E’ inammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento non definitivo con cui il C.d.O. abbia respinto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’incolpato, atteso che il CNF può occuparsi, in via principale ed esclusiva, di questioni attinenti alla competenza solo allorché sia già sorto tra due o più Ordini un conflitto di competenza in merito alla trattazione di un procedimento disciplinare. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 12 novembre 2008, n. 151