Il mancato rifiuto del beneficio dell’amnistia da parte dell’imputato, se non costituisce di per sé l’elemento su cui fondare giudizi di responsabilità, può essere valutato alla stregua di ogni altro elemento dal giudice disciplinare ai fini di una sua complessiva e discrezionale valutazione del fatto per il quale si procede. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 13 novembre 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. Buccico), sentenza del 29 novembre 1995, n. 140
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 29 Novembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 13 Novembre 1992
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