L’eccezione avente ad oggetto la regolare convocazione del Consiglio va sollevata all’udienza dibattimentale, ossia nel primo momento utile. Invero, attesa la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense, va ribadito il principio secondo cui la violazione delle norme che regolano la fase amministrativa del procedimento davanti al C.d.O. non determina una nullità processuale che può essere fatta valere in ogni stato e grado, ma un’illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere dalla parte interessata, a pena di decadenza, nel corso del giudizio disciplinare davanti allo stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 febbraio 2007).
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Avvocato – Norme deontologiche – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza.
L’apostrofarsi, con susseguente aggressione fisica, in affollata udienza civile, in presenza del magistrato, di colleghi e parti private, ad alta voce, e con epiteti offensivi, risulta comportamento certamente trasgressivo dei doveri di dignità e decoro cui devono ispirarsi gli avvocati nell’esercizio della loro professione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 31 ottobre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Costituisce comportamento certamente disdicevole, e pertanto disciplinarmente rilevante, l’aver attribuito ad un Collega l’intento «di aver perseguito (nel corso della difesa espletata per conto dell’incolpato) personalissimi, miseri, se non vili interessi di bottega», trattandosi di condotta che, trascendendo i limiti di continenza e pertinenza della critica consentita, e trasmodando quindi in un attacco alla sfera privata della altrui persona, si pone ben al di là di un corretto e leale contraddittorio infrangendo i limiti di decoro e di dignità imposti dall’etica professionale.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che presenti una denuncia-querela a carico di un Collega per i gravi reati, tra gli altri, di patrocinio infedele ed abbandono di difesa e coltivi tale iniziativa anche quando il Tribunale ne abbia disposto l’archiviazione, dopo l’opposizione dell’incolpato, siccome ritenuta assolutamente infondata, trattandosi di un contegno violativo di consolidati canoni deontologici che impongono al professionista forense diligente scrupolo e grande prudenza e cautela nel promuovere azioni legali contro i colleghi.
Secondo un principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza del CNF, in materia disciplinare la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione, il procedimento disciplinare avendo cause, svolgimento e fini ben diversi da quelli del procedimento penale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 15 marzo 2007)Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Mancanza di prova certa – Assoluzione
Va confermata la decisione assolutoria assunta dal Consiglio territoriale, allorquando le prove in atti non consentano di giungere ad una decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. EQUIZZI), sentenza del 22 aprile 2008, n. 29
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico
Deve ritenersi intrinsecamente offensiva la frase con cui il professionista, nei suoi scritti difensivi, adombri il sospetto di una condiscendenza del magistrato nei confronti del collega avversario in virtù della qualifica di quest’ultimo di membro del Consiglio dell’ordine cui appartiene anche il primo. Una siffatta espressione, oltre che offensiva e sconveniente, non è giustificabile in alcun modo ed è idonea a far dubitare non solo del decoro e dell’onore delle persone cui si riferiscono ma anche di quelli dell’intera classe forense, generando il dubbio nella collettività che in tribunale i provvedimenti giurisdizionali possano essere pronunciati per favorire taluno o danneggiare tal’altro.
Va riformata la decisione con cui il CdO irroghi la sanzione della sospensione per mesi due senza tenere conto che le espressioni offensive disciplinarmente rilevanti, seppur contenute in atti diversi, sono state pronunciate nel medesimo contesto, come tale idonee ad essere valutate quale frutto di una reazione in continenti e non ex intervallo (nella specie, il CNF, riformando in parte qua l’impugnata decisione, ha irrogato a carico del ricorrente la sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 27 giugno 2006). -
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Esecuzione del mandato – Dovere di diligenza – Dovere di vigilanza sui collaboratori
Le espressioni sconvenienti ed offensive non si addicono al professionista forense e sono deontologicamente rilevanti anche quando sono la reazione ad un eventuale fatto illecito altrui, giacché l’eventuale provocazione o reciprocità delle offese non può costituire un esimente sul piano disciplinare, né giustificare e rendere neutra una reazione che travalichi i limiti della correttezza. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Sussistenza – Provocazione – Irrilevanza
Secondo la consolidata giurisprudenza del CNF, pone in essere una condotta deontologicamente rilevante il professionista che usi espressioni offensive e sprezzanti nei confronti del collega di controparte. L’avvocato, infatti, deve elevarsi al di sopra del processo, al quale deve offrire un contributo tecnico per la soluzione in diritto, moderando la passione entro i limiti invalicabili dell’educazione e del rispetto della personalità del collega. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 16 gennaio 2007) .
