutivo non sospeso

    E’ inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del consiglio nazionale forense che abbia disposto la cancellazione dallo albo di un legale ove sottoscritto personalmente dallo stesso, e non da avvocato iscritto nell’apposito albo e munito di procura speciale, nel caso in cui la cancellazione sia stata disposta con provvedimento esecutivo e non vi sia stata sospensione su istanza dell’interessato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20-11-1982, n. 6253, sez. U- Pres. MARCHETTI D- Rel. LO SURDO G- P.M. FABI B (CONF)

  • Costituzionalmente inammissibile il ricorso al CNF proposto in proprio dal praticante avvocato

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la norma generale dell’art. 86 cod. proc. civ. (secondo la quale la parte stessa, se in possesso dei requisiti necessari per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio personalmente, senza il ministero di altro difensore) va correlata con le norme speciali previste dall’ordinamento forense e, in particolare, con gli artt. 1, 7 e 33 del regio decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578 e con l’art. 60 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, di talché non è consentito a chiunque svolgere difese ed assumere patrocinio davanti al Consiglio nazionale forense, bensì soltanto ai soggetti cui la legge professionale attribuisce il relativo potere in relazione alle qualità personali che abbiano giustificato in precedenza l’iscrizione nell’albo, soltanto eccezionalmente il ricorso al CNF essendo consentito al professionista interessato non iscritto all’albo speciale, a condizione, tuttavia, che egli sia iscritto nell’albo ordinario, con (eventuale) assistenza di un avvocato iscritto nell’albo speciale. Ne consegue che è inammissibile il ricorso al Consiglio nazionale forense sottoscritto dal solo interessato, praticante avvocato e non avvocato; né ciò determina alcun “vulnus” agli artt. 3 e 24 della Costituzione, stante la diversità di posizioni e di disciplina giuridica tra avvocato e praticante, giustificata dalla diversità dei rispettivi titoli professionali e dal percorso per accedervi, ed atteso che l’esigenza di una difesa tecnica, affidata a soggetto in possesso della qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, risponde allo scopo di assicurare un più efficace esercizio del diritto di difesa.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-03-2003, n. 3598, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Criscuolo A- P.M. Iannelli D (conf.)
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Morlino), sentenza del 27 febbraio 2013, n. 23; Cassazione Civile, sez. Unite, 7 novembre 2011, n. 23022.
    Sul fatto che l’impugnazione e la relativa discussione della causa (al CNF e in Cassazione) possa essere proposta in proprio anche da avvocato non cassazionista purché iscritto all’albo avvocati (e purché non sia sospeso): Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120; Cassazione Civile, sez. Unite, 18-11-2010, n. 23288; Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 03-08-2000, n. 00528, sez. U- Pres. Grossi M- Rel. Roselli F- P.M. Iannelli D (conf.); Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227; Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092; Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 09913.
    Contra, seppur specificamente riferita al solo ricorso per Cassazione, l’ormai risalente pronuncia di Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

  • Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante non è applicabile ai procedimenti dinanzi ai COA

    Il principio dell’invariabilità del collegio giudicante, sancito dall’art. 473 cod. proc. civ., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, terzo comma, R.D. n. 37 del 1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (organo giurisdizionale) e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo, dinanzi al Consiglio dell’Ordine, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari degli avvocati, considerate la natura amministrativa (non giurisdizionale) del Consiglio dell’Ordine, nonché la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato. E’, invece, indispensabile che il requisito del “quorum” prescritto per la validità delle deliberazioni dall’art. 43 del citato R.D. n. 37 del 1934 e successive modificazioni (art. 16 D.LGS. Lgt. n. 382 del 1944) sia rispettato, ancorché tale “quorum” sia costituito in concreto con la partecipazione, alla fase deliberativa, di alcuni soltanto dei componenti che abbiano partecipato all’audizione dell’interessato (nella specie, la Corte di cassazione ha cassato con rinvio una sentenza del CNF che aveva annullato la decisione del Consiglio dell’Ordine, applicativa di una sanzione disciplinare ad un avvocato, censurata perché adottata in violazione del principio dell’immutabilità del collegio giudicante, nonostante che del Collegio avesse fatto parte, sempre, in tutte le fasi del procedimento, un numero di consiglieri rispettoso del “quorum” stabilito dalla legge).

    Cassazione Civile, sentenza del 10-12-2002, n. 17548, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Elefante A- P.M. Palmieri R (conf.)

  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato opera anche nei procedimenti disciplinari innanzi al CNF

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense, sicché non è consentito al Consiglio stesso prendere in esame questioni che non siano state ad esso proposte ed annullare il provvedimento in base a vizi che il ricorrente non abbia denunciato.

    Cassazione Civile, sentenza del 11-04-2003, n. 5715, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Luccioli Mg- P.M. Iannelli D (diff.)

  • Procedimento disciplinare e obbligo di audizione personale dell’incolpato

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati e procuratori la legge non prevede il diritto dell’incolpato ad essere ascoltato personalmente a pena di nullità, in quanto all’udienza fissata per la discussione del ricorso dinanzi al consiglio nazionale forense l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente, ma può anche farsi rappresentare da un avvocato iscritto nell’albo speciale, munito di mandato speciale.

    Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)
    NOTA:
    In senso conforme, Cassazione Civile, sentenza del 19 settembre 1978, n. 04192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF).
    In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.

  • Il Consiglio territoriale può impugnare in Cassazione la sentenza del CNF

    Nei giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale va riconosciuta la veste di giudice speciale, il Consiglio dell’Ordine, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria, in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso ed impugnato in via giurisdizionale dal destinatario; ne consegue che il Consiglio dell’Ordine è legittimato a sollecitare il controllo di legittimità da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione contro le decisioni del Consiglio nazionale forense.

    Cassazione Civile, sentenza del 08-08-2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

  • L’art. 111 Cost. non si applica al procedimento disciplinare davanti ai Consigli territoriali

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, e il relativo procedimento, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale; è perciò manifestamente inammissibile, stante la non pertinenza del parametro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 38 – 51 del regio D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36) e delle disposizioni del titolo II del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento al principio del giusto processo, sancito dall’art. 111 Cost., attesa la riferibilità di questa norma costituzionale alla sola attività giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il consiglio dell’ordine degli avvocati è parte necessaria nel procedimento innanzi al CNF

    Il consiglio dell’ordine degli avvocati e procuratori è parte necessaria nel procedimento innanzi al consiglio nazionale forense, avente ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti dal medesimo adottati (nella specie, provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità). Pertanto, ove al predetto consiglio dell’ordine non vengano dati l’avviso del deposito degli atti presso gli uffici del consiglio nazionale e la successiva comunicazione della seduta fissata per la discussione dell’impugnazione, si verifica nullità del procedimento e della relativa decisione, per irregolare costituzione del contraddittorio, rilevabile in sede di ricorso davanti alle sezioni unite della corte di cassazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 06-08-1977, n. 3580, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. DELFINI G- P.M. SAJA F (CONF)

  • Per la validità delle sedute del CNF non è necessaria (a pena di nullità) la previa convocazione di tutti i componenti

    Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, il “quorum” previsto per il funzionamento del Consiglio nazionale forense è costituito dalla presenza di un quarto della totalità dei componenti, mentre non è richiesto – a differenza di quanto stabilito per il procedimento che si svolge dinanzi al Consiglio dell’ordine – che il provvedimento disciplinare sia adottato, oltre che con la presenza del numero legale dei componenti, previa convocazione di tutti.

    Cassazione Civile, sentenza del 28-11-2001, n. 15144, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Morelli Mr- P.M. Lo Cascio G (conf.)