La corretta lettura del canone deontologico di cui all’art. 51 c.d.f.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo → induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all’avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell’incarico. Ne consegue che l’avvocato non può assumere incarichi contro un ex cliente se non decorso un biennio dalla cessazione del precedente mandato e che egli, in ogni caso, non può mai utilizzare notizie acquisite nell’ambito dell’espletamento dell’incarico esaurito. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vicenza, 16 luglio 2008).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 18 Luglio 2011 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 16 Luglio 2008