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  • La giurisdizione speciale del CNF non constrasta con la Costituzione

    Il Consiglio nazionale forense, allorchÈ pronuncia in materia disciplinare, è un giudice speciale istituito con D.LGS. lgt. 23 novembre 1944, n. 382, prima dell’entrata in vigore della Costituzione, e da questa conservato; è pertanto da escludere che, per i soggetti che incorrono in una delle situazioni ricadenti nell’ambito delle relative attribuzioni giurisdizionali, possa configurarsi un distoglimento dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme che lo concernono, inoltre, nel disciplinare rispettivamente la nomina dei componenti del Consiglio nazionale ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge, assicurano – per il metodo elettivo della prima e per la prescrizione, quanto al secondo, dell’osservanza delle comuni regole processuali e dell’intervento del pubblico ministero – il corretto esercizio della funzione giurisdizionale affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all’indipendenza del giudice, all’imparzialità dei giudizi e alla garanzia del diritto di difesa (v. Corte cost., sent. n. 284 del 1986).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 febbraio 2002, n. 1904, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Paolini G- P.M. Cinque A (conf.)

  • Le percosse sono deontologicamente rilevanti quand’anche penalmente scriminate dalla provocazione altrui

    Integra illecito disciplinare la condotta dell’avvocato che, in udienza, trascenda a vie di fatto con una delle parti, ancorché dalla stessa sia stato offeso, essendo a sua disposizione rimedi legali per porre riparo alle offese ricevute, senza compromettere i principi deontologici di correttezza e decoro nell’esercizio della professione.

    Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 6766, sez. U- Pres. Corona R- Rel. Napoletano G- P.M. Maccarone V (conf.)

  • E’ sufficiente che le sentenze del CNF siano firmate dal presidente e dal segretario (rectius, la firma del relatore non è necessaria)

    Posto che la disciplina della sottoscrizione delle decisioni rese dal Consiglio nazionale forense è dettata dall’art. 51 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le decisioni del Consiglio nazionale forense devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario, come previsto dalla citata disposizione della legge professionale, che ha natura di “lex specialis”, non anche dal relatore, come invece richiede l’art. 132, ultimo comma, cod. proc. civ. Né questa diversità di disciplina, relativamente alla sottoscrizione delle decisioni, rispetto al giudizio innanzi al giudice ordinario si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la sottoscrizione del presidente e del segretario è in grado di assicurare la conformità del contenuto della decisione e della relativa motivazione alla deliberazione collegiale ed alle ragioni che la determinarono.

    Cassazione Civile, sentenza del 10 gennaio 2003, n. 257, sez. U- Pres. Delli Priscoli M- Rel. Napoletano G- P.M. Palmieri R (conf.)

  • L’eccezione al generale divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento penale o disciplinare

    La norma dell’art. 37, ottavo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), secondo la quale “non si può pronunciare la cancellazione (dagli albi degli avvocati e procuratori) quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare”, persegue l’esigenza garantista di vietare che il consiglio dell’ordine possa far ricorso in via breve alla misura della cancellazione come forma di autotutela nei confronti dell’iscritto il cui comportamento (successivo all’iscrizione) abbia già dato luogo ad un procedimento disciplinare o debba dar luogo ad una contestazione disciplinare (di riflesso a fatto imputato in sede penale) con maggiore ampiezza di difesa per l’inquisito, ma non esclude che il consiglio predetto possa, in tempo successivo all’iscrizione ed anche al di fuori delle revisioni periodiche dell’albo, rimuovere l’iscrizione erroneamente disposta in mancanza del requisito della “condotta specchiatissima ed illibata” previsto dall’art. 17 n. 3 del R.D.L. citato.

    Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1993, n. 10382, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Taddeucci M- P.M. Di Renzo M (Conf.)

  • In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione carente del provvedimento del COA

    La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in quanto, alla carenza di motivazione, il Consiglio Nazionale Forense quale giudice di appello può apportare le integrazioni che ritiene necessarie.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI, Rel. NERI), sentenza del 20 luglio 2012, n. 98; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Pisano), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 4; Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 2.

  • L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini

    Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni disciplinari adottate dai COA locali è soggetto a sospensione feriale ex L. 7.10.1969 n.742.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181

  • Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

    La provocazione (e lo stato d’ira che da questa dovesse derivare) non esclude l’infrazione alla regola deontologica di cui all’art. 20 can. I c.d.f., ma, al più, può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva offeso la segretaria della Cassa Forense in reazione al comportamento asseritamente irriguardoso dell’impiegata stessa).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178

    NOTA:
    In senso conforme:
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 148
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 88
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MERLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. SICA), sentenza del 4 ottobre 2011, n. 153
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 18 maggio 2009, n. 37
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 29 dicembre 2008, n. 224
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 183
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. CARDONE), sentenza del 16 luglio 2008, n. 73
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti, rel. BONZO), sentenza del 9 giugno 2008, n. 44
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Borsacchi), sentenza del 22 aprile 2008, n. 25
    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bulgarelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 23
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 8
    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 17 gennaio 2005, n. 4
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 3 novembre 2004, n. 246
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. EQUIZI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 52
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 24 ottobre 2003, n. 310.

  • Illecita l’offerta di firmare ricorsi per cassazione predisposti da avvocati non abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

    Il comportamento di un Avvocato che invii in maniera indiscriminata, con modalità sostanzialmente di “offerta al pubblico”, una proposta di sottoscrizione di ricorsi innanzi la Corte di Cassazione predisposti da Colleghi privi dello specifico jus postulandi, costituisce una grave e molteplice violazione dei doveri di correttezza e probità e delle ulteriori regole deontologiche cui l’avvocato è tenuto (Nel caso di specie, il professionista aveva inviato una email ad oltre 10.000 giovani avvocati non abilitati avanti la Suprema Corte dichiarandosi disponibile a sottoscrivere i motivi di ricorso per Cassazione da loro stessi predisposti).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento, conformemente al principio del libero convincimento del Giudice, che si applica anche al giudizio disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 30/01/2012 n. 4, Cons. Naz. Forense 12/05/2010 n. 28 e Cons. Naz. Forense 04/06/2009 n. 60.

  • Espressioni sconvenienti od offensive: le esigenze di difesa vanno contemperate con il rispetto verso i protagonisti del processo

    Ai fini di un corretto esercizio della professione forense, l’avvocato deve elevarsi al di sopra delle parti e, nel dare l’indispensabile contributo tecnico per la risoluzione della lite in favore del proprio cliente, deve mantenersi nei limiti invalicabili risultanti dal contemperamento della libertà di pensiero e delle esigenze di difesa con il necessario rispetto verso tutti i protagonisti del processo. Viene pertanto meno al dovere di correttezza, con conseguente lesione del decoro professionale (artt. 14 e 38 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), oltre la violazione dell’art. 89 cod. proc. civ., l’avvocato che in uno scritto difensivo si abbandoni ad espressioni dispregiative per la controparte o per altri soggetti, tanto più se estranei al giudizio, ove dette espressioni non siano attinenti alla materia del contendere e tanto meno indispensabili per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile, restando in tal caso priva di valore esimente la soggettiva convinzione del professionista di dover reagire ad uno scritto difensivo della controparte.

    Cassazione Civile, sentenza del 19 gennaio 1991, n. 520, sez. U- Pres. Brancaccio A- Rel. Iannotta A- P.M. Amatucci E (Conf)