Categoria: abc

  • I limiti alla “pubblicità” professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)

    L’introduzione nel nostro ordinamento della normativa nota come Bersani non ha consentito una pubblicità indiscriminata ma solo ed esclusivamente la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, sui contenuti, sui prezzi e le altre condizioni di offerta dei servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo. Tale libertà di informazione deve peraltro esplicarsi con modalità di diffusione che non si pongano in contrasto con la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, caratteristiche che impongono le limitazioni connesse alla dignità e al decoro delle professioni: ne consegue che il disvalore deontologico risiede negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplicativa nei canoni complementari dell’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo →, non devono concretizzarsi nella intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori) né, più genericamente, esplicarsi in modi non conformi alla correttezza e al decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 39/2012.

  • L’avvocato che sia anche magistrato onorario deve astenersi dal decidere le cause dei propri colleghi di studio

    Pone in essere un comportamento contrario ai doveri di lealtà e correttezza il professionista che nell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario non si astenga ex art. 53 can. II c.d.f.Art. 53 cod. prev. – Rapporti con i magistrati.I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. I. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civil…Leggi il testo completo → in una procedura introdotta da un avvocato sulla cui carta intestata risulti anche il proprio nominativo quale componente dello studio (Nel caso di specie, l’avvocato magistrato onorario, dopo aver deciso -accogliendolo- il ricorso del collega di studio, si era inoltre personalmente recato presso l’autorità di polizia competente al fine di accertare l’esecuzione del provvedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 169

    NOTA:
    In senso conforme, CNF 6.9.2002 n. 121.

  • Espressioni sconvenienti od offensive: necessario l’animus iniurandi

    Va esclusa la violazione dell’art. 20 c.d.f. per carenza del necessario elemento soggettivo dell’animus iniuriandi quando non emerga alcun elemento indicativo della volontà dell’incolpato di esprimere apprezzamenti negativi in ordine alla personalità ed al patrimonio morale dell’esponente, rimanendo così nell’ambito dell’esercizio del diritto di critica che non travalica nel non consentito biasimo e nella censurabile deplorazione dell’operato del difensore di controparte (Nel caso di specie, peraltro, le espressioni de qua venivano pronunciate in un processo civile in cui il Giudice le aveva ritenute tutte collegate con la materia del contendere tanto da negarne la richiesta cancellazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 168

    NOTA:
    In senso conforme, CNF, 13.12.2010 n. 215.

  • Il CNF può integrare in sede d’appello la motivazione della decisione del COA

    Il Consiglio Nazionale Forense, in quanto giudice di appello sulle decisioni disciplinari adottate dai consigli territoriali, ha il potere di riesame complessivo degli atti di causa e, nei limiti dei motivi di impugnazione dedotti, di integrare la motivazione della decisione impugnata qualora risulti insufficiente e incompleta, ed anche di aggiungere nuovi motivi per giustificare la pronuncia sia di accoglimento che di rigetto del ricorso. Conseguentemente, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167

    NOTA:
    In senso conforme, tra el altre, CNF 30.01.2012 n. 2 e n. 4; 13.12.2010 n. 215.

  • Avvocati dipendenti pubblici: le caratteristiche dell’ufficio legale dell’ente

    L’ufficio legale dell’ente pubblico cui fa riferimento l’eccezione al regime delle incompatibilità disciplinato dall’art. 3 L.P.F. deve costituire un’unità organica autonoma e gli avvocati ad esso addetti devono esercitare le funzioni di competenza con sostanziale estraneità all’apparato amministrativo dell’ente, in una posizione d’indipendenza da tutti i settori previsti dall’organico. Il contemporaneo svolgimento di un attività legale e di una attività amministrativa non consente pertanto di ritenere integrato l’essenziale requisito dell’esclusività che, inteso in senso oggettivo ed esterno, assicura l’autonomina della funzione, ne garantisce l’indipendenza e la preserva da condizionamenti derivanti dall’attività amministrativa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Vermiglio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 166

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz.Forense 15.12.2011 n. 213 nonché Cons.Naz.Forense 01.06.2011 n. 84.

  • Il Giudice disciplinare può chiedere d’ufficio informazioni e documenti alla P.A.

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, va applicato l’art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice alla P.A., in essa compresa l’amministrazione della giustizia. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 11/11/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 maggio 2010, n. 10692- Pres. CARBONE Vincenzo- Est. SALME’ Giuseppe- P.M. GOLIA Aurelio

  • L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia dei Consigli dell’ordine locale (nella specie una delibera di archiviazione), “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare – ed il P.M. presso la Corte d’appello; ne consegue che anche l’eventuale avvocato denunciante, il quale assuma di essere stato leso da un comportamento poco corretto tenuto nei suoi confronti dall’avvocato denunciato, non è legittimato al predetto ricorso, perchè privo della qualità di parte nel procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Nell’affermare detto principio, confermando il provvedimento impugnato, ma correggendone la motivazione, le S.U. hanno rilevato che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso promosso dall’avvocato denunciante, per difetto di legittimazione all’impugnazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 19/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10070- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Il termine per la revocazione della sentenza del CNF

    In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati ed in ipotesi di giudizio di revocazione della sentenza del Consiglio nazionale forense ai sensi dell’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del giudizio è di trenta giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio nazionale forense all’interessato effettuata a norma dell’art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Infatti, mentre per l’individuazione del termine (trenta giorni) e per la relativa decorrenza (dalla notificazione della sentenza) occorre fare riferimento, in assenza di norme derogatorie contenute nel citato art. 56, alle disposizioni comuni dettate dal codice di rito civile (rispettivamente, artt. 325, primo comma, e 326, primo comma, cod. proc. civ.), quanto al “dies a quo” da cui far decorrere il termine di decadenza, deve trovare applicazione la regola, non limitata soltanto al giudizio di Cassazione, posta dal primo comma dello stesso art. 56, che fissa come “dies a quo” quello della notificazione della decisione direttamente all’interessato da parte del Consiglio nazionale forense, in deroga all’art. 285 cod. proc. civ., che prevede la notificazione della sentenza ad istanza di parte. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 17/12/2009)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 15 ottobre 2010, n. 21272- Pres. PAPA Enrico- Est. AMOROSO Giovanni- P.M. IANNELLI Domenico

  • La rilevanza deontologica della vita privata non contrasta con la CEDU

    L’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) inibisce indebite intrusioni e aggressioni alla sfera privata e familiare delle persone, ma lascia integro il potere-dovere delle autorità competenti di valutare e, occorrendo, di sanzionare i comportamenti che si pongano in contrasto con i rispettivi ordinamenti. Ne consegue che la anzidetta norma convenzionale non è di ostacolo al perseguimento degli illeciti disciplinari nei confronti degli iscritti all’ordine degli avvocati in forza dell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → (che impone una condotta improntata a probità, dignità e decoro), ove la condotta illecita sia divenuta di pubblico dominio ed abbia ingenerato notorietà e commenti idonei ad incidere oltre i limiti della sfera strettamente privata e familiare, con riflessi negativi sulla stessa attività professionale. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 02/11/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 07 novembre 2011, n. 23020- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MASSERA Maurizio- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • L’audizione di un futuro teste presso il proprio studio legale

    Costituisce violazione deontologica di rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 52 c.d.f.Art. 52 cod. prev. – Rapporti con i testimoni.L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà…Leggi il testo completo →, l’audizione di un futuro teste, da parte di un legale presso il suo studio, alla presenza di collaboratori del professionista, trattandosi di una condotta non rivolta allo svolgimento della legittima attività di valutazione della rilevanza defensionale delle informazioni in possesso del teste, da svolgersi con adeguate garanzie di riservatezza, ma di un’audizione svolta esclusivamente al fine di precostituirsi prove testimoniali sull’oggetto del colloquio, condotto deliberatamente alla presenza di terzi, in modo da potersene avvalere per contestare la non veridicità della successiva deposizione resa davanti al giudice. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 25/10/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 27 ottobre 2011, n. 22380- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MACIOCE Luigi- P.M. CENICCOLA Raffaele