Categoria: Evidenza

  • Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

    Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.
    Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d’ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l’iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l’abbia già scontata.

    Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).
    Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell’incidenza dell’avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irreprensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

  • Mancata informazione al cliente: il dies a quo prescrizionale nel caso di revoca o rinuncia del mandato

    La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 262 del 28 novembre 2023

  • Scuole Forensi: l’esito negativo dell’esame finale impone al COA il diniego del certificato di compiuto tirocinio

    1) Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

    2) La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

    3) Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

    4) Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 258 del 24 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 257 del 24 novembre 2023.

  • La cancellazione (amministrativa) dall’albo dell’avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno

    La sottoposizione dell’avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all’art. 17, commi 1 e 2, della L. 247/2012 necessario per l’iscrizione all’Albo e per la permanenza dell’iscrizione stessa. Peraltro, a nulla rileva in contrario l’eventuale pendenza del reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto immediatamente esecutivo ex artt. 403 e 407 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera di cancellazione dall’albo disposta dal COA di appartenenza di un avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno, con provvedimento del GT che peraltro espressamente disponeva una limitazione alla capacità di svolgere l’attività professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 256 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216.

  • Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)

    Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell’eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all’organo competente per l’esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove è iscritto l’avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione dell’incolpato circa l’asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non decurtava il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, sul computo, da parte del COA di appartenenza, del c.d. “presofferto” in sede di esecuzione della sanzione disciplinare cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022.
    Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).
    Infine, per la previgente disciplina (art. 43 RDL n. 1578/1933), cfr. invece Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171, secondo cui l’eventuale “presofferto” mitiga(va) direttamente la sanzione così rideterminata “in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.”.

  • Impugnazione telematica al CNF: la trasmissione via PEC non rende superflua la firma digitale del ricorso

    Avverso le decisioni dei Consigli territoriali, è possibile proporre impugnazione al CNF anche a mezzo posta elettronica certificata (art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014), ossia allegando alla stessa il file del ricorso digitalmente sottoscritto (e dell’eventuale procura speciale, nel caso in cui l’incolpato sia assistito da un difensore), sicché deve ritenersi inammissibile, per nullità insanabile ex art 59 R.D. n. 37/1934, tanto il ricorso allegato alla PEC come file con in calce una mera immagine o scansione della firma, quanto il ricorso direttamente versato nel corpo della PEC di trasmissione, a sua volta priva di firma digitale del mittente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 219 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 8 del 25 gennaio 2021.

  • Procedimento disciplinare e attività istruttoria in sede d’appello: il CNF può procedere, anche d’ufficio, a tutte le ulteriori indagini ritenute necessarie per l’accertamento della verità

    In tema di procedimento disciplinare, similmente a quanto avviene nel giudizio penale (artt. 507 e 603 cod. proc. pen.), il Consiglio nazionale forense ha la facoltà di disporre, su richiesta delle parti o di ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova ove lo ritenga necessario ai fini dell’accertamento dei fatti (art. 63 RDL n. 37/1934, tuttora vigente ex art. 37, co. 1, L. n. 247/2012). Difatti, ai fini della condanna disciplinare, la prova della responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi ammissibile l’istanza istruttoria avanzata per la prima volta innanzi al Consiglio Nazionale Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

    NOTA:
    Con la pronuncia di cui in massima, il CNF aderisce a Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Caia), sentenza n. 220 del 30 novembre 2021, che per prima si è discostata dal contrario orientamento secondo cui “al giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense si applica l’art. 345 cpc, sicché è inammissibile l’istanza istruttoria che riguardi nuove prove precostituite o costituende, salvo che la parte dimostri di non averla potuta produrre o richiedere in precedenza per causa a lui non imputabile” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 25 febbraio 2020).

  • Le dimissioni da componente di un ente forense

    Le dimissioni da componente di un ente forense (nella specie, Consiglio dell’Ordine) costituiscono atto unilaterale e recettizio:

    • unilaterale e dunque non bisognevoli di accettazione, in quanto nessuno dovrebbe essere costretto a rimanere nella titolarità di una carica contro la propria inequivocabile volontà, di talché l’ordinamento non subordinerebbe la produzione degli effetti delle dimissioni alla eventuale accettazione o presa d’atto delle medesime;
    • recettizio, perché gli effetti tipici delle dimissioni e cioè la cessazione dalla carica, si verificherebbero allorquando la manifestazione di volontà proveniente dall’avente diritto esce dalla disponibilità della sfera giuridica di questi e diviene nota ai destinatari.

    In conseguenza, l’atto si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario e non necessita di accettazione esplicita, sicché – per un verso – le dimissioni non possono essere revocate nel momento in cui abbiano prodotto il loro effetto e – per altro verso – la produzione dell’effetto medesimo non è nella disponibilità del destinatario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

  • [IMPORTANTE] Elezioni forensi: il limite del doppio mandato consecutivo non può essere aggirato con dimissioni strumentali

    In tema di elezioni forensi, il divieto di terzo mandato consecutivo stabilito dall’art. 3 della L. n. 113/2017 non ricorre nel caso in cui la carica consiliare abbia avuto una durata inferiore al biennio, trattandosi di un periodo insufficiente ad attuare quel particolare consolidamento con l’elettorato (c.d. «cristallizzazione della rappresentanza»), che la ratio del divieto de quo intende appunto scongiurare. In particolare, secondo una interpretazione letterale e comunque da ritenersi preferibile avuto riguardo al bilanciamento dei diritti costituzionali in gioco, il periodo minimo previsto dalla norma per escludere dal computo della consecutività dei mandati riguarda la posizione del singolo consigliere e non già la consiliatura ovvero la durata del Consiglio nel suo complesso(*). Tale principio va tuttavia contemperato con l’esigenza di evitare un abuso del diritto, che ricorre allorché le dimissioni siano meramente strumentali ad aggirare il limite del doppio mandato consecutivo e quindi non emergano in capo al Consigliere dimissionario effettive ragioni oggettive o di forza maggiore a sostegno delle rassegnate dimissioni, ma l’opzione sia appunto il frutto di una scelta personale dovuta a ragioni di politica forense o, comunque, a valutazioni personali di opportunità, con evidente frustrazione della ratio posta a fondamento del citato divieto(**).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 25 ottobre 2023

    NOTE:
    (*) Su tale specifico aspetto, in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchieri), sentenza n. 169 del 11 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 114 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 113 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 112 del 1° giugno 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 94 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 82 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 81 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 80 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 75 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Iacona), sentenza n. 74 del 4 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Melogli), sentenza n. 65 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 64 del 26 aprile 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Caia), sentenza n. 63 del 26 aprile 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 9 del 7 marzo 2022, la quale per prima ha motivatamente dissentito da Cass., SS.UU., n. 8566/2021, secondo cui detto periodo minimo andrebbe invece inteso in senso oggettivo e non soggettivo, sicché non riguarderebbe il «mandato» del consigliere bensì la «consiliatura» ovvero la «durata del Consiglio». Si segnala, infine, che nei predetti giudizi, le conclusioni del P.G. sono state significativamente conformi a quanto poi deciso dal CNF.
    (**) Su tale specifico aspetto, non constano precedenti editi in termini.

  • [importante] Scuole Forensi: l’esito negativo dell’esame finale impone al COA il diniego del certificato di compiuto tirocinio

    1) Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell’Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l’omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

    2) La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l’80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

    3) Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell’Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l’impugnazione della valutazione dell’esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

    4) Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell’esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il potere-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell’atto impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 257 del 24 novembre 2023