Le norme che regolamentano la fase sommaria disciplinare o pre-procedimentale non impongono la minuziosa e specifica indicazione dei fatti contestati all’incolpando, essendo sufficiente l’enunciazione sommaria dei fatti stessi e solo successivamente, con l’eventuale citazione a comparire dell’incolpato davanti al Consiglio dell’Ordine, la menzione circostanziata degli addebiti. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Giorgi, rel. Neri), […]