Categoria: Giurisprudenza Cassazione

  • Procedimento disciplinare: la lettura di testimonianze rese innanzi a collegio diversamente composto presuppone il consenso dell’incolpato

    In considerazione delle sue particolari caratteristiche, nel corso del procedimento disciplinare amministrativo davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati e procuratori è consentita la lettura di deposizioni testimoniali assunte in precedenza da un Collegio diversamente composto, purché la lettura sia consentita, anche tacitamente, dal professionista incolpato o dal suo difensore (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva escluso l’illegittimità di tali letture in quanto l’incolpata e il suo difensore, presenti, avevano dato il loro tacito consenso non manifestando alcuna volontà contraria).

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • La convocazione del Consiglio dell’Ordine è a forma libera

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il consiglio dell’ordine non può ritenersi regolarmente costituito non solo quando, come previsto dall’art. 43 R.D. n. 37 del 1934, non sia presente almeno la metà del numero complessivo dei componenti, ma anche quando, pur essendo la deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dalla legge, il collegio si sia costituito senza che tutti i componenti siano stati preavvertiti; poiché la legge professionale non impone forme particolari di convocazione – riguardando l’art. 46 del R.D. n. 37 del 1934 soltanto la citazione di persone estranee al collegio, qual l’incolpato e i testimoni – deve ritenersi regolare la convocazione eseguita con qualsiasi mezzo idoneo al conseguimento dello scopo e quindi anche a mezzo fax o telefono.

    Cassazione Civile, sentenza del 25-05-2001, n. 218, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Vella A- P.M. Iannelli D (conf.)

  • L’inosservanza del dovere di lealtà e probità processuale può essere sanzionata a prescindere dalla segnalazione del giudice ex art. 88 cpc

    L’art. 88 secondo comma cod. proc. civ., il quale, in caso di inosservanza da parte del difensore del dovere di lealtà e probità, prevede che il giudice ne riferisca all’autorità esercente il potere disciplinare, non esclude né interferisce sulla potestà dei competenti organi professionali di promuovere autonomamente il procedimento disciplinare per detta inosservanza, ove ne ricevano notizia “aliunde”.

    Cassazione Civile, sentenza del 18-10-1984, n. 5245, sez. U- Pres. MIRABELLI G- Rel. CANTILLO M- P.M. TAMBURRINO G (CONF)

  • Procedimento disciplinare: la delibera CNF di acquisizione di documenti deve essere comunicata alle parti

    Il provvedimento, con cui il consiglio nazionale forense, dopo la discussione del ricorso proposto dal professionista contro una deliberazione del consiglio dell’ordine territoriale, abbia disposto, ancorché su istanza del professionista medesimo, la acquisizione di documenti ritenuti necessari per la decisione, deve essere, a pena di nullità, comunicato al ricorrente ed alle altre parti interessate, con le modalità fissate dagli artt. 60 secondo comma e 61 quinto comma del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 04-12-1981, n. 6424, sez. U- Pres. IANNUZZI AM- Rel. BILE F- P.M. SILOCCHI L (CONF)

  • La mancata tempestiva notifica del ricorso per Cassazione ai contraddittori necessari (COA e PG)

    Il ricorso contro le decisioni del consiglio nazionale forense in materia disciplinare deve essere notificato, nell’unico termine all’uopo stabilito (artt. 56 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e 66 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37), sia al consiglio dell’ordine che ha adottato il provvedimento impugnato che al procuratore generale presso la corte di cassazione, nella loro qualità di contraddittori necessari, restando esclusa ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

    Cassazione Civile, sentenza del 15-07-1988, n. 4636, sez. U- Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA F- Rel. NARDINO S- P.M. DI RENZO M (CONF)

  • Il cambiamento della composizione del consiglio dell’ordine al momento della pubblicazione della decisione

    Le decisioni dei consigli degli ordini degli avvocati debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta, la cui data risulta nel corpo della decisione: è perciò irrilevante il cambiamento della composizione del consiglio stesso al momento della pubblicazione della decisione.

    Cassazione Civile, sentenza del 19-09-1978, n. 4192, sez. U- Pres. SINISCALCHI A- Rel. CALECA A- P.M. PEDACE F (CONF)

  • La partecipazione alla seduta di tutti i consiglieri, sana gli eventuali vizi della loro convocazione

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati dinanzi al Consiglio locale dell’ordine, la presenza alla seduta di tutti i componenti del collegio rende irrilevanti eventuali vizi di convocazione della seduta medesima, compresi quelli inerenti all’ordine del giorno, in quanto la convocazione è atto a struttura procedimentale diretto a consentire la partecipazione di tutti i membri dell’organo collegiale ad una determinata riunione, di tal che, quando tale risultato sia raggiunto con la partecipazione effettiva di tutti, ogni questione relativa alla convocazione rimane superata, restando del pari preclusa la configurabilità di un’ipotesi di nullità con riferimento all’ordine del giorno in mancanza di deduzioni o eccezioni al riguardo da parte dei partecipanti.

    Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • Il CNF è giudice speciale che garantisce indipendenza, imparzialità e diritto di difesa

    Con riferimento al Consiglio nazionale forense – il quale, allorché pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito, con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato – , le norme concernenti la nomina dei componenti ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione di giurisdizione affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa; è perciò manifestamente infondata, in riferimento all’art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21 del predetto D.LGS. lgt. nonché degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37.

    Cassazione Civile, sentenza del 22-07-2002, n. 10688, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Criscuolo A- P.M. Cinque A (conf.)

  • La notifica dell’atto non è necessaria ai fini dell’interruzione della prescrizione disciplinare

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato) è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista.

    Cassazione Civile, sentenza del 12-08-2002, n. 12176, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Marziale G- P.M. Palmieri R (diff.)
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16; Consiglio Nazionale Forense, pres. ALPA – rel. PISANO, sentenza del 15 dicembre 2011, n. 206; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 novembre 2009, n. 130; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 178; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 228; Cassazione Civile, sentenza del 12 agosto 2002, n. 12176.
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 189; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Bonzo), sentenza del 8 febbraio 1999, n. 9; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 192; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 24 settembre 2005, n. 127; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 24 settembre 2005, n. 115; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 22 maggio 2001, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 253; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 209; Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CASALINI), sentenza del 23 novembre 2000, n. 208, secondo cui l’adozione del provvedimento non basta, ma serve la notifica.
    Tale contrasto potrebbe ora intendersi superato dall’art. 56 L. n. 247/2012, che -a differenza del “vecchio” art. 51 RDL n. 1578/1933, silente sul punto- dispone infatti che la prescrizione è interrotta dalla comunicazione notifica dell’atto interruttivo all’incolpato.

  • La mancata tempestiva notifica al COA del ricorso per Cassazione

    Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione contro le decisioni del consiglio nazionale forense, tanto in materia disciplinare, quanto in materia di iscrizione e cancellazione dagli albi, è inammissibile se non notificato, entro l’unico termine all’uopo stabilito dall’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ed esclusa, pertanto, ogni possibilità di successiva integrazione del contraddittorio) anche al consiglio dell’ordine degli avvocati che ha adottato il provvedimento impugnato dinanzi al consiglio nazionale forense, quale litisconsorte necessario.

    Cassazione Civile, sentenza del 01-10-1979, n. 5033, sez. U- Pres. ROSSI G- Rel. ALIBRANDI A- P.M. SAJA F (CONF)