Pone in essere un comportamento deontologicamente corretto il professionista che, colto da malore improvviso, non possa partecipare all’udienza e non possa neppure comunicare al giudice il suo impedimento, a nulla rilevando il fatto che il professionista abbia documentato tale improvviso malore con prove testimoniali e non con un certificato medico, se comunque il professionista sia credibile per i suoi buoni precedenti e per il suo comportamento sempre corretto e leale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 novembre 2006).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di terzi. (Nella specie è stata confermata la azione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 24 novembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 192
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Richiesta di rinvio d’udienza – Richiesta per impedimento dell’incolpato – Omessa decisione sul punto – Nullità.
E’ nulla la decisione dell’organo disciplinare che non abbia valutato e motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per motivi di salute, prodotta dall’imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Dovere di fiducia e fedeltà – Acquisizione di clienti tramite agenzia infortunistica – Attività contro ex cliente – Trattenimento somme – Omessa restituzione di documenti – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che acquisisca rapporti di clientela tramite una agenzia infortunistica, assuma incarichi contro ex clienti, raccolga le firme di mandato di stranieri senza fornire agli stessi alcuna spiegazione, condizioni la restituzione di documenti al pagamento delle proprie spettanze professionali. (Nella specie, considerando che su due capi di incolpazione l’imputato è stato assolto, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi dieci a mesi sette). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 23 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 181
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Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 2 marzo 2006)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 194
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Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità – Impugnazione dell’esponente – Inammissibilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. Infatti, in materia disciplinare, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e tale non può considerarsi il decreto di archiviazione, antecedente all’apertura del procedimento disciplinare, con il quale si manifesta la volontà di non iniziare ex officio l’azione disciplinare. Tale delibera peraltro è sempre revocabile in seguito a nuovi accertamenti e non da luogo a preclusioni di alcun genere. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Messina, 31 maggio 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 179
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Procedimento disciplinare – Decisione – Firma del presidente e del segretario – Notifica copia conforme non sottoscritta – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare è valida la decisione notificata in copia conforme priva delle sottoscrizioni del Presidente e del Segretario quando si accerti che l’originale della sentenza contenga le dovute sottoscrizioni. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
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Procedimento disciplinare – Rapporti tra giudicato penale e procedimento disciplinare – Sentenza penale divenuta definitiva di assoluzione perchè il fatto non sussiste – Rilevanza dell’accertamento in sede disciplinare – Conseguenze.
La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della eventuale sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Pertanto se l’assoluzione penale è stata pronunciata perché il fatto non sussiste, la esclusione dell’ontologia del fatto impedisce di valutarlo anche disciplinarmente, mentre se l’assoluzione penale è intervenuta perché “il fatto non costituisce reato”, riconoscendo l’ontologia dello stesso, ma escludendone solo la rilevanza penale, pone l’organo disciplinare in condizione di doverlo e poterlo valutare dal punto di vista deontologico. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
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Procedimento disciplinare – Decisione del C.N.F. – Ricorso in cassazione – Cassazione della decisione disciplinare con rinvio – Ricorso al C.N.F. per revocazione – Inammissibilità – Cessazione della materia del contendere.
E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per revocazione avverso una decisione del C.N.F. che sia stata cassata con rinvio dalla Corte di cassazione. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
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Procedimento disciplinare – Esercizio dell’azione disciplinare – Mancanza dell’esposto – Irrilevanza – Apertura d’ufficio del procedimento – Legittimità.
E’ irrilevante ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare la mancanza di un esposto o la presenza di un esposto anonimo: infatti, secondo il tenore dell’art. 38, III comma l.p., il C.d.O. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 29 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 novembre 2007, n. 165