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Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Esercizio della difesa in proprio – Aggravante
Il difensore che si avvalga della facoltà di difendersi in proprio assume un compito particolarmente delicato e gravoso, che mette necessariamente a dura prova il senso della misura, lo spiccato equilibrio, il sereno distacco, la pacatezza e la freddezza nelle scelte e nei comportamenti che devono caratterizzare il ruolo del difensore. In tal caso, pertanto, lungi dal costituire un’attenuante né tanto meno un’esimente, il fatto di difendersi in proprio costituisce semmai un’aggravante, poiché chi opera tale difficile e sia pur legittima scelta deve conoscere la grande responsabilità che in tal modo assume. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi e con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico – Provocazione – Irrilevanza
Ai sensi dell’art. 20 c.d.f., la provocazione non esclude l’infrazione della regola deontologica che vieta l’uso di espressioni sconvenienti e offensive da parte dell’avvocato nell’esercizio della propria attività professionale nei confronti dei colleghi, dei magistrati, delle controparti e dei terzi in genere. Nei rapporti con i magistrati, in particolare, e in special modo rispetto ai loro provvedimenti, al difensore è riconosciuto il più ampio e completo diritto di critica nell’interesse dei propri assistiti, nei confronti dei quali si configura un vero e proprio dovere deontologicamente riconosciuto e sanzionato. Siffatto diritto/dovere di critica dell’avvocato verso il magistrato, peraltro, deve essere sempre esercitato nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale, e mai può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione giudicante. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 26 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Ritardo nella restituzione di documenti – Illecito deontologico
L’art. 42 c.d.f. fa obbligo all’avvocato di restituire senza ritardo alla parte assistita che gliene faccia richiesta tutta la documentazione che ha ricevuto per l’espletamento del mandato. Ai fini della sussistenza di tale obbligo, se è del tutto irrilevante che la documentazione sia costituita da originali o semplici fotocopie, è altresì evidente che il diritto del cliente non è condizionato all’indicazione delle ragioni della propria richiesta di restituzione, né circoscritto alla richiesta di pratiche in corso o recenti, potendo invece essere sempre esercitato nei limiti temporali in cui possa ragionevolmente ritenersi sussistente il dovere del professionista di conservare la documentazione relativa a pratiche ormai esaurite.
Secondo un principio pacificamente affermato in giurisprudenza, la restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato non può essere subordinata al pagamento delle spettanze professionali, essendo estremamente disdicevole e lesivo della reputazione e dignità dell’ordine forense condizionare la restituzione di atti e documenti al pagamento di sia pur dovute spettanze professionali, in quanto l’ordinamento della professione forense non prevede un diritto di ritenzione
Il ritardo nella restituzione dei documenti richiesti dalla parte assistita non può essere giustificato dal professionista con la necessità di tali documenti ai fini della predisposizione delle proprie note. Per costante giurisprudenza, invero, deve ritenersi censurabile il comportamento dell’avvocato che ometta di restituire i fascicoli relativi a questioni da lui trattate condizionando tale restituzione al preventivo saldo delle proprie spettanze professionali, atteso che egli può estrarre copia di quanto a lui necessario per la predisposizione e documentazione delle notule e, in seguito, ove il cliente rimanga inadempiente, avvalersi di tutti mezzi previsti dalla legge e dall’ordinamento professionale per il soddisfacimento del proprio credito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 27 ottobre 2006) .Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 20