Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d., va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte o le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 26 gennaio 2007).
Categoria: abc
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Art. 20 C.D.F. Interpretazione autentica
L’interpretazione autentica della norma deontologica posta dall’art. 20 C.D. comporta che la “e” utilizzata debba interpretarsi nel senso linguisticamente più puro dell’atque latino, proprio a significare la possibilità di una loro ricorrenza congiunta ovvero disgiunta. La congiunzione utilizzata nella formulazione della norma, pertanto, deve essere intesa nel senso che sconvenienza ed offensività possano agire tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, sia perché le espressioni sconvenienti possono in sé contenere una potenzialità offensiva, sia perché in un corretto uso della lingua italiana potrebbe raggiungersi il fine di un alto potenziale offensivo senza che i termini utilizzati possano risultare sconvenienti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 12 luglio 2007).
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante sotto il profilo della violazione degli artt. 5-20 e 22 c.d.f. il professionista che nei confronti della Collega usi espressioni sconvenienti ed offensive le quali non trovino scriminante nella difesa che poteva essere esercitata negli atti difensivi che le contengono. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 30 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Lanzara), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 209
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
Devono ritenersi sconvenienti ed offensive, nonché incompatibili con i doveri di correttezza e di colleganza, le espressioni utilizzate nei confronti di un collega, pur quando quest’ultimo abbia usato un tono irriguardoso verso un collega anziano e colpito da una gravissima malattia, atteso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 20, comma I, c.d.f. la provocazione non potrebbe escludere l’infrazione alla regola deontologica. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 2 marzo 2007).
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocati stabiliti – Istanza iscrizione – Silenzio CdO – Ricorso al CNF – Proposizione tardiva – Inammissibilità.
Ai sensi dell’art 6 del d.lgs. n. 96/01, è inammissibile il ricorso avvero il silenzio serbato dal COA in ordine all’istanza di iscrizione quale avvocato stabilito presentata dal ricorrente, laddove il gravame sia proposto al CNF oltre i dieci giorni dalla scadenza del termine entro cui il Consiglio territoriale deve decidere, ovvero entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso silenzio C.d.O. di Roma).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. PERFETTI), sentenza del 20 dicembre 2008, n. 179
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Sospensione procedimento disciplinare – Necessità.
La sospensione obbligatoria ad effetti interruttivi permanenti del procedimento disciplinare deve ritenersi sussistente ogni qualvolta ciò sia imposto da espressa norma di legge o la decisione penale si configuri come presupposto logico-giuridico della decisione che deve essere adottata in sede disciplinare. Siffatta ultima ipotesi si configura, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., sia con la sentenza penale irrevocabile di assoluzione sia con la sentenza penale irrevocabile di condanna, le quali hanno entrambe efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 marzo 2007).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione CNF – Ricorso per revocazione.
È inammissibile il ricorso per revocazione proposto nei confronti di una sentenza del Consiglio nazionale Forense annullata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 28 dicembre 2005).
-
Avvocato – Tenuta degli albi – Avvocati stabiliti – Legali dipendenti – Sezione speciale – Esistenza.
L’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 96/2001, il quale deve essere interpretato in senso conforme alla Direttiva 98/5/CE cui ha dato attuazione, non osta all’iscrizione dell’avvocato stabilito anche nella sezione degli addetti ad enti pubblici anche nel caso in cui il professionista non sia dipendente nello Stato d’origine; diversamente, la citata norma non si sottrarrebbe ad inevitabile disapplicazione, con conseguente diretto riconoscimento del diritto all’iscrizione portato dalla Direttiva. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 28 novembre 2007).
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Valutazione rilevanza delle prove – Discrezionalità CdO.
Il giudice della deontologia, secondo un principio costantemente affermato anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché deve ritenersi legittimo il comportamento del COA che abbia rigettato la richiesta di audizione di alcuni testimoni spiegata dall’incolpato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 20 febbraio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati e con gli ausiliari – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del CTU – Illecito deontologico.
Viola i doveri di dignità e decoro e va sanzionato con la misura della censura il comportamento del legale che, in pendenza di un procedimento giudiziario, invii al C.t.u. una missiva personale con la quale, contestandone l’operato al di fuori del giudizio, trascenda in espressioni offensive, apprezzamenti gratuiti e critiche professionali, in tal modo venendo altresì meno al dovere di autonomia ed indipendenza che caratterizzano l’esercizio della professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 30 marzo 2005).