Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda il pagamento in contanti del proprio onorario ammontante a diverse migliaia di euro, costituendo tale modalità un’evidente istigazione ad un illecito fiscale ed al conseguimento di un ingiusto vantaggio economico, dando luogo ad un fenomeno di evasione, suscitando nel cliente (ed inevitabilmente, anche più ampiamente, nei terzi in genere) un’immagine negativa dell’Avvocatura, ponendo in essere comportamenti violativi non solo di norme di legge, ma anche di elementari doveri di solidarietà sociale quale è quello della contribuzione fiscale, ledendo quindi l’immagine ed il decoro dell’intera classe forense (Nella specie, il professionista aveva richiesto il pagamento del compenso, pari ad euro 40mila, in banconote di 500 Euro).
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La sospensione della prescrizione disciplinare per pregiudizialità penale
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, per effetto della modifica dell’art. 653 cod. proc. pen. disposta dall’art. 1 della legge n. 97 del 2001 – per cui l’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione, nel giudizio disciplinare, non è più limitata alla sentenza dibattimentale e si estende, oltre alle ipotesi di assoluzione perchè “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”, a quella disposta perchè “il fatto non costituisce reato” – qualora l’addebito abbia ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del procedimento penale, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. pen. Posto che l’art. 653 cod. proc. pen., anche a seguito di detta modifica, si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che la pregiudizialità operi anche nella fase amministrativa del procedimento, escludendo la decorrenza del termine prescrizionale, a prescindere dall’effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/12/2008)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 febbraio 2010, n. 2223- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Mensitieri Alfredo- P.M. Iannelli Domenico
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La discrezionalità del COA nel valutare la rilevanza delle prove
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e la conferenza delle prove dedotte, sicché -conformemente al suddetto principio del libero convincimento del Giudice- deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento, specie laddove essi siano pienamente coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 17 dicembre 2008, n. 154. -
La sanzione disciplinare per fatti (di rilevanza penale) anteriori all’iscrizione all’albo
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’azione disciplinare per fatti oggetto di procedimento penale è obbligatoria, in considerazione dello speciale “vulnus” che l’esposizione penale cagiona al prestigio dell’Ordine forense ed alla credibilità della professione. Ne consegue che essa può essere esercitata dal Consiglio dell’ordine anche in relazione a fatti risalenti ad epoca anteriore all’iscrizione dell’avvocato al relativo albo professionale, allorché tale “vulnus” sia ricaduto nel periodo di iscrizione, così fondando il potere disciplinare. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 20/12/2008)
Cassazione Civile, sez. Unite, 01 febbraio 2010, n. 2223- Pres. Carbone Vincenzo- Est. Mensitieri Alfredo- P.M. Iannelli Domenico
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Avvocati dipendenti di enti pubblici: la stabilità del rapporto è requisito dell’iscrizione all’elenco speciale dell’albo professionale
Il carattere della stabilità del rapporto di lavoro subordinato del professionista con l’ente pubblico non sussiste ogniqualvolta la destinazione all’ufficio legale dell’Ente sia liberamente revocabile dall’Autorità amministrativa che l’ha disposta, essendo invece necessario, ai fini dell’iscrizione nell’albo speciale degli avvocati ex lett. B) art. 3 L.P.F., che la cessazione di tale destinazione sia consentita sulla base di circostanze e/o criteri prestabiliti nonché peculiari per il tipo di mansioni svolte.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. MASCHERIN), sentenza del 23 settembre 2008, n. 81. -
I limiti alla pubblicità professionale (dopo il c.d. Decreto Bersani)
I principi in tema di pubblicità di cui alla L. n. 248/2006 (di conversione del c.d. Decreto Bersani), pur consentendo al professionista di fornire specifiche informazioni sull’attività e i servizi professionali offerti, non legittimano tuttavia una pubblicità indiscriminata avulsa dai dettami deontologici: la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono infatti, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere dell’ordine professionale.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39. -
Le informazioni sull’esercizio professionale
A seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, il codice deontologico forense consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa), ma la diffusione di specifiche informazioni sull’attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione del compenso e della modalità del suo calcolo.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BIANCHI), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 183. -
La “pubblicità” professionale non deve essere comparativa né autocelebrativa
L’informazione sull’attività professionale, ai sensi degli art. 17 c.d.f.Art. 17 cod. prev. – Informazioni sull’attività professionale.L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività…Leggi il testo completo → e art. 17 bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo →, deve essere rispettosa della dignità e del decoro professionale e quindi di tipo semplicemente conoscitivo, potendo il professionista provvedere alla sola indicazione delle attività prevalenti o del proprio curriculum, ma non deve essere mai né comparativa né autocelebrativa (Nel caso di specie, in una pagina del proprio sito web, il professionista dichiarava di occuparsi di una “materia delicatissima e complessa che esige grande esperienza e competenza, particolare intuito, lucidità e serenità di giudizio, capacità di strategie, abilità tattiche”).
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Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
L’art. 51 can. I c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.
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Espressioni sconvenienti e offensive: l’illecito non è scriminato dalla provocazione altrui
La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre:
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310