Avvocato – Procedimento disciplinare – Mancata previsione termine finale – Applicabilità art. 2 l. n. 241/90 – Esclusione

La mancata previsione di un termine finale del procedimento disciplinare è coessenziale al fatto che esso debba avere una durata sufficiente per consentire all’incolpato di sviluppare compiutamente la propria difesa, e non costituisce lacuna normativa colmabile con l’applicazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, che fissa il termine entro cui deve essere concluso il procedimento amministrativo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 marzo 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mascherin), decisione del 21 aprile 2011, n. 76

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 32

Risultati della ricerca: 13

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)