Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Conflitto d’interessi – Azione contro ex cliente – Illecito deontologico – Fattispecie di insussistenza.

Non può essere sanzionato disciplinarmente il professionista che accetti di agire nei confronti della moglie di un suo ex cliente, ove nell’espletamento dell’ incarico non utilizzi notizie riservate apprese nello svolgimento dell’incarico precedentemente svolto per i componenti della stessa famiglia, né a questa arrechi danno. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 22 maggio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Cricrì), sentenza del 18 maggio 1999, n. 58

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– codice: art. 24

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parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 20 Luglio 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2008 (avvertimento)