Il divieto di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) riguarda l’assunzione di incarichi contro una parte già assistita dall’incolpato, mentre nel caso in cui la parte fosse assistita da un collega di studio può venire in rilievo il canone generale di lealtà e correttezza (art. 9 cdf, già art. 6 codice previgente), giacché non appare conforme al decoro anche il tentativo di eludere specifiche norme deontologiche (Nel caso di specie, l’incolpato aveva assistito in un divorzio contenzioso una parte già assistita nella separazione consensuale, unitamente al coniuge, da un collega con il quale aveva comunanza di Studio nonché di vita).
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Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni
L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
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L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti
Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120. -
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
NOTA:
Sulla ratio del divieto in parola, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 novembre 2017, n. 180. -
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente
Ai sensi dell’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Caia), sentenza del 21 giugno 2018, n. 66
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38. -
Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente
Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 24 aprile 2018, n. 38
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I limiti all’assunzione di incarichi contro una parte già assistita
La ratio dell’art. 68, co. 1, ncdf (già art. 51 codice previgente) va ricercata nella tutela dell’immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico, non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto.
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Illecito agire contro un ex cliente utilizzando informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato
Costituisce illecito deontologico la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma il mandato da soggetto che abbia un interesse confliggente con quello del proprio ex cliente utilizzando contro quest’ultimo informazioni dallo stesso assunte nell’espletamento del precedente mandato.
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Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente
Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 6 novembre 2017, n. 157
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Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente
Ai sensi dell’art. 68 del nuovo c.d.f. (già art. 51 c.d.f.), l’incarico – giudiziale o stragiudiziale – contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Cerè), sentenza del 6 novembre 2017, n. 153