Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
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Inadempimento del mandato e violazione dell’obbligo di informazione al collega “dominus”
Costituisce illecito deontologico l’aver iscritto tardivamente la causa a ruolo, come procuratore domiciliatario, senza darne comunicazione al dominus, omettendo, altresì, di restituire tempestivamente il fascicolo.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 24 ottobre 2017
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Inadempimento del mandato e false informazioni al cliente
Viola gli art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → e art. 26 co. 3 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo → il legale che dichiari di aver svolto attività stragiudiziale e giudiziale, senza averla mai effettuata, nonostante espresso mandato conferitogli.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 24 ottobre 2017
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Rapporto di colleganza e azione contro un collega personalmente
Viola il rapporto di colleganza di cui all’art. 38 cdfArt. 38 cdf – Rapporto di colleganzaL’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso p…Leggi il testo completo → l’avvocato che, nell’intraprendere un giudizio avverso un collega, ometta di dargliene preventiva comunicazione.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Colacci), decisione del 24 ottobre 2017
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Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio
Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.
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La rilevanza deontologica delle false accuse al precedente legale
Viola il dovere di lealtà e correttezza l’Avvocato che, subentrando in un procedimento, accusi ingiustamente il precedente legale, rappresentando falsamente che lo stesso si sarebbe appropriato di somme di denaro della cliente.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017
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La rilevanza deontologica delle false dichiarazioni al cliente
Rappresentare falsamente al cliente che le domande presentate in Tribunale sono state rigettate per mancato pagamento di spese di giustizia, oltretutto non dovute, viola il dovere di fedeltà di cui all’art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →.
Consiglio Distrettuale Disciplina di Perugia (pres. e rel. Torlini), decisione del 12 giugno 2017
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La sospensione cautelare non richiede una condanna penale passata in giudicato (e ciò non contrasta con il principio di presunzione di innocenza)
Per l’ammissibilità della nuova sospensione cautelare non è necessario che le condanne penali di cui agli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014 siano altresì definitive, in quanto ciò contrasterebbe con la ratio della misura cautelare stessa, la quale è estranea al giudizio prognostico sulle responsabilità dell’incolpato, sicché non vi è neppure violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 14 dicembre 2018, n. 181
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Giusti), SS.UU, sentenza n. 26148 del 3 novembre 2017. -
L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
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Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio
Ai sensi dell’art. 50, co. 4, L. n. 247/2012 (già art. 38 R.D.L. n. 1578/33), il Consiglio territoriale ha il potere dovere di promuovere d’ufficio l’azione disciplinare e l’esercizio di tale potere non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito disciplinare rilevante, che può essere costituita anche dalla denuncia di persona non direttamente coinvolta nella situazione nel cui ambito l’illecito è stato posto in essere.