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  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    L’eventuale carenza (e non assenza) della motivazione non comporta nullità della decisione del COA, essendo nelle prerogative del Consiglio Nazionale Forense, quale giudice del merito ed ai sensi dell’art. 51, comma 3, del R.D. n. 37/1934, integrare le motivazioni delle decisioni impugnate sulla scorta delle risultanze in atti.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2

  • La funzione disciplinare dei COA non contrasta con l’ordinamento comunitario

    Non esiste alcuna norma dell’ordinamento comunitario che renda con esso incompatibile l’attribuzione, ai Consigli locali dell’ordine degli avvocati, delle funzioni in materia disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, essendo dette funzioni manifestazione di un potere amministrativo per l’attuazione del rapporto che s’instaura con l’appartenenza all’ordine, al quale compete di stabilire comportamenti conformi ai fini che esso intende perseguire.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 maggio 2003, n. 7891, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Di Nanni LF- P.M. Palmieri R (Conf.)

  • Il principio di autosufficienza del ricorso si applica all’atto di appello al CNF

    La narrativa dei fatti oggetto dell’incolpazione come posti a base della decisione impugnata nel procedimento di primo grado costituisce elemento essenziale ai fini della validità ed ammissibilità dell’impugnazione, data l’applicabilità del principio di autosufficienza del ricorso anche al procedimento disciplinare avanti al CNF, giacché per la forma di tale appello va fatto riferimento alle norme del giudizio civile applicabili nel giudizio disciplinare e in particolare all’art. 342 c.p.c.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

    NOTA:
    La sentenza di cui in massima è stata cassata dalla Suprema Corte con sentenza n. 15122/2013, la quale -pur ritenendo necessaria l’enunciazione specifica dei motivi dell’impugnazione al CNF (sebbene ai sensi dell’art. 59 RD n. 37/1934 e non dell’art. 342 cpc, perché inapplicabile)- ha escluso che ai giudizi dinanzi al CNF si applichi il principio di autosufficienza del ricorso.

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del C.d.O. disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa (Nel caso di specie, era stata eccepita l’asserita nullità della reiezione dell’istanza di riunione dei procedimenti disciplinari a carico dello stesso incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4

  • L’impugnazione in Cassazione delle sentenze del CNF per vizio di motivazione

    Anche le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono soggette all’obbligo di motivazione sancito per ogni provvedimento giurisdizionale dall’art. 111 Cost. e pertanto il vizio di violazione di legge per il quale le suddette decisioni sono censurabili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione comprende anche il difetto di motivazione; il vizio di motivazione che può essere fatto valere, tuttavia, è solo quello riconducibile all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ossia quello che si traduca in omissioni, lacune o contraddizioni incidenti su punti decisivi dedotti dalle parti o rilevabili d’ufficio, senza che la deduzione del suddetto vizio possa essere intesa ad ottenere un riesame delle prove e degli accertamenti di fatto, o un sindacato sulla scelta discrezionale del Consiglio in ordine al tipo e all’entità della sanzione, ovvero a denunciare un travisamento di fatto, col diverso rimedio della revocazione.

    Cassazione Civile, sentenza del 15 marzo 1999, n. 130, sez. U- Pres. Favara F- Rel. Giannantonio ER- P.M. Dettori P (Diff.)

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Il diritto di difesa dell’avvocato sottoposto a giudizio disciplinare nella fase davanti al Consiglio nazionale forense è adeguatamente tutelato dalla previsione dell’art. 63, primo comma, del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, che prevede il diritto del professionista ad esporre le sue deduzioni all’udienza di discussione, personalmente o a mezzo di difensore, senza che possa ritenersi necessaria la nomina di un difensore d’ufficio, in caso di sua mancata partecipazione all’udienza. Quest’ultima deve ritenersi riconducibile ad una sua libera determinazione, una volta verificata l’insussistenza di un impedimento reale (che presenti cioè caratteristiche tali da non risolversi in una mera difficoltà), cosicché va esclusa in radice una lesione dell’art. 24 Cost. nella mancata previsione normativa della nomina di un difensore d’ufficio. (Nella specie la S.C. ha confermato la impugnata decisione del Consiglio nazionale forense, che aveva ritenuto insussistente l’impedimento – e quindi proceduto Alla discussione del ricorso – a fronte di una infermità non incidente sulle condizioni generali di salute e comportante una difficoltà di deambulazione e non il suo assoluto impedimento).

    Cassazione Civile, sentenza del 22 novembre 1999, n. 819, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Evangelista Sm- P.M. Dettori P (conf.)

  • Principio di specialità e sanzione disciplinare

    Gli art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → (dovere di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza) enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono comunque necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo aggravamento della sanzione ove la fattispecie trovi apposita ed espressa disciplina in una specifica norma deontologica (Nel caso di specie, l’avvocato aveva esercitato la professione in periodo di sospensione disciplinare. Il COA di appartenenza lo aveva quindi cumulativamente sanzionato sia per la violazione dell’art. 21 c.d.f.Art. 21 cod. prev. – Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. I. Costituisc…Leggi il testo completo → sia per quella degli art. 5 c.d.f. e art. 6 c.d.f., irrogandogli così la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi quattro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ridotto il periodo di sospensione a mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132

  • La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Il Consiglio dell’Ordine nella sua funzione di Giudice della Deontologia, ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PIACCI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 129

  • Illecito definire “indegna e senza vergogna” la difesa avversaria

    L’avvocato ha il diritto/dovere di dissentire dalle affermazioni avversarie, sottolineandone l’infondatezza giuridica anche con crudezza ed asperità, ma senza tuttavia ricorrere ad espressioni che si risolvono in un giudizio di assoluto disvalore con una connotazione del tutto negativa circa le qualità personali, morali e professionali della controparte, avvocato o parte che sia, portando così la vicenda sul piano personale e soggettivo attraverso un lessico volgare assolutamente non funzionale alle difese (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che si era riferito alla strategia difensiva avversaria con le espressioni: “scorretta, dolosa, indegna, sistematica mistificazione della realtà, arroganza, protervia, senza vergogna”).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 22 settembre 2012, n. 122

  • La corrispondenza tra fatto contestato e fatto sanzionato

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perchè, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorchè l’incolpato, attraverso l’”iter” processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi.

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2004, n. 5038, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Proto V- P.M. Iannelli D (Conf.)