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  • La corrispondenza tra addebito contestato e fatto sanzionato

    In riferimento al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., applicabile anche ai procedimenti disciplinari, la violazione della necessaria correlazione tra addebito contestato e sentenza non sussiste quando l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto comunque conoscenza dell’addebito e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 204 del 13/12/2010.

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    Va esclusa la nullità della decisione con cui il C.D.O. ritenga che i fatti contestati integrino la violazione di norme del Codice Deontologico non specificamente menzionate nel capo di incolpazione, atteso che la contestazione disciplinare nei confronti di un Avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede altresì né la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, né la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, ben potendo ricollegarsi la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Ne consegue che, al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato, necessaria e sufficiente è una chiara contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 177

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA – Rel. BERRUTI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 142; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Salazar) 20 aprile 2012, n. 68; CNF sentenza n. 128 del 27/11/2009; Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 marzo 2005, n. 41.

  • Firma apocrifa e falsa attestazione della sua autenticità

    Viene meno al doveri di lealtà il professionista che autentichi una sottoscrizione apocrifa, ovvero faccia sottoscrivere un atto ad un soggetto che sappia non essere quello che avrebbe dovuto farlo (Nel caso di specie, trattavasi di firma apposta in calce ad una transazione).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Sica), sentenza del 29 novembre 2012, n. 176

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 174; Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CRICRI`), sentenza del 7 novembre 1997, n. 140; Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 11 novembre 1992, n. 114.

  • L’instaurazione del contraddittorio non impone l’audizione effettiva dell’incolpato

    In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il provvedimento di sospensione cautelare può essere adottato quando il professionista sia stato invitato a comparire e non si sia presentato senza addurre un assoluto impedimento, poiché l’art. 43 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non richiede che il professionista sia stato effettivamente sentito, se non altro perché potrebbe volontariamente rifiutare l’audizione, ma che lo stesso sia stato posto in condizione di esserlo e non sia stato nell’impossibilità di presentarsi, né impone l’audizione a domicilio, essendo analogicamente applicabile l’art. 420 ter cod. proc. pen., secondo il quale la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’imputato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta. (Cassa con rinvio, Cons. Naz. Forense Roma, 15/12/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 20 luglio 2012, n. 12608- Pres. PREDEN Roberto- Est. AMATUCCI Alfonso- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Accaparramento di clientela: la sede dello studio legale presso associazioni o società

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che fissi un proprio recapito o la sede della sua attività professionale presso uffici di società, agenzie infortunistiche, agenzie di assicurazioni e servizi, società commerciali, associazioni di mutilati ed invalidi civili e comunque Enti o Associazioni che rappresentino categorie di lavoratori e/o professionisti, dei quali ne utilizzi i locali ricevendo anche clienti, usufruisca delle utenze telefoniche e ne indichi il recapito sulla propria carta intestata. L’incrocio, sia pure saltuario, dell’attività professionale con le attività sindacali, che si concretizzi nella presenza fisica e nell’utilizzo, per fini professionali, dell’intera struttura in cui opera ed agisce l’associazione, è sintomatico di un procacciamento di clientela scorretto perché incanalato attraverso mezzi non consentiti e che, quindi, vanno ritenuti deplorevoli, in violazione dei principi di lealtà, dignità e decoro della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 21/2010.

  • La mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M.

    Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali dell’Ordine degli avvocati e il relativo procedimento, rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale, con la conseguenza che, qualora il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ai sensi dell’art. 47 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37, la mancata comunicazione di apertura del procedimento all’incolpato e al P.M., prima dell’atto di citazione di cui al successivo art. 48, non comporta alcuna sanzione di nullità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/12/2010)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28339- Pres. ROVELLI Luigi Antonio- Est. CAPPABIANCA Aurelio

  • Vietato stabilire la sede dello studio legale presso un’associazione di categoria

    Viola l’art. 19 c.d.f.Art. 19 cod. prev. – Divieto di accaparramento di clientela.È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. I. L’avvocato non deve corrispondere ad…Leggi il testo completo → l’avvocato presso il cui studio legale sia ubicata una associazione di categoria, così ponendo in essere le condizioni di potenziale accaparramento di clientela, indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento di concreti vantaggi economici.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF n. 137/2008.

  • La ricusazione dell’intero consiglio dell’ordine è inammissibile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, è inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del locale Consiglio dell’Ordine, (nella specie, fondata sul rilievo che i componenti chiamati a decidere del merito della contestazione disciplinare fossero gli stessi che avevano istruito il procedimento), perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere, come evidenziato anche dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo nella pronuncia emessa il 20 maggio 1998 (Gautrin c. Francia). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele

  • Vietato il volantinaggio con cui si offrono prestazioni professionali gratuite

    L’offerta di prestazioni professionali (nella specie, attraverso un volantino), senza adeguati requisiti informativi e comunque a costi molto bassi o, addirittura, a titolo gratuito appare suggestiva e attrattiva della clientela in maniera incompatibile con la dignità e il decoro.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 170

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 101.

  • Il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dell’incolpato

    Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l’incolpato, se ha diritto ad ottenere il rinvio della seduta in presenza di una situazione di legittimo impedimento, tanto che, ove ciò non accada, la decisione presa risulta affetta da vizio di legittimità per violazione di norma sul procedimento, ha però l’onere di rappresentare e documentare l’ostacolo ad essere presente, in modo da consentirne l’apprezzamento da parte del giudice, con l’unico limite dell’esistenza di una situazione tale da precludere assolutamente anche la possibilità stessa di richiedere tempestivamente il rinvio documentandone la ragione. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 13/07/2011)

    Cassazione Civile, sez. Unite, 04 luglio 2012, n. 11142- Pres. PREDEN Roberto- Est. RORDORF Renato- P.M. CENICCOLA Raffaele