E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per revocazione avverso una decisione del C.N.F. che sia stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 8 novembre 2007, n. 170