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  • Il dovere deontologico di evitare incompatibilità con l’esercizio della professione forense

    In tema di ordinamento professionale forense, qualora sia accertata una incompatibilità, ai sensi dell’art. 37, primo comma, numero 1, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, in relazione all’art. 3 dello stesso R.D.L., può farsi luogo all’adozione del provvedimento amministrativo, non sanzionatorio, della cancellazione dall’albo. Ma ciò non esclude che, qualora la sussistenza di una situazione di incompatibilità venga fraudolentemente celata o negata dal professionista, tale condotta integri gli estremi di un illecito disciplinare. (Nella specie l’incolpato, all’atto dell’iscrizione all’albo degli avvocati, aveva rilasciato false dichiarazioni circa lo svolgimento di un’attività commerciale quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone e, in sede di successive verifiche disposte dal consiglio dell’ordine, aveva omesso di dichiarare il persistente esercizio della detta attività).

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

  • Il ricorso per revocazione non può riguardare asserite nullità processuali

    La revocazione ha natura di impugnazione eccezionale, esperibile per i soli motivi tassativamente indicati nell’art. 395 cod. proc. civ., sicché va escluso che essa possa riguardare vizi e nullità afferenti alle pregresse fasi processuali, deducibili solo con le ordinarie impugnazioni (Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto la revocazione della sentenza del CNF per non avere questa rilevato d’ufficio l’asserita “inesistenza” -per mancanza di firma del suo presidente- della delibera del COA, nel corso del giudizio di impugnazione proposto tuttavia per motivi diversi dal citato preteso vizio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Baffa), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 189

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Tacchini), sentenza del 2 aprile 2012, n. 51; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2007 n. 16402; Cass. Sez. II 13 novembre 1997 n. 11226; Cons. Naz. Forense 4 febbraio 2004 n. 19.

  • L’esponente non può impugnare il provvedimento di archiviazione del COA

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni del COA compete esclusivamente, ex art. 50 Rdl 1578/33, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ed all’avvocato che sia stato oggetto del procedimento disciplinare, e non anche all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto ritenersi inammissibile.

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Picchioni), sentenza del 27 dicembre 2012, n. 185

  • Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, l’incolpato -una volta a conoscenza del comportamento del proprio collaboratore, difforme dalle disposizioni ovvero in contrasto con le stesse- non aveva posto in essere alcuna attività diretta nell’immediatezza, a rimediare all’accaduto arrestando la catena causale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156

  • I limiti al sindacato della Cassazione sul giudizio di merito del giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, l’apprezzamento della rilevanza dei fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta della sanzione appartengono alla esclusiva competenza degli organi disciplinari, le cui determinazioni sfuggono al controllo di legittimità, a meno che non si traducano in un palese sviamento di potere, inteso come esercizio del potere disciplinare in modo avulso dai fini per cui è conferito dalla legge. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, le S.U. hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva applicato la sanzione della censura ad un avvocato che non aveva versato le quote di iscrizione all’albo per tre anni consecutivi ed aveva esercitato la professione forense nel periodo di sospensione).

    Cassazione Civile, sentenza del 11 marzo 2002, n. 3529, sez. U- Pres. Marvulli N- Rel. Di Nanni Lf- P.M. Maccarone V (conf.)

  • I limiti al sindacato della Cassazione sul giudizio di merito del giudice disciplinare

    Nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (abusi o mancanze nell’esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale), appartiene all’esclusiva competenza degli organi disciplinari forensi, le cui determinazioni sono tuttavia soggette al controllo di ragionevolezza in sede di legittimità, alla stregua del quale una decisione può dirsi viziata allorché il giudizio di illiceità disciplinare non sia sostenuto da alcuna “ratio” o sia accompagnato da una “ratio” soltanto apparente, ma in realtà priva di un intrinseco fondamento. (Nella specie, sulla base dell’enunciato principio, le S.U. – cassando con rinvio la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva ritenuto sussistente l’illecito disciplinare nella condotta di un avvocato che aveva richiesto il pagamento dell’intero onorario ad uno soltanto dei clienti, coobbligati in solido, ponendo in esecuzione il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo senza tener conto della solvibilità del debitore e senza previamente comunicare l’intenzione di procedere “in executivis” al collega che, per conto del debitore, gli aveva fatto pervenire la minor somma che riteneva dovuta – hanno escluso che possa essere oggetto di sindacato in sede disciplinare la scelta fra le varie possibili modalità dell’esercizio di un diritto, rientrando tra le facoltà dell’avvocato, creditore dell’onorario, di agire in via ingiunzionale ed esecutiva nei confronti di un solo coobbligato solidale per ottenere da lui l’intera prestazione, una rilevanza, sul piano della deontologia, dell’esercizio del diritto potendosi configurare esclusivamente quando esso avvenga con modalità manifestamente vessatorie, intimidatorie ovvero lesive dei diritti fondamentali del destinatario, o comunque dirette a perseguire interessi estranei alla realizzazione della pretesa).

    Cassazione Civile, sentenza del 10 dicembre 2001, n. 15600, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Altieri E- P.M. Dettori P (conf.)

  • L’illecito disciplinare può non integrare illecito civile e o penale

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

    Cassazione Civile, sentenza del 23 luglio 2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.)

  • La competenza disciplinare per territorio dei COA non contrasta con la Costituzione

    Con riguardo all’art. 44 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, sull’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nella parte in cui devolve attribuzioni in materia disciplinare al consiglio dell’ordine presso il quale l’incolpato è iscritto, ancorché diverso da quello nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto addebitato, non è configurabile una questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione dei principi fissati dall’art. 25 della costituzione sul giudice naturale, in quanto le suddette attribuzioni dei consigli professionali locali hanno natura amministrativa, non giurisdizionale.

    Cassazione Civile, sentenza del 13 dicembre 1983, n. 7347, sez. U- Pres. MAZZACANE F- Rel. COLASURDO A- P.M. CORASANITI A (CONF)

    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora intendersi riferito ai Consigli Distrettuali, di cui all’art. 51, co. 2, nuova Legge professionale (in attesa di pubblicazione nella GU), secondo cui “È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l’avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell’iscrizione della notizia nell’apposito registro, ai sensi dell’articolo 58”.

  • La prescrizione dell’azione disciplinare (non) è rilevabile d’ufficio

    Nel giudizio disciplinare a carico di avvocato, l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare non è proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense, trattandosi di eccezione di merito che postula indagini di fatto.

    Cassazione Civile, sentenza del 26 giugno 2003, n. 10162, sez. U- Pres. Grieco A- Rel. Preden R- P.M. Maccarone V (conf.)

    NOTA:
    Contra -oltre a Cass. SS.UU. nn. 5038/2004, 9694/2002, 372/1999- Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 267 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61, secondo cui “La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale”.

  • Competenza disciplinare di più COA: l’autodenuncia del professionista non deroga al criterio della prevenzione

    L’art. 38, terzo comma, dell’ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578), nell’attribuire al professionista il potere di iniziativa per il procedimento disciplinare nei propri confronti, non introduce una deroga al precedente comma della norma medesima, il quale devolve la competenza a procedere disciplinarmente, in via alternativa e secondo il criterio della prevenzione, al consiglio dell’ordine presso cui il professionista è iscritto ed al consiglio dell’ordine nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto. Ne consegue che l’esercizio di tale potere di iniziativa non può valere a trasferire ad uno degli indicati consigli il procedimento disciplinare che sia già radicato presso l’altro, secondo detto criterio della prevenzione.

    Cassazione Civile, sentenza del 08 febbraio 1977, n. 538, sez. U- Pres. DANZI E- Rel. SCRIBANO G