Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i clienti – Mancata restituzione di documenti – Omesse informazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di espletare con la dovuta diligenza il mandato conferitogli, che non informi, se pur sollecitato, il cliente o i colleghi sull’andamento delle pratiche affidategli e non restituisca i fascicoli in suo possesso. (Nella specie in considerazione del comportamento tenuto dal ricorrente sia prima che durante il procedimento disciplinare è stata ritenuta adeguata, in luogo della sospensione per mesi due, la sanzione più lieve della censura). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 22 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. GALATI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 171

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– codice: art. 38

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parere

Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell’avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l’espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all’insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l’accesso.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 12 del 27 Gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 75 del 30 Maggio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 22 Ottobre 2010 (avvertimento)