La pubblicazione della notizia dell’assoluzione del professionista con formula piena in sede penale non è idonea ad escludere la responsabilità disciplinare, laddove il C.d.O. territoriale contesti al medesimo non la violazione di norme di natura penale, bensì soltanto il discredito per la classe forense derivante dal clamore suscitato dai fatti riportati sulla stampa locale. Invero, la pubblicazione della notizia dell’assoluzione ottenuta dall’interessato, ancorché idonea a restituire a quest’ultimo credibilità ed onorabilità professionale, non cancella il clamore sull’accaduto e, anzi, reitera la diffusione del fatto che in sé pregiudica la classe forense, ai sensi dell’art. 51 n.1 c.d.f. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 28 maggio 2005).
Categoria: abc
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del CdO – Firma del segretario – Mancanza – Nullità – Esclusione.
La mancanza della sottoscrizione del segretario del C.O.A. nella delibera di apertura del procedimento disciplinare e nella decisione, entrambe sottoscritte dal solo Presidente, non costituisce causa di nullità della decisione disciplinare, non essendo la mancanza di tale sottoscrizione espressamente sanzionata di nullità dall’art. 51 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Novara, 5 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VERMIGLIO), sentenza del 11 novembre 2006, n. 98
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore. L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso. Deve ritenersi disciplinarmente rilevante l’affermazione del professionista, contenuta nel verbale di un procedimento civile, che inviti il Giudice a leggere le carte prima di emettere ordinanze inique, trattandosi di affermazione che imputa al magistrato la grave negligenza di aver assunto una decisione senza la previa valutazione degli argomenti risultanti dagli scritti difensivi, con il risultato, parimenti imputatogli, di aver danneggiato una parte (nella specie, è stata ritenuta adeguata la sanzione minima dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 88
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Va confermata la sanzione della censura irrogata al professionista che, in un proprio scritto difensivo, abbia adoperato nei confronti del giudice espressioni di natura sconveniente ed inutilmente offensive (nel caso si specie, nella memoria veniva espresso il concetto secondo cui sarebbe stato più opportuno che il giudice svolgesse un altro mestiere, se non in grado di svolgerlo con il distacco necessario). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 18 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 83
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni offensive – Illecito deontologico.
Il professionista, nell’ambito della propria attività di difesa, può e, anzi, deve esporre con vigore e calore la tesi difensiva del proprio assistito, senza mai, tuttavia, far ricorso ad un linguaggio offensivo e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro professionale, che deve essere sempre il riferimento costante di chi esercita l’attività forense (nella specie, le frasi usate dall’incolpato nei verbali di causa e nei suoi scritti difensivi rivestivano il carattere dell’ingiuria e dell’offesa, come tali dirette ad intaccare l’integrità morale del CTU, espressioni che il Consiglio ha ritenuto idonee ad integrare la violazione dell’art. 20 del codice deontologico, poiché assolutamente non necessarie ai mezzi ed ai fini della difesa, pertanto irrogando la sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 3 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 82
-
Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.
Il professionista, nell’ambito della propria attività difensiva, pur potendo esporre con vigore e calore la tesi difensiva nell’interesse del proprio assistito, non deve mai fare ricorso ad un linguaggio atto ad offendere e, comunque, non consono alla correttezza ed al decoro formale e sostanziale che impone l’esercizio della professione forense, dovendo le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale trovare un limite nella intangibilità della persona del contraddittore.
Il divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 20 del codice deontologico sussiste non soltanto nei confronti nel Collega avversario, ma anche nei confronti delle controparti (nella specie, è stata confermata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 22 ottobre 2004).Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 76
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del Consiglio dell’Ordine territoriale non è impugnabile. In materia disciplinare, invero, l’impugnazione è consentita solo avverso decisioni che concludono un procedimento disciplinare e, inoltre, legittimati a proporla sono unicamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 50, l. n. 36/34 (nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il provvedimento di archiviazione direttamente dall’esponente). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 23 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 73
-
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Dovere di riservatezza – Produzione in giudizio di missiva inviata al collega di controparte e contenente proposta transattiva – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio una missiva inviatagli dal collega di controparte, definita “riservata personale”, contenente una proposta transattiva, atteso che la corrispondenza scambiata tra colleghi prima o durante il giudizio, avente ad oggetto argomenti afferenti al merito della controversia, è coperta dal dovere di riservatezza con divieto di produzione nella causa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca 6 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 5 ottobre 2006, n. 66
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità – Motivi aggiunti – Inammissibilità.
Atteso che, secondo costante giurisprudenza, i motivi di impugnazione devono essere formulati con il ricorso e non possono essere successivamente proposti motivi aggiunti secondo il sistema processuale civile, ne consegue che le eccezioni di nullità della decisione disciplinare del CdO devono essere dichiarate inammissibili qualora non siano formulate nell’atto di impugnazione della decisione al CNF, ma proposte come motivi aggiunti. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 20 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 45
-
Avvocato – Procedimento disciplinare – Competenza a procedere disciplinarmente – Competenza del C.d.O. che ha la custodia dell’albo – Competenza del C.d.O. in cui si sia compiuto il fatto deontologicamente rilevante – Alternatività – Criterio della prevenzione.
Ai fini della individuazione della competenza per territorio a procedere disciplinarmente nei confronti di un iscritto in capo al CdO presso cui è iscritto il professionista oggetto della incolpazione oppure al CdO nel cui ambito è avvenuto il fatto, la prevenzione è determinata dal Consiglio territoriale che per primo ha dato inizio al procedimento disciplinare, intendendosi per inizio del procedimento disciplinare la data di comunicazione del provvedimento di apertura del procedimento disciplinare con i relativi capi di incolpazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 2 febbraio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 44