Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di fedeltà e correttezza – Dovere di diligenza.

Viola le disposizioni dell’art. 40 c.d.f.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo → il professionista che non provveda ad informare il proprio cliente in ordine allo svolgimento degli incarichi professionali ricevuti. Pone in essere un comportamento contrario agli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →, art. 7 c.d.f.Art. 7 cod. prev. – Dovere di fedeltà.È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’intere…Leggi il testo completo → e art. 43 c.d.f.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo → l’avvocato che, dopo aver chiesto ai propri assistiti somme in acconto, non svolga poi attività difensiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 5 giugno 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 6 settembre 2002, n. 126

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 06 Settembre 2002 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 05 Giugno 2001