Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di verità.

Nel caso in cui il professionista, in relazione al medesimo sinistro stradale trattato nell’ambito di due distinti giudizi, esponga una divergente ricostruzione dei fatti, senza inoltre dar conto di aver definito la prima causa con una transazione, deve ritenersi insussistente la violazione degli art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →, allorché l’incolpato, nel corso del secondo giudizio – e, precisamente, nelle memorie di cui all’art. 183 c.p.c. – abbia poi trattato ampiamente le questioni sia della dinamica del sinistro sia dell’intervenuta transazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 2 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRÌ, rel. SALDARELLI), sentenza del 21 novembre 2006, n. 121

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 21 Novembre 2006 (accoglie)
– Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 02 Marzo 2